Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46368 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46368 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato ad Alcamo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27 settembre 2022 della Corte di appello di Palermo;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Trapani dell’Il luglio 2019 NOME COGNOME e NOME COGNOME sono state condannate per il delitto di tentata concussione ai danni di .losè NOME COGNOME e al risarcimento dei danni nei confronti di quest’ultimo.
La Corte di appello di Palermo nella sentenza indicata in epigrafe, qualificando il fatto come corruzione, ha annullato la condanna per essere il fatto diverso da come descritto nell’imputazione e ha revocato le statuizioni civili in favore di COGNOME per il quale ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per quanto di competenza.
NOME COGNOME, quale parte civile nel procedimento per tentata concussione a carico di NOME e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ai soli effetti civili, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguit indicati.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge ex art. 597 cod. proc. pen. in quanto le appellanti non avevano impugnato la sentenza in relazione al fatto diverso da quello qualificato dal Tribunale di Trapani e la Corte di appello, invece, vi aveva provveduto autonomamente come risulta da pagina 25.
2.2. Con il secondo denuncia violazione di legge ex art. 546 cod. proc. pen. e 111 Cost. mancando corrispondenza tra quanto provato in giudizio e quanto ritenuto in sentenza. Infatti, il ricorrente, che aveva depositato la sentenza di assoluzione relativa alla querela sporta da NOME COGNOME, non risultava che si fosse reso inadempiente, come argomentato dalla Corte di merito, anche perché la condanna per calunnia è sottoposta ad un procedimento di revisione.
In sostanza, la sentenza impugnata è sfornita delle prove utilizzate per la diversa qualificazione del fatto.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta e le parti indicate hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità.
I motivi di ricorso, enunciati entrambi in modo confuso, possono essere trattati congiuntamente.
2.1. I giudici di appello, con la sentenza impugnata, hanno ripercorso in dettaglio la complessa vicenda oggetto dell’originaria contestazione di tentata concussione elevata ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In punto di fatto, la Corte di merito, dopo una puntuale descrizione dell’ istruttoria svolta, ha ritenuto che la condotta di NOME COGNOME, in concorso con NOME COGNOME, testimone nell’ambito di un procedimento instaurato a seguito della sua denuncia per patrocinio infedele e truffa ai danni di COGNOME, e per questo pubblico ufficiale, ha ritenuto che la consegna di C 80.000 da parte di quest’ultimo non fosse frutto di una costrizione, come ritenuto dal Tribunale di Trapani, ma il prezzo della corruzione per vedere alleggerita la propria posizione.
In forza di detta conclusione, puntualmente argomentata, la Corte di merito ha ritenuto di non poter procedere alla riqualificazione della condotta per non violare il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza sancito dall’art. 521 cod. proc. pen.
2.2. Con riferimento alla generica deduzione in forza della quale la Corte di appello avrebbe violato il principio del devolutum, sfugge al ricorrente che il potere-dovere dell’organo giurisdizionale di procedere alla riqualificazione del reato contestato si correla direttamente al principio di legalità e a quello di soggezione del giudice soltanto alla legge cosicché ove se ne ritenesse precluso l’esercizio, come sembra presupporre il ricorso, la legalità dell’imputazione sarebbe priva di controllo giurisdizionale, con conseguente inammissibile sottoposizione del giudice al nomen juris ravvisato dal pubblico ministero con l’atto di esercizio dell’azione penale (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438).
In conclusione, l’azione penale è stata ritualmente esercitata per il delitto di tentata concussione il che comporta, pertanto, la piena legittimità della decisione del giudice di appello di qualificare i fatti diversamente, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Trapani per quanto di competenza.
2.3. A ciò si aggiunge che appare del tutto infondata la stessa prospettazione del vizio, peraltro confusamente espresso, posto che il ricorrente ha assunto quale parametro di riferimento non le differenze tra la condotta in concreto contestata nell’imputazione e il fatto ritenuto in sentenza, dunque i termini giuridici della diversa qualificazione, quanto piuttosto le ragioni di merito che escludono il suo paventato ruolo di corruttore, precluse in questa sede ed estranee al presente giudizio.
Infatti, costituisce costante orientamento di questa Corte quello secondo il quale il controllo di legittimità sulla sentenza con la quale il giudice di appello rilev la diversità del fatto contestato dalla pubblica accusa e annulli la decisione di primo grado ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero va contenuta nei
limiti della questione sulla diversità del fatto, in ragione della natura meramente processuale della pronuncia impugnata che definisce una fase del procedimento ma non decide il merito (Sez. 2, n. 27826 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 276984).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente