Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38916 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38916 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE d’APPELLO di FIRENZE lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, originariamente imputato per un episodio di tentata rapina e per un altro di tentato furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, Ł stato condannato dal Tribunale di Prato, con sentenza del 17 giugno 2024, per i fatti ascrittigli, riqualificati tuttavia rispettivamente come rapina impropria e tentata rapina in concorso con la violenza a pubblico ufficiale.
A seguito di giudizio d’appello, la Corte di appello di Firenze, con il provvedimento oggi impugnato, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, applicando la circostanza attenuante della lieve entità della rapina, introdotta dalla giurisprudenza pretoria della Corte Costituzionale (sent. 84/2024), con conseguente riduzione della pena.
Formulando il ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato con unico motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. c ed e. cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 del codice di procedura, per le intervenute riqualificazioni dei fatti originariamente contestati come tentativi (di rapina e di furto aggravato, rispettivamente).
Dopo aver evidenziato che il giudizio si era svolto con il rito abbreviato ‘secco’ richiesto dall’imputato, la difesa evidenziava che la riqualificazione effettuata dal giudice di primo grado ed avallata dalla Corte d’appello aveva violato il principio, ampiamente condiviso in giurisprudenza, per cui, in caso di procedimento definito nelle forme del giudizio abbreviato, Ł possibile per il giudice modificare l’imputazione originaria solo per fatti emersi a seguito di eventuale integrazione probatoria a cui sia stato subordinato il rito o che sia stata disposta d’ufficio ai sensi dell’art. 441 cod. proc. pen.. A sostegno, viene citato un precedente di
legittimità (Sez. 3, n. 2951 del 28/09/2021, dep. 2022, F., Rv. 282830 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo addotto.
1.1 Il ragionamento posto a base del motivo di ricorso (e, ancor prima, dell’analogo motivo formulato con l’atto d’appello) parte da una erronea premessa concettuale: che procedendo alla riqualificazione delle condotte ascritte all’imputato in relazione ai due episodi descritti nelle imputazioni riunite, il giudice di primo grado abbia mutato il fatto, oltre alla sua ‘denominazione’ giuridica.
In realtà, non Ł così, poichØ il giudice, esercitando una facoltà di qualificazione giuridica della fattispecie che da sempre costituisce – si può dire – l’essenza del suo potere giudiziale ( iura novit curia ; da mihi factum, tibi dabo ius ), ha semplicemente sussunto il fatto, così come descritto nelle imputazioni, nella fattispecie ritenuta piø corretta.
Tale operazione Ł consentita anche nel caso di giudizio abbreviato ‘secco’ perchØ non viola alcuna prerogativa defensionale.
Ciò, oltre ad essere implicito nel sistema, che assegna lo specifico potere di qualificazione del fatto a ciascun giudice, Ł altresì reso esplicito nella giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciandosi nel suo piø alto consesso, ha sottolineato, con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706 – 01) come il dettato dell’art. 441 cod. proc. pen. attenga esclusivamente ai limiti posti al pubblico ministero nel modificare l’imputazione nel corso del giudizio e non riguardi invece l’autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica; tanto che il legislatore ha previsto il mezzo di impugnazione dell’appello da parte del pubblico ministero contro la sentenza di condanna nella quale sia stato modificato il titolo del reato originariamente contestato (art. 423 comma 3 cod. proc. pen.).
Nel caso concreto, il giudice, nell’esercizio delle proprie prerogative, ha individuato, nella descrizione dei diversi capi di imputazione, una diversa qualificazione giuridica, senza introdurre nuovi elementi fattuali e, quindi, senza debordare dalle proprie competenze nØ violando diritti difensivi dell’imputato, il quale era stato posto fin dall’inizio nella condizione di conoscere i fatti contestatigli.
1.2 Occorre considerare, con riferimento al primo episodio (identificato in atti con riferimento al n. R.g. 1811/2024), che l’originale qualificazione di tentata rapina era basata sull’assunto che non vi fosse stato nemmeno effettivo e finale spossessamento, per il pronto intervento delle forze dell’ordine che avevano bloccato il COGNOME, una volta che costui era rientrato nel negozio (per recuperare il proprio telefonino caduto a terra nel corso della colluttazione), consentendo il recupero della refurtiva.
