Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a San Marco in Lamis il DATA_NASCITA
NOME nato ad Alessandria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 novembre 2023 con la quale la Corte di appello di Torino, ha confermato la sentenza del 7 gennaio 2020 con cui il Tribunale di Alessandria li ha condannati alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 516,00 di multa, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 648 cod. pen.
I ricorrenti COGNOME e COGNOME, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi lamentano violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto nel delitto di ricettazione. ricorrenti sarebbero stati condannati per un reato più grave completamente
diverso da quello descritto nel capo di imputazione con conseguente nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza previsto dall’art. 521 cod. proc. pen.
2.1. A giudizio della difesa la modifica del titolo di reato non era assolutamente prevedibile all’apertura del dibattimento in quanto emersa solo al termine dell’istruttoria. La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione sulla base delle dichiarazioni con le quali gli imputati hanno negato di aver partecipato al furto, senza tenere conto degli elementi probatori che deponevano per il loro coinvolgimento nella illecita sottrazione dei beni di proprietà di NOME COGNOME.
2.2. Tali doglianze sono al contempo manifestamente infondate ed aspecifiche.
I giudici di merito hanno riqualificato la contestata condotta di furto nel più grave reato di cui all’art. 648 cod. pen. in considerazione di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata alla stregua degli elementi emersi già nel corso del giudizio di primo grado (vedi pagg. da 4 ad 8 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza impugnata), tale integrazione non ha comportato alcuna compressione dell’esercizio del diritto di difesa in considerazione del fatto che l’imputazione rubricata enunciava in termini chiari e sufficientemente completi gli elementi essenziali degli addebiti.
Va ricordato, in proposito, che il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta difformità tra l’accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull’oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e non già quando gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto sono rimasti invariati e ad essi risultano aggiunti ulterior particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato, come nel caso di specie, ha avuto modo di difendersi (vedi Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 276955-01; Sez.3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477- 01);
( I La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della penal responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di ricettazione in considerazione dell’assenza di elementi probatori indicativi del loro coinvolgimento nella commissione del reato presupposto e delle dichiarazioni rese dagli stessi imputati i quali hanno negato il loro coinvolgimento nel furto grado (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).
Il ricorrente COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale dell’imputato.
3.1. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’attendibile versione dei fatti prospettata dal ricorrente avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni del AVV_NOTAIO.NOME COGNOME, il quale avrebbe riferito che la somma per l’acquisto dei beni di provenienza furtiva è stata consegnata al COGNOME nonché nella ricevuta di vendita in atti che risulta sottoscritta dal solo COGNOME, co conseguente dimostrazione dell’estraneità del COGNOME alla ricettazione.
Secondo la difesa, l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato come il COGNOME, ignaro della provenienza furtiva dei beni detenuti dal NOME, sia entrato nel negozio solo per aiutare quest’ultimo a trasportare gli oggetti destinati alla vendita.
3.2. Tale motivo di ricorso è aspecifico in quanto non si confronta adeguatamente con le argomentazioni con i quali i giudici di appello, con percorso motivazionale esaustivo ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto che il ricorrente abbia concorso -ai sensi dell’art. 110 cod. pen.- alla commissione del reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pag. 4 della impugnata sentenza).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perc insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.
Il ricorrente COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 648 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.
4.1. I giudici di appello, con percorso argomentativo illogico, avrebbero fondato la decisione sul valore non esiguo della merce ricettata e sui precedenti penali del COGNOME, senza valutare la posizione del COGNOME. La motivazione sarebbe contraddittoria, avendo i giudici di appello escluso la tenuità della ricettazione ed al contempo concesso le attenuanti generiche e determinato la pena nel minimo edittale.
4.2. Anche questo motivo è aspecifico poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, con cui la Corte territoriale ha motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta nella fattispecie attenuata di ricettazione, alla luce della complessiva valutazione del fatto nonché del valore di quanto ricettato dai ricorrenti (pag. 4). La Corte di merito ha, quindi, fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340).
Il COGNOME, con il quarto motivo di impugnazione ed il COGNOME, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte territoriale, con motivazione apparente ed apodittica, avrebbe ritenuto sussistente la contestata recidiva esclusivamente in considerazione dell’esistenza di precedenti penali a carico degli imputati, senza tenere conto del fatto che gli stessi non risulterebbero in alcun modo sintomatici di una maggiore pericolosità degli imputati, anche in considerazione della risalenza degli stessi.
Tale doglianza, comune ai due ricorrenti, non è consentita. Il riconoscimento della recidiva è basato su motivazione logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. I giudici di appell hanno correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dagli imputati renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto in esame è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Il Presid nte NOME COGNOME