Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 1, d.P.R ottobre 1990, n.309.
Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una – non consentita – rivisitazione i fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunqu reiterativo di argomentazioni già proposte con l’atto di appello.
In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve ent stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al non modesto da ponderale della sostanza – da cui erano ricavabili 598 dosi medie – e alle modali del trasporto, caratterizzato dall’occultamento dello stupefacente nell’appar rettale, tale da essere ritenuto sintomo di un organico e abituale inserime dell’imputato nel mercato della compravendita di stupefacenti, tutti elementi ta da escludere l’occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tu rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 de 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).
Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nell discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissa pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., si è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101); rilevando che, come dato atto dalla Corte, il trattament sanzionatorio si è comunque attestato sui minimi edittali.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Cons ‘ere estensore nte