Riqualificazione del reato: quando il giudice può modificare l’accusa?
La possibilità per un giudice di modificare la qualificazione giuridica di un fatto è un tema cruciale nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti e le condizioni di tale potere, specialmente nel giudizio d’appello. Il caso in esame riguarda la legittimità della riqualificazione del reato operata d’ufficio dalla Corte d’Appello, un’azione che secondo il ricorrente avrebbe leso il suo diritto di difesa. Analizziamo la decisione per comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo in primo grado per reati legati alla falsificazione di documenti, ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale. In sede di appello, la Corte territoriale, pur confermando la responsabilità penale, ha proceduto a una riqualificazione del reato nella fattispecie meno grave di uso di atto falso, prevista dall’articolo 489 del codice penale. Di conseguenza, la pena è stata rideterminata in senso più favorevole all’imputato, mentre il resto della sentenza di primo grado è stato confermato.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione e illogicità: Il ricorrente ha contestato la sussistenza stessa del reato di cui all’art. 489 c.p. e, soprattutto, l’indebita riqualificazione del reato operata dalla Corte d’Appello. A suo dire, tale modifica, avvenuta senza una specifica richiesta del pubblico ministero, avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), ledendo il suo diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 111) e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6).
2. Mancata applicazione delle pene sostitutive: In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato la mancata conversione della pena detentiva in pene sostitutive brevi, ritenendo la decisione della Corte d’Appello sul punto immotivata.
L’Analisi della Cassazione sulla Riqualificazione del Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Per quanto riguarda la questione centrale della riqualificazione del reato, i giudici hanno richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Lucci’ (n. 31617/2015). Secondo questo orientamento, l’attribuzione di una qualificazione giuridica diversa al fatto contestato in appello non viola l’articolo 521 c.p.p. a due condizioni fondamentali:
– La nuova definizione del reato deve essere nota o comunque prevedibile per l’imputato.
– Il cambiamento non deve determinare una lesione concreta dei diritti della difesa.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la riqualificazione era avvenuta in melius, ovvero in una fattispecie di reato meno grave. Questa modifica si basava sulle medesime risultanze istruttorie già a disposizione in primo grado. Pertanto, l’imputato non ha subito alcuna sorpresa processuale né un pregiudizio al suo diritto di difendersi, essendo la nuova contestazione pienamente prevedibile e più vantaggiosa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, sottolineando come il ricorrente non si fosse confrontato con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite. La riqualificazione operata dalla Corte d’Appello era perfettamente legittima perché non ha introdotto nuovi elementi di fatto e ha migliorato la posizione processuale dell’imputato. La doglianza, secondo la Cassazione, si traduceva in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Anche il secondo motivo, relativo alle pene sostitutive, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva mosso critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata ritenuta logica e priva di vizi. In assenza di un confronto puntuale con le ragioni esposte dai giudici d’appello, il motivo è stato considerato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio di fondamentale importanza: il potere del giudice di procedere alla riqualificazione del reato non è illimitato, ma è consentito quando rispetta il diritto di difesa dell’imputato. Una modifica in melius, basata sullo stesso quadro probatorio e su una diversa interpretazione giuridica prevedibile, è pienamente legittima. La decisione serve da monito sulla necessità, per chi impugna una sentenza, di confrontarsi specificamente con le motivazioni del provvedimento e con i principi giurisprudenziali consolidati, pena la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Un giudice d’appello può cambiare la qualificazione giuridica del reato senza una richiesta del pubblico ministero?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice d’appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella originaria, anche in assenza di una richiesta del pubblico ministero.
A quali condizioni la riqualificazione del reato è considerata legittima?
La riqualificazione è legittima a condizione che la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e che non determini in concreto una lesione dei suoi diritti di difesa. Una modifica a favore dell’imputato (in melius), basata sullo stesso materiale probatorio, è generalmente considerata legittima.
Cosa succede se un motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata?
Se un motivo di ricorso non critica specificamente le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, limitandosi a proporre una diversa valutazione o ignorando la motivazione, la Corte di Cassazione lo dichiara manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/10/2024
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale cittadino, previa riqualificazione del reato di cui agli artt.477, 482 cod. pen in quello di cui all’art. 489 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto.
Ritenuto che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e illogicità della stessa in riferimento alla sussistenza del reato di cui all’art.489 cod. pen. e alla indebita riqualificazione dell’originaria contestazione è manifestamente infondato non confrontandosi:
con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’attribuzione all’esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non determina la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell’art. 111, secondo comma, Cost., e dell’art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. (SU. n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438);
con i contenuti della sentenza impugnata la quale, operando unicamente una riqualificazione in melius per l’imputato sulla base delle medesime risultanze istruttorie a disposizione del giudice di primo grado, non ha in alcun modo leso il diritto di difesa e del contraddittorio; il motivo è peraltro in relazione all’art.4 cod. pen. volto unicamente a fornire una diversa valutazione in fatto della ricostruzione operata dalla sentenza impugnata.
Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, nel quale si contesta la mancata conversione della pena con le pene sostitutive brevi, è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (pag. 9) immune da vizi logici e come tale insindacabile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consiglier -tensore