Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8105 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il 19/05/1982
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 611, comma 1, c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18/06/2024 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comm 5, d.lgs. n. 231 del 2007 (ricettazione di una carta bancoposta di provenienza furtiva e successivo indebito utilizzo ai fini di prelievo di contante).
La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 494 e 523 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 648 e 624 cod. pen. ed il vizio di motivazione in tema di riqualificazione del fatto nell’alveo della fattispecie del furto.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 648, comma 2, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all’esclusione del fatto di particolare tenuità.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, all’aumento operato per la continuazione sul reato di cui all’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007 e al diniego di esclusione della recidiva.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 7 gennaio 2025, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria del 5 febbraio 2025, la difesa dell’imputato ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
Sebbene in tema di ricettazione la mera detenzione della res di provenienza furtiva da parte dell’imputato non sia di per sé sufficiente a dimostrare che egli sia autore del delitto presupposto, osserva il Collegio come la ricostruzione operata dalle sentenze di merito descriva una vicenda che consente di ritenere il ricorrente autore del furto della carta bancoposta.
Si precisa, infatti, come la p.o. abbia parcheggiato l’autovettura ove era custodia la borsa all’interno della quale vi era la carta bancoposta verso le ore 11:30, scoprendo poi il furto circa dieci minuti dopo, mentre il prelievo allo sportello bancomat è avvenuto alle ore 11:30.
Sono dunque le stesse modalità del fatto descritte dai giudici dì merito che danno ragionevolmente conto, per la stretta contiguità spaziale e temporale, che fu proprio l’autore del furto a portarsi presso lo sportello bancomat ove effettuò, con la carta poco prima furtivamente sottratta, un ingiustificato prelievo di contante.
E tanto, dunque, a prescindere dal disatteso rilievo che è stato assegnato dalla Corte territoriale al dichiarato dell’imputato, perché ritenuto generico e non circostanziato; si tratta di una conclusione che si pone, invece, in antitesi con quanto dallo stesso ricorrente precisato nelle dichiarazioni rese il 12 giugno 2024, prodotte dal difensore dinanzi alla Corte d’appello, ove risulta che ebbe a riferire sul luogo del commesso reato, sulle modalità del furto, sul mezzo preso di mira e sulla vicina presenza dell’ufficio postale ove venne indebitamente utilizzata la carta bancomat in modo del tutto coincidente con quanto accertato.
Il fatto deve essere, pertanto, riqualificato in furto aggravato dalla violenza sulle cose avendo l’imputato, al fine di sottrarre la borsa che era custodita all’interno dell’auto, forzato la serratura del veicolo, nonché dall’esposizione alla pubblica fede essendo la carta bancoposta custodita nella borsa che la p.o. aveva lasciato in modo visibile all’interno dell’autovettura.
Quanto alla condizione di procedibilità, risultando il fatto procedibile a querela in virtù della modifica normativa introdotta dall’art, 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 150 del 2022, da applicarsi ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen. in quanto disciplina più favorevole al reo, osserva il Collegio che l’esame del fascicolo – al quale si può accedere trattandosi di questione processuale rilevabile ex officio -consente di escludere che sussista la condizione di procedibilità; invero, la p.o. risulta avere presentato 1’11/04/2016 una mera denuncia, seguita da due ulteriori integrazioni del 12/04/2016 e del 6/06/2016 che hanno la medesima intestazione di denuncia e prive di alcun elemento da cui possa trarsi la volontà di punizione contro l’autore del reato.
Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione, come riqualificato in furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., per difetto di querela, eliminandosi, per l’effetto, la relativa pena, con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine all’ulteriore reato di cui all’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 321/2007 (ora delitt
p. e p. dall’art. 493-ter cod. pen.) ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del terzo motivo, in quanto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio al quale sarà chiamata la Corte di rinvio impone lo svolgimento di un rinnovato giudizio non solo sull’entità della pena, ma anche sulla recidiva.
È, invece, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo con cui si censura l’esclusione dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 648 cod. pen., in quanto si tratta di un tema il cui scrutinio presupponeva che fosse disatteso il primo motivo.
Va, infine, dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, relativo all’utiliz illecito della carta bancoposta, trattandosi di fatto che non risulta essere stato censurato col ricorso e su cui, di conseguenza, si è formato il giudicato parziale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di ricettazione da riqualificarsi in reato previsto e punito dagli artt. 624, 625, primo comma, n.ri 2 e 7 cod. pen., improcedibile per difetto di querela ed elimina la relativa pena. Rinvia per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio per il reato di cui all’art. 55, quinto comma d.lgs. n. 231/2007 ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 55, quinto comma d.lgs. n. 231/2007.
Così deciso, 1’11 febbraio 2025.