Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6469 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, così qualificata l’originaria imputazione ex art. 646 cod. pen;
Letta le memorie proposte nell’interesse dell’imputato e della parte civile;
Considerato COGNOME che il COGNOME primo, COGNOME il COGNOME secondo COGNOME ed COGNOME il quarto motivo di ricorso – con i quali il ricorrente lamenta violazione di legge e viz motivazione circa l’erronea qualificazione del reato, nonché la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche – sono inammissibili in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le avanzate richies quanto volti, interamente, a contestare il reato di appropriazione indebita, riqualificato durante il giudizio di primo grado nel diverso reato di furto, in tal guisa ponen doglianze nell’alveo della aspecificità; anche nella memoria, invero, il difensore insiste ritenere erronea la qualificazione giuridica ex art. 646 cod. pen., asseritamente attribuita ai fatti dalla Corte d’appello che, invece, ha confermato la condanna statuita in primo grado per il delit di furto;
Rilevato che il terzo motivo, con il quale si contesta la legittimazione dell’amministrat di condominio a costituirsi parte civile, è proposto per la prima volta con il ricorso di legit vertendo il motivo d’appello sulla sola questione della ritualità della querela, correttame risolta nella sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese di assistenza nel grado come liquidate in dispositivo, in considerazione della memoria proposta;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla part civile, Condominio INDIRIZZO, di Santa Maria Capua Vetere, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 gennaio 2026
DEPOS