Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41378 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41378 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 27/04/2020 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 27 aprile 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino del 12 febbraio 2020 riqualificato il reato di eserc arbitrario contestato a COGNOME NOME in quello di estorsione, confermava la condanna alla pena di legge inflitta in primo grado, oltre al risarcimento del danno nei confronti della civile costituita.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della responsabile civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. disp.att. cod. proc. pen. :
inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità posto che la riqualificazi del fatto nel più grave reato di estorsione aveva determinato la violazione della preci disposizione di cui all’art. 521 bis cod.proc.pen. che prevede l’obbligo di restituzione degli a p.m. in caso il diverso reato preveda l’udienza preliminare;
– difetto di motivazione quanto alle precise doglianze svolte con l’atto di appello con riferime alla sussistenza della responsabilità civile della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il primo motivo è fondato e deve pertanto essere accolto. Come esattamente osservato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni e rappresentato dalla difesa la corte di appello riqualificato il fatto in estorsione avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero così precisamente previsto dall’art. 521 bis cod.proc.pen.. Ed invero seppure l’art. 597 comma terzo cod.proc.pen. preveda espressamente, nell’ambito della potestà del giudice di appello, la possibilità di riqualificazione del fatto anche nei sensi di una fattispecie più grave, tale deve pur sempre essere coordinato con la disciplina dettata dall’art. 521 bis comma primo cod.proc.pen. secondo cui, quando dalla diversa qualificazione giuridica risulti che per il reato prevista l’udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione deg atti al pubblico ministero. E tale disposizione, per effetto del generale richiamo contenuto nell 598 cod.proc.pen. deve ritenersi applicabile anche al giudizio di appello.
Va, quindi, rilevato che il potere di qualificazione, fermi i limiti rivenienti dai noti arr Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla sentenza Drassich c. Italia, non è comunque incondizionato, e ciò significa che la qualificazione giuridica del fatto compete al Giudice e peraltro la stessa è consentita entro determinati limiti, dovendosi altrimenti prendere atto regime applicabile in relazione al reato così come riqualificato (Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016 Rv. 267133).
Nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è affermato al proposito che in tema di giudizio di legittimità, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata e la trasmission degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuov diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebr dell’udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell’imputazion anziché disporre l’annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell’udienza preliminare (Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, R 278356 – 01). Invero sebbene in tema di udienza preliminare l’art. 550, comma 3, cod. proc. pen. prevede che nel caso di esercizio dell’azione penale mediante citazione diretta per reato per il quale è prevista l’udienza preliminare la relativa eccezione è proposta entro i termini di all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.. tuttavia, tale regola vale solo quando il reato n qualificazione originaria richieda di per sé l’udienza preliminare e non quando la necessità dell’udienza preliminare discenda dalla riqualificazione operata in sede di giudizio (Sez. 6, 22813 del 03/05/2016, COGNOME ed altro, cit.; Cass. Sez. 1, n. 43230 del 4/11/2009,COGNOME, 245118). Qualora alla qualificazione si addivenga nel giudizio di appello, dovrà quind recuperarsi l’operatività dell’art. 521-bis cod. proc. pen., con conseguente travolgimento d processo attraverso l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado e trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente in primo grado.
Proprio con specifico riferimento al rapporto tra artt. 393 e 629 cod.pen., è stato affermato che è nulla, per violazione del principio di correlazione con l’accusa, la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione emessa in seguito alla riqualificazione dell’imputazione di eserci arbitrario delle proprie ragioni, in quanto la contestazione di un reato meno grave non può contenere in sé quella del reato più grave (Sez. 2, n. 18937 del 05/03/2019, Rv. 275775 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che il giudice di appello che investito del ricorso dell’imputato o del responsabile civile intenda dare al fatt esercizio arbitrario per cui è intervenuta condanna in primo grado la diversa qualificazione giuridica di estorsione, non può procedervi d’ufficio ma deve rimettere gli atti al pubbl ministero perché si proceda a seguito di rituale citazione per l’udienza preliminare.
Nel caso di specie, rispetto agli originari delitti di appropriazione indebita ed eserc arbitrario, per i quali si era proceduto a citazione diretta, non risulta essere stata tenuta l’udi preliminare ed il giudice di appello, pertanto, non poteva procedere d’ufficio alla riqualificazio
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Torino.
Il secondo motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
Roma, 28 settembre 2023