Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41004 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41004 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Faenza il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 22/5/2025 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; RAGIONE_SOCIALE a firma dell’AVV_NOTAIO con le quali si Ł chiesto dichiararsi inammissibile lette le conclusioni scritte in data 14/10/2025 formulate nell’interesse della parte civile NOME o infondato il ricorso, con conferma della condanna dell’imputata a risarcire i danni patiti dalla parte civile oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali di cui alla nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 maggio 2025 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 8 maggio 2023 del Tribunale di Ravenna, ha:
dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata NOME COGNOME in ordine all’episodio del 17 luglio 2017 per essere il relativo reato, originariamente contestato come truffa, estinto per intervenuta prescrizione;
riqualificato come appropriazione indebita (artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.) gli ulteriori fatti alla stessa originariamente contestati come truffa;
rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputata.
In sintesi, si contesta all’imputata, dipendente ed addetta alla ricezione dei clienti ed alla tenuta della contabilità della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di agente per la compagnia RAGIONE_SOCIALE, di avere, all’atto della riscossione dei premi pagati in contanti da parte di una serie di clienti:
utilizzato le ricevute dei pagamenti POS eseguiti da altri clienti, al fine di attestare falsamente gli avvenuti versamenti;
appostato sulle ricevute ‘nome e cognome’ dei clienti dai quali aveva invece ricevuto il denaro contante;
allegato le ricevute dei POS alla distinta giornaliera di incasso, celandola sotto altre ricevute, lasciando visibile il solo nome dell’asserito pagatore;
in tal modo, traendo in errore il COGNOME sul reale ammontare dell’incasso giornaliero ed appropriandosi del denaro riscosso in contanti pari a complessivi 21.427,00 euro con pari danno dello stesso COGNOME in relazione ai premi che dovevano essere versati alla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 e segg. cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di dichiarare l’estinzione per prescrizione anche dei reati commessi successivamente all’episodio del 17 luglio 2017 ed in particolare quelli del 9 ottobre 2017, 25 ottobre 2017, 3 novembre 2017, 22 novembre 2017 e 24 novembre 2017 in quanto anche in relazione agli stessi il termine massimo di prescrizione era maturato anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla riqualificazione del fatto in relazione agli artt. 521, 522 e 597, comma 3, cod. proc. pen.
Deduce, al riguardo, la difesa della ricorrente che la riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello avrebbe determinato un evidente peggioramento della posizione giuridica dell’imputata in quanto, sebbene alla fine il trattamento sanzionatorio sia risultato inferiore a quello stabilito dal Tribunale, il reato ritenuto configurabile dalla Corte di appello sarebbe caratterizzato da un’offensività giuridica superiore.
A ciò si aggiunge che sarebbero stati ricompresi nella condotta anche episodi ulteriori rispetto a quelli ritenuti nella sentenza di primo grado.
2.3. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 112 Cost., 125 e 474 cod. proc. pen.
Deduce la difesa della ricorrente che la Corte di appello:
avrebbe ignorato le contraddizioni nelle quali sono incorsi i testimoni nel corso del dibattimento con riferimento alla persona che riceveva i pagamenti;
avrebbe omesso di valorizzare il ruolo ricoperto dal COGNOME;
non avrebbe fornito giustificazione in relazione alla richiesta di ammissione di perizia contabile;
avrebbe trascurato il dato dell’assenza di segnalazioni di irregolarità da parte degli organi ispettivi di controllo.
2.4. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di valutare le prove addotte dalla difesa (testimonianze di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME) che delineavano un quadro alternativo e logicamente compatibile con l’innocenza dell’imputata.
A ciò si aggiungerebbe l’assenza di scoperture assicurative.
2.5. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere il Tribunale irritualmente acquisito documentazione ex art. 507 cod. proc. pen. in una fase successiva alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale e alla discussione RAGIONE_SOCIALE parti.
In particolare, all’udienza del 5 dicembre 2022, fissata per le sole repliche, il Giudice, rilevata l’incompletezza della documentazione acquisita, aveva disposto, ai sensi dell’art.
507 cod. proc. pen., l’acquisizione degli originali dei documenti presso la Stazione dei Carabinieri di Faenza, dando poi successivamente atto che la parte civile li aveva consegnati in data 12 dicembre 2022.
A ciò si aggiunge che la documentazione acquisita avrebbe dovuto costituire corpo di reato, che i documenti erano già in possesso della parte civile sin dall’inizio del dibattimento, che non si trattava di prova nuova ed indispensabile e che detta acquisizione avrebbe violato il diritto di difesa.
Come anticipato in premessa la difesa di parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, con conferma della condanna dell’imputata al risarcimento dei danni patiti dalla stessa parte civile oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Nonostante che la circostanza fosse stata bene evidenziata a pag. 6 della sentenza impugnata, trascura la difesa della ricorrente che in data 3 agosto 2017 Ł entrata in vigore la l. n. 103/2017 (c.d. ‘legge Orlando’) con la conseguenza che per tutti gli episodi successivi a tale data risulta operante la sospensione dei termini di prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. avendo questa Corte del suo massimo consesso chiarito che «La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G. c/COGNOME, Rv. 288175 – 01).
Nel caso in esame il fatto piø risalente nel tempo tra quelli in contestazione Ł quello del 9 ottobre 2017.
Il relativo reato di appropriazione indebita, tenuto conto degli eventi interruttivi, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. ha un tempo ordinario di prescrizione di anni 7 e mesi 6, ai quali vanno aggiunti – in applicazione della legge sopra indicata e tenuto conto del tempo nei quale Ł intervenuta la decisione in sede di appello ed Ł stata depositata la relativa decisione – complessivi anni 1, mesi 10 e giorni 11, così ad arrivare al giorno 20 febbraio 2027 come prima data nella quale sarebbe maturata la prescrizione del piø risalente nel tempo tra episodi ancora in contestazione.
Ne consegue che sia con riguardo al reato consumato in data 9 ottobre 2017, che con riguardo a quelli successivi (sopra indicati) il termine di prescrizione non solo non era maturato al momento RAGIONE_SOCIALE pronunce dei giudici di merito ma non Ł neppure maturato alla data odierna.
2. Anche il secondo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Fermo restando che il reato di appropriazione indebita all’epoca della consumazione dei fatti era punito con una forbice edittale di pena detentiva (‘fino a tre anni’) addirittura inferiore a quello di truffa (‘da sei mesi a tre anni’), che per entrambi i reati Ł stata contestata e ritenuta sussistente a carico dell’imputata la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen. e che i due reati hanno un medesimo termine di prescrizione, Ł appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha chiarito che il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio
deteriore per il condannato, in particolare stabilendo che «Il giudice d’appello, nell’esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell’obbligatorietà della legge può dare al reato l’esatta definizione, ancorchØ piø grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l’obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di “reformatio in peius” con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità» ( ex multis : Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020, dep. 2012, R., Rv. 280578 – 01) situazione che nel caso in esame non si Ł verificata essendo stato all’imputata irrogato un trattamento sanzionatorio inferiore a quello stabilito nella sentenza di primo grado.
La valutazione di manifesta infondatezza investe, poi, anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso che appaiono meritevoli di trattazione congiunta.
Va detto subito che la sentenza impugnata – in uno con quella di primo grado in relazione alla ricostruzione dei fatti e degli elementi che hanno portato all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata – risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente, ivi compresi gli elementi emergenti dalle deposizioni testimoniali. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).
Rimane solo da aggiungere che l’ulteriore doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso relativa al fatto che i Giudici di merito non avrebbero fornito giustificazioni in relazione alla richiesta di ammissione di perizia contabile Ł del tutto generica non essendo stata sviluppata alcuna argomentazione al riguardo e non essendo neppure stato indicato se e quando tale richiesta sarebbe stata avanzata e non essendo altresì stata mossa alcuna critica specifica all’eventuale rigetto della istanza difensiva.
Manifestamente infondato Ł, infine, anche il quinto motivo di ricorso.
Nel caso in esame già il Tribunale aveva evidenziato che si era trattato della mera
acquisizione ex art. 507 cod. proc. pen. di atti in originale le cui copie erano già presenti in atti in quanto prodotte dal Pubblico Ministero in data 7 dicembre 2020.
La difesa dell’imputato aveva poi depositato memoria difensiva in data 23 gennaio 2023 (quindi successivamente all’acquisizione degli originali dei documenti) e non ha documentato a questa Corte di avere formulato opposizione al momento dell’acquisizione dei predetti documenti.
La Corte di appello (pag. 9) ha poi ulteriormente chiarito:
che non risulta violato il diritto di difesa dell’imputata la quale nulla ha eccepito nell’immediatezza in ordine alla suddetta acquisizione dibattimentale;
che la difesa non ha avanzato alcuna contestazione specifica rispetto alla veridicità degli scontrini acquisiti e che non vi Ł motivo di dubitare che non vi sia corrispondenza tra quanto già presente in atti in copia e quanto acquisito in originale;
che a nulla rileva l’asserita consapevolezza del COGNOME di essere in possesso o meno della documentazione in originale essendo pacifico che lo stesso, all’atto della denuncia-querela presentata ai Carabinieri, ebbe a consegnare agli stessi i documenti in originale e che appare verosimile che detti documenti furono restituiti alla persona offesa previa estrazione di copie finalizzate alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE indagini;
che l’acquisizione in originale della documentazione si era resa assolutamente necessaria per poter visionare tutte le ristampe degli scontrini POS, essendo state spillate una sull’altra e non essendo possibile apprezzarne l’integrale contenuto dalle fotocopie presenti in atti.
Rileva l’odierno Collegio che la possibilità di acquisizione degli originali della documentazione rientrava certamente nei poteri del Giudice alla luce del fatto che l’art. 507 cod. proc. pen. con l’espressione “terminata l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE prove” delimita esclusivamente il momento iniziale in cui possono attivarsi i poteri d’ufficio del giudice, con la conseguenza che nessuna nullità deriva dalla circostanza che il giudice abbia disposto l’integrazione probatoria dopo che le parti avevano già presentato le conclusioni essendo consentito l’esercizio di tale potere financo qualora il Giudice si fosse già ritirato in camera di consiglio per deliberare (in tal senso: Sez. 4, n. 1199 del 24/10/2018, dep. 2019, Santone, Rv. 274906 – 01; Sez. 3, n. 37077 del 19/12/2014, dep. 2015, Xu, Rv. 265174 – 01).
A ciò si aggiunge che le indicate modalità di acquisizione e di sviluppo dell’iter dibattimentale non consentono neppure di ritenere sussistente una violazione del diritto di difesa in quanto, sebbene l’ordinanza ex art. 507 cod. proc. pen. fu pronunciata all’udienza del 5 dicembre 2022, dopo che le parti avevano già assunto le proprie conclusioni all’udienza del 7 novembre 2022, l’udienza fu tuttavia rinviata, la difesa dell’imputata produsse una memoria in data 23 gennaio 2023 e le parti furono nuovamente invitate a ripresentare le proprie conclusioni all’udienza del 27 gennaio 2023.
Per solo dovere di completezza, osserva sempre l’odierno Collegio, il ricorso Ł anche caratterizzato da genericità sul punto atteso che la difesa della ricorrente si limita a lamentare l’illegittima acquisizione di tale documentazione ex art. 507 cod. proc. pen. ma non ne deduce le conseguenze specifiche in tema di effettiva incidenza sull’affermazione della penale responsabilità dell’imputata. Al riguardo, va, infatti, ricordato che «Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l’inutilizzabilità della prova introdotta ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l’incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, atteso che in sede di ammissione di nuove prove il giudice formula una mera prognosi di decisività della fonte di
cui ordina l’acquisizione, che deve trovare conferma nell’effettivo risultato derivato dalla assunzione della prova stessa» (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 279829 01).
Per le considerazioni o esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del grado in favore della costituita parte civile NOME COGNOME, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME