Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22301 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22301 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso di NOMECOGNOME nata a Catania 11 16/04/1970, avverso la sentenza in data 04/11/2024 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso letta per l’imputata la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha conc chiedendo l’accoglimento dei ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 novembre 2024 la Corte di appello dì Catania, i parziale riforma della sentenza in data 13 giugno 2019 del Tribunale di Catan ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto al ca riqualificato ai sensi dell’art. 171-ter, comma 1, lett. c), legge n. 633 del 1941 per essere estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in relazione al re ricettazione del capo B) con il beneficio della non menzione della condanna certificato del casellario spedite a richiesta dei privati, cor conferma nel r
Ricorre per cassazione l’imputata sulla base di quattro motivi: violazi del principio della correlazione tra accusa e sentenza in relazione al reato de A e lesione del contraddittorio in relazione alla riqualificazione del fatto motivo); vizio di motivazione (secondo motivo); conferma delle statuizioni civ (terzo motivo); vizio di motivazione e conferma delle statuizioni civili per il del capo B (quarto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha accertato che l’imputata ha commesso il reat dell’art. 171-ter, primo comma, lett. c), legge n. 633 del 1941, così riqualificato fatto, perché i supporti sprovvisti del timbro SIAE non erano autentici – fatti sussumibile sotto la lettera d) -, bensì erano stati illecitamente dup riprodotti – fattispecie sussumìbile quindi sotto la lettera c), secondo precisato e ribadito da questa Sezione con sentenza n. 14356 del 31/01/201 Maggio, Rv. 272586 – 01.
La riqualificazione non ha determinato alcuna lesione del diritto di di perché l’accertamento dell’illiceità della duplicazione e riproduzione dei CD e opere cinematografiche è sviluppo prevedibile del processo in caso di detenzio per la vendita di supporti privi di contrassegno SIAE. La lesione del contraddit e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non ope quando l’imputato si sia potuto difendere rispetto a un fatto specifico eventuale diversa qualificazione era prevedibile (tra le più recenti, Sez. 5, n. del 09/10/2024, G., Rv. 287231 – 01).
La motivazione della sentenza impugnata resiste pertanto alle prime due censure nonché alla terza, perché corretta è anche la conferma delle statuiz civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., al cospetto di una pron proscioglimento per estinzione dei reato per prescrizione (Sez. U, n. 36 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01), avendo accertato la Corte territori la responsabilità dell’imputata con ampia disamina (si veda il par. 3.2 sentenza).
Del pari manifestamente infondato è il quarto motivo sulla ricettazione. Corte territoriale ha affermato che non erano emersi elementi per ritenere l’imputata fosse l’autrice del reato presupposto, mentre era certam consapevole dell’illecita provenienza della merce al momento della vendita. motivo si risolve in una generica contestazione del fatto, senza arriv scardinare il ragionamento logico- razionale che ha portato all’accertament responsabilità. Valgono per !a conferma delle statuizioni civili le considerazioni sopra svolte per il reato del capo A).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente