Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7964 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7964 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Bari avverso la sentenza del 04/12/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva con rigetto nel resto del ricorso; udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore RAGIONE_SOCIALE parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall’imputata NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 29 novembre 2022 dal Giudice RAGIONE_SOCIALE udienza preliminare del Tribunale di AVV_NOTAIO, ha confermato la responsabilità RAGIONE_SOCIALE predetta in ordine ai reati di peculato di cui ai capi a) del fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO RGNR e di cui al capo A) – limitatamente ai fatti fino al 5.01.2018 – e B) del fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO; nonché del reato di sostituzione di persona di cui al capo c) del fascicolo n. 1507/2018 RGNR, rideterminando la pena all’esito RAGIONE_SOCIALE declaratoria di non doversi procedere per remissione di querela in ordine alle truffe commesse in data 29.1.2018 e 8.2.2018 in danno di COGNOME NOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che, con atto a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314, 357, 358 e 640 cod. pen. e correlato vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto.
Non è stato tenuto conto del conten,uto del contratto di esternalizzazione intercorso tra “RAGIONE_SOCIALE“RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e l’imputata, né sono state individuate condotte esuberanti rispetto a quelle previste dal contratto, che designano una mera natura esecutiva materiale dell’incarico, che non è superata dal rilascio RAGIONE_SOCIALE ricevuta di versamento da parte dello stesso incaricato. Non risulta conferente, in relazione alla affermata qualificazione pubblicistica, il riferimento alla posizione dei titolari di tabaccheria che operano sulla base di un diverso quadro normativo, in quadrabile nell’art. 17, comma 11, RAGIONE_SOCIALE legge 449/1997 in combinato disposto con l’art. 3 DCPM 11 del 1999, che attribuisce funzioni accertative e certificative che non risultano assegnate nel quadro contrattuale tra la ricorrente e “RAGIONE_SOCIALE“.
2.2. Con il secondo motivo, vizio cumulativo RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla responsabilità in ordine al reato di sostituzione di persona di cui al capo C) del proc. pen. n. 1507/2018 e violazione dell’art. 494 cod. pen., non essendosi consumata alcuna condotta idonea ad indurre in errore colui che versava il denaro, essendo la dicitura relativa alla affiliazione a “RAGIONE_SOCIALE” apposta alla ricevuta dell’avvenuto versamento, a transazione già conclusa.
2.3. Con il terzo motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE recidiva.
2.4. Il difensore ha depositato documentazione relativa al contratto di esternalizzazione citato in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato.
Il primo motivo è fondato.
2.1. Le accuse di peculato per le quali è intervenuta condanna, pertengono alla affiliazione contrattuale RAGIONE_SOCIALE ricorrente a “RAGIONE_SOCIALE“, RAGIONE_SOCIALE di Pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia che offre servizi per privati, aziende e ret commerciali per pagamenti e incassi, gestendo funzioni come il pagamento di bollettini, MAV/RAV, bollo auto e pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite PagoPA, utilizzando sia canali online che una rete capillare di esercenti convenzionati (edicole, tabaccherie, ecc.). In relazione a detta attività è stata ascritta alla ricorrente l’appropriazione di somme destinate a pagamento di:
-contravvenzioni;
-canoni di locazione di alloggi popolari;
-tasse automobilistiche;
-sanzione amministrativa (capo A – primo procedimento)
-fatture “ENGIE” (capo A – secondo procedimento)
-fattura “RAGIONE_SOCIALE” (capo B – secondo procedimento).
La sentenza ha rigettato la pertinente deduzione difensiva sulla qualifica pubblicistica attribuita alla ricorrente i avallando la sua qualità di incaricato di pubblico servizio, in ragione del contratto di affiliazione da lei sottoscritto co l’istituto di pagamento “RAGIONE_SOCIALE“, in base al quale riscuoteva le somme versate dagli utenti in base alle bollette di pagamento, per poi riversarle nel previsto circuito, ritenendo decisivo, tale RAGIONE_SOCIALE di valori per conto dell’erario richiamando la posizione rivestita dai titolari di tabaccheria delegati alla RAGIONE_SOCIALE delle tasse automobilistiche e quella dei rivenditori di valori bollati. La sentenza in particolare, ha valorizzato il contratto di affiliazione all’istituto di pagamen indicato come iscritto nell’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia e autorizzato alla prestazione di servizio di pagamento, con autorizzazione ricomprendente anche l’incasso di fondi per conto dei beneficiari(v. pg. 11 e sg. RAGIONE_SOCIALE sentenza).
2.2. Costituisce orientamento consolidato che, al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa si meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, ne’ lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE sua attività in regime di monopolio, ne’ tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro. Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico
ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri mit vite (e autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblicassegnata dall legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale (Sez. 6, n. 11417 del 21/02/2003, Sannia, Rv. 224050 – 01), essendosi, da ultimo, ribadito che, ai fini dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica soggettiva di pubblico uffic o di incaricato di pubblico servizio, rileva la connotazione oggettiva e funzionale dell’attività concretamente svolta dall’agente, e non già il carattere pubblico RAGIONE_SOCIALE “pecunia”. (Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024, dep. 2025, Felicita, Rv. 287453 – 01)
2.3. Ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata, pur richiamando tale consolidato orientamento, non abbia fatto buon governo dei principi da esso stabiliti.
Invero, al vincolo contrattuale di affiliazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente con l’istituto pagamento non consegue in capo alla stessa la posizione di incaricato di pubblico servizio – anche a prescindere dalla destinazione delle somme riscosse ,dalle quali sono comunque escluse dalla destinazione pubblicistica quelle relative a forniture elettriche -, in quanto alcun potere accertativo o certificativo è trasferito in cap all’affiliato, il cui compito è soltanto quello di riscuotere le somme dagli utenti cui importi predeterminati – attraverso “RAGIONE_SOCIALE” – sono successivamente rimessi ai soggetti – pubblici e privati – che usufruiscono RAGIONE_SOCIALE sua rete di servizi
Né la qualifica pubblicistica discende dalla autorizzazione data dalla Banca d’Italia all’istituto di pagamento, e dalla sua iscrizione nel relativo albo, in quan meramente abilitante alla attività di RAGIONE_SOCIALE, senza alcun trasferimento o delega di poteri o funzioni pubblicistiche allo stesso RAGIONE_SOCIALE e, quindi, ai su affiliati.
2.4. Non è pertinente il riferimento, operato dalla sentenza, RAGIONE_SOCIALE posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente a quella dei titolari di tabaccheria, non ravvisandosi nella specie alcuna delega alla ricorrente di poteri di accertamento e certificazione propri RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione, rimanendo i compiti di RAGIONE_SOCIALE e i relativi obblighi all’interno del contratto che disciplina il sistema di pagamento.
Quanto ai poteri di accertamento, essi devono essere esclusi in quanto la affiliata aveva il solo compito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle somme riportate nelle bollette di pagamento; quanto ai poteri di certificazione, essi non possono essere ravvisati nel rilascio RAGIONE_SOCIALE quietanza di pagamento, che è un negozio giuridico unilaterale limitato ad attestare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma dovuta, producendo l’effetto RAGIONE_SOCIALE liberazione del debitore.
Diversa è la posizione dei titolari di tabaccheria delegati alla RAGIONE_SOCIALE delle tasse automobilistiche che sono considerati incaricati di pubblico servizio poiché
essi, per le incombenze loro affidate, subentrano nella posizione RAGIONE_SOCIALE p.a. e svolgono mansioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima (Sez. 6, n. 28974 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 255630 01). A proposito, è stato argomentato che la L. 27 dicembre 1997, n. 449, al suo art. 17, comma 11, riconosce proprio al tabaccaio la funzione di delegato alla RAGIONE_SOCIALE / ove prevede “i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la RAGIONE_SOCIALE lo RAGIONE_SOCIALE, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell’attività”; in relazione a tale qualità gli vengono attribuite le funzioni certificative tipiche di incaricato pubblico servizio, rispetto alla quale la previsione di un collegamento con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE materiale raccolta delle somme i concretizza solo una modalità operativa per facilitare la concentrazione delle entrate. Il testo RAGIONE_SOCIALE disposizione normativa richiamata smentisce, con il richiamo alla previa adesione del singolo esercente ad apposita convenzione tra ente pubblico e privato concessionario, l’inquadramento giuridico di tipo privatistico . Inoltr il D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11, art. 3, precisa che il “soggetto che effettua il versamento comunica al tabaccaio i dati identificativi del veicolo, la regione di residenza”; dal suo canto, il tabaccaio, mediante l’inserimento dei dati nel sistema elettronico “lottomatica” “provvede alla determinazione dell’imposta da corrispondere incassa il relativo importo rilascia al contribuente ricevuta del pagamento”. Su tali basi normative è del tutto acquisito in giurisprudenza che i tabaccai, proprio per la funzione accertativa e certificativa loro demandata nello specifico ambito, svolgano la funzione di incaricati di pubblico servizio (Sez. 2, n. 17109 del 22/03/2011, Venturi, Rv. 250315), poiché essi, in virtù RAGIONE_SOCIALE delegazione amministrativa, subentrano nella posizione RAGIONE_SOCIALE p.a. per le incombenze loro affidate e svolgono mansioni che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stessa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altrettanto pacificamente – prosegue il condiviso orientamento – è in giurisprudenza affermato che al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha esclusivo rilievo la natura di fatto delle funzio esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle RAGIONE_SOCIALE p.a., ravvisabili, per quanto già esposto, nell’esercizio concreto dell’attività da parte dell’esercente,
nella sua funzione accertativa, certificativa, svolta in correlazione con la previa delega pubblicistica rilasciata al privato dall’ente pubblico competente.
Invece, per quanto sopra detto, l’affiliata al sistema di pagamento non subentra in alcun modo nella pubblica amministrazione, né esercita, in via delegata, alcun suo potere.
Pertanto, esclusa la qualifica pubblicistica RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le accertate appropriazioni originariamente qualificate come peculato e per le quali è intervenuta condanna, devono essere qualificate ai sensi dell’art. 646 cod. pen., aggravate dall’art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., secondo l’orientamento per il quale, in tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di “abuso di relazioni di prestazione di opera” utilizzata dall’art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti i RAGIONE_SOCIALE giuridici comportino l’obbligo di un “facere” e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto (Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720), risultando relazioni di prestazione d’opera in capo alla ricorrente in base al contratto di affiliazione.
Il secondo motivo è genericamente proposto, reiterando la deduzione in appello alla quale la sentenza ha correttamente risposto affermando la idoneità decettiva RAGIONE_SOCIALE apposizione RAGIONE_SOCIALE dicitura riguardante la affiliazione a “Paytipper”, invece cessata.
Il terzo motivo è inammissibile, avendo ad oggetto questione non devoluta in appello, che si è limitato genericamente a chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva infraquiquennale.
Ne consegue l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, previa riqualificazione delle condotte di peculato ai sensi degli artt. 646, 61 / n. 11 1 cod. pen., con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 624, secondo comma, cod. proc. pen., deve essere dichiarata irrevocabile la affermazione di responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
La ricorrente deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che si ritiene equo determinare come in dispositivo.
Riqualificati i fatti di peculato di cui alle imputazioni ai sensi degli ar 61 1 n. 11 cod. pen., annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione d Corte di appello di Bari per la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE pena. Dichiara inammissi nel resto il ricorso e irrevocabile l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità Condanna l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e dif sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liqui complessivi euro 3.642,00 oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l’impu alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu dalle parti civili COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME che liquida in complessivi 4.400,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 19/01/2026.