Nella sentenza di primo grado, invece, si era ritenuto il reato si fosse consumato con il definitivo impossessamento della res furtiva da parte dell’indagato nel momento in cui costui, dopo la colluttazione con il personale di sicurezza ed il proprietario del negozio, aveva recuperato da una aiuola adiacente l’ingresso del negozio derubato il proprio zainetto contenente la refurtiva, ivi gettato da un complice.
Tale ricostruzione Ł stata avvallata dalla Corte d’appello, che ha ulteriormente (e correttamente) evidenziato la distinzione, ricorrente in relazione alla rapina impropria, tra sottrazione (già sufficiente ad integrare il reato nella forma dell’art. 628, secondo comma, cod. pen.) ed impossessamento, quale finalità (alternativa alla fuga) della condotta violenta e minacciosa e concludendo, conseguentemente, che nel caso di specie, alla sottrazione dei beni dagli espositori, era conseguita, come momento consumativo del reato di rapina
impropria, la violenza per guadagnare la fuga ed assicurarsi il definitivo impossessamento dei beni (pg. 10).
Alla luce di quanto precede, Ł immediatamente percepibile che non vi sia stata alcuna immutatio facti , in conseguenza della diversa interpretazione giuridica del fatto, quanto, piuttosto, la lettura rinnovata delle circostanze rilevanti, con la collocazione in un momento anteriore rispetto a quanto prospettato dalla imputazione originaria, del momento consumativo.
1.3 Anche in relazione alla ulteriore riqualificazione, da furto tentato a tentata rapina, l’operazione Ł immune da critiche, in particolar modo in relazione alla ipotizzata violazione di diritti defensionali: il giudice, in primo grado, ha correttamente valorizzato la connessione fattuale tra il tentato spossessamento e la violenza che l’ha impedito, a danno di un soggetto riconoscibile come appartenente alle forze dell’ordine, intervenute in itinere criminis . Anche in questo caso, l’intera descrizione del fatto, come riqualificato, Ł incapsulata nella vicenda descritta nel capo di imputazione, di cui Ł stato necessario soltanto sciogliere i fili, e riannodarli in maniera differente, al fine di ottenere il nuovo tessuto narrativo della mutata qualificazione. Dal punto di vista fattuale, nulla Ł stato aggiunto e nulla Ł stato eliminato.
1.4 Infine, non può essere addotta a sostegno della tesi difensiva, la motivazione della sentenza citata nell’impugnazione (Sez. 3, n. 3951 del 28/09/2021, dep. 2022, F., Rv. 282830 – 01) incentrata, come altre della stessa Sezione nella stessa materia, anteriori o successive ( ex pluris , Sez. 3, n. 23873 del 08/04/2009, C., Rv. 244082 – 01; Sez. 3, n. 30680 del 26/05/2022, L., Rv. 283643 – 01), sulla diversità materiale dei fatti contestati e sulla inconciliabilità tra le varie condotte, implicanti azioni ontologicamente differenti ed addirittura contrapposte (come nel caso della violenza sessuale per costrizione rispetto a quella per induzione, implicanti, da parte dell’agente atteggiamenti e condotte essenzialmente aliene l’una rispetto all’altra; salve le volte – come pure si precisa nel precedente citato – in cui la seconda condotta sia la proiezione fattuale della prima e l’imputato abbia potuto difendersi riguardo a tutti i fatti addebitatigli: Sez. 3, n. 24598 del 01/09/2020, H, Rv. 279710 n. 24598; Sez. 3, n. 42977 del 26/10/2015, G, Rv. 265061).
Nel passaggio da rapina tentata a realizzata e da tentato furto con resistenza a tentata rapina (sempre associata alla resistenza), non vi Ł alcuna contrapposizione o inconciliabilità preclusiva, a condizione che, come Ł pacifico nel caso di specie, tutti gli elementi circostanziali dei reati riqualificati fossero già presenti nella descrizione fattane nell’imputazione, con la quale l’imputato ed il suo difensore hanno avuto la possibilità di confrontarsi fin dalle prime fasi del processo.
Per le predette ragioni, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME