Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33171 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
GIORGIO POSCIA
UP – 15/07/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
inoltre:
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
Il Tribunale di Macerata, con sentenza dell’11 dicembre 2024, condannava NOME COGNOME alla pena di 400 euro di multa per il reato di cui all’art. 660 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 612bis cod. pen.
Il Tribunale riteneva accertato che l’imputato, in luogo aperto al pubblico per petulanza o per altro biasimevole motivo, avesse arrecato alla parte civile NOME COGNOME e alla moglie di quest’ultimo molestie e disturbo con condotte che, pur non giungendo alla gravità degli atti persecutori, avevano turbato la tranquillità della coppia.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
Le condotte ascritte all’imputato, secondo il ricorrente, non potevano attenere alla fattispecie astratta del reato di cui all’art. 660 cod. pen.: pertanto, da un lato, la riqualificazione dell’originaria contestazione di atti persecutori avrebbe violato l’art. 521 cod. proc. pen., avendo travalicato il giudice il potere di riqualificazione del fatto e, dall’altro, non
essendosi potuta configurare nella condotta tenuta dall’imputato alcuna fattispecie di reato, il Tribunale avrebbe dovuto assolvere.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la penale responsabilità dell’imputato per i fatti di cui al 12 novembre 2022 e del 19 dicembre 2022 sarebbe frutto di un argomentare fallace e illogico, perchØ il Tribunale, quanto all’episodio della sigaretta trovata sul tetto dell’auto, aveva dato rilievo al fatto che in quel frangente fosse presente solo l’imputato, mentre aveva ricollegato l’episodio dello sputo sul cappello all’aver notato la persona offesa la sagoma dell’imputato sul terrazzo di casa, quando chiunque avrebbe potuto porre in essere quella condotta.
2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione, laddove la sentenza aveva escluso categoricamente la possibilità di intervento di altri soggetti, nonostante la parte civile – dopo avere visto l’imputato fumare – si fosse allontanata per dieci minuti prima di vedere la sigaretta gettata sulla propria autovettura.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art 660 cod. pen.
Da un lato, il ricorrente esclude che l’episodio ammesso dall’imputato e cioŁ l’intimazione relativa alla posta, possa rientrare nel paradigma dell’art. 660 cod. pen. e, dall’altro, contesta la certa ascrivibilità degli ulteriori episodi all’imputato.
Anche la incerta attribuzione al COGNOME di un solo episodio escluderebbe la configurabilità della abitualità necessaria ad integrare il contestato reato.
Con memoria in data 25 giugno 20925 la parte civile ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del ricorso.
Il sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Il primo motivo Ł infondato.
Va rammentato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicchØ l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchØ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione Ł del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).
Nel caso in esame non vi Ł certamente stata immutazione del fatto, poichØ le condotte attribuite all’imputato sono le medesime, ma il Tribunale ha ritenuto non evincibile il reato originariamente contestato e ne ha individuato un altro, meno grave, di fatto operando una riqualificazione giuridica del fatto.
Tale operazione va reputata del tutto lecita e non lesiva del diritto di difesa; infatti, si Ł affermato che il giudice di appello nella sentenza può qualificare il fatto diversamente dall’imputazione anche se l’imputato non abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purchØ sia assicurata comunque all’imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione la quale, ove ritenga che la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l’imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa. (Sez. 5, n. 42635 del 10/09/2024, COGNOME Rv. 287235 – 01)
Va ricordato che, secondo il prevalente insegnamento di questa Corte, Ł possibile che l’informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto sia anche non preventiva, purchØ prevedibile, e che possa essere effettuata direttamente in sentenza senza essere causa di nullità, in quanto l’imputato può difendersi impugnando la decisione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019; Sez. 6, n. 49054 del 23/06/2017).
In particolare, Ł stato ritenuto che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non Ł configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.
La prevedibilità in concreto del diverso nomen iuris della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono, dunque, il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall’art. 521 cod. proc. pen., dovendosi escludere la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021, A., Rv. 281608 – 01) e a condizione che «l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014, COGNOME, Rv. 261052 01; Sez.6, n. 11956 del 13/03/2017, Rv.269655; pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948 – 01).
Di contro, Ł prospettabile una lesione dei diritti della difesa solo quando sia configurabile «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438 – 01).
Nel caso in esame l’imputato e il suo difensore hanno certamente avuto la possibilità di interloquire circa il mutamento di nomen iuris che segnava uno sviluppo prevedibile, che non ha comportato mutamenti tali da novare l’addebito in termini tali da menomare il diritto di difesa, cui comunque Ł stato consentito sollevare la questione nel giudizio di impugnazione.
3. Ciò detto, si ricorda che il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall’art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell’abitualità, incompatibile con la continuazione, allorchØ sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico (Sez. 1, n. 19631
del 12/06/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276309 – 01).
Le ragioni per le quali il Tribunale di Macerata in luogo dell’originario reato di cui all’art. 612bis cod. pen. ha ritenuto sussumibili le condotte attribuite all’imputato nella differente fattispecie giuridica del reato di cui all’art. 660 cod. pen. sono esplicitate alla pagina sette della sentenza, senza che il ragionamento esposto sia affetto da alcuna aporia logica, contraddittorietà o violazione di legge.
Come affermato nel provvedimento impugnato, infatti, le condotte asseritamente attribuite all’imputato furono messe in atto in luogo aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, e procurarono alla parte civile e al coniuge molestia ovvero disturbo con agiti che, pur non realizzando l’evento del delitto di atti persecutori, comunque sono stati idonei a danneggiare la tranquillità di entrambi.
Il secondo motivo di ricorso Ł fondato limitatamente all’episodio avvento in data 12 novembre 2022, la cui motivazione circa la certa attribuibilità all’imputato sconta uno iato logico non colmabile.
Come emerge dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa COGNOME e riportate nel ricorso, egli non vide l’imputato gettare il mozzicone della sigaretta sulla sua vettura, ma si limitò a notare che una sigaretta accesa era stata gettata sulla sua autovettura.
L’attribuzione del lancio all’imputato viene ricondotta dal Tribunale al fatto che egli fosse, secondo quanto riferito dalla persona offesa, l’unica persona presente sul posto; lo iato logico nel ragionamento volto alla attribuzione di responsabilità si palesa sotto il profilo cronologico della vicenda come ricostruito in sentenza, poichØ la persona offesa, dopo avere visto l’imputato fumare, si allontanò, perdendo di vista cosa accadeva fuori, e quando si riaffacciò, vedendo il mozzicone sulla propria auto, erano trascorsi dieci minuti.
L’ipotesi difensiva, secondo la quale, nel tempo non brevissimo di dieci minuti, chiunque altro avrebbe potuto affacciarsi all’esterno, fumare una sigaretta e gettare il mozzicone sull’auto della parte civile, Ł stata trascurata dal giudice di merito, così inficiando la tenuta della motivazione.
NØ a rafforzare l’iter motivazionale può concorrere, come illogicamente ritenuto in sentenza (tanto da disattendere la richiesta difensiva di perizia genetica), la produzione in giudizio del reperto costituito da un mozzicone di sigaretta, se Ł vero che, come risulta dagli atti, neppure la parte civile vide l’imputato gettare il mozzicone.
Conclusivamente, il ragionamento che ha portato il Tribunale ad attribuire al COPPARI l’episodio del 12 novembre contiene delle discontinuità logiche che devono essere emendate dal giudice del rinvio, il quale dovrà chiarire in ragione di quali elementi di prova ritiene certamente attribuibile, senza alcun margine di dubbio, il lancio della sigaretta alla mano dell’imputato.
Per contro, l’attribuzione al ricorrente dell’episodio del 19 dicembre 2022 discende da un ragionamento logico privo di aporie, atteso che lo sputo Ł stato ricondotto all’imputato perchØ la parte civile vide, poco prima di essere colpito dall’alto, una sagoma, corrispondente proprio a quella del COGNOME, nell’appartamento sovrastante di sua proprietà, mentre stava fumando e lo sputo lanciato sugli indumenti puzzava di fumo.
Per le ragioni fin qui evidenziate l’impugnata sentenza deve essere annullata, limitatamente alla attribuzione all’imputato dell’episodio occorso in data 12 novembre 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica, che provvederà a colmare le lacune rilevate.
Nel resto il ricorso va rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’episodio occorso in data 12 novembre 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Macerata in diversa persona fisica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, 15/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME Casa