Riqualificazione del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando l’oggetto del ricorso è la riqualificazione del fatto. La Suprema Corte ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda storica sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo, condannato dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti (ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/90) e per furto aggravato. Il ricorrente, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando una violazione di legge. Nello specifico, egli contestava la mancata riqualificazione del fatto di spaccio nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo 73, una fattispecie che comporta una pena significativamente inferiore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte non entra nel merito della richiesta, ma si ferma a un livello procedurale, ritenendo che le questioni sollevate non potessero trovare accoglimento in quella sede.
Le Motivazioni: Limiti al Giudizio di Legittimità e Riqualificazione del Fatto
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Corte ha osservato che tutte le argomentazioni del ricorrente concernevano la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio. Questi aspetti, sottolinea la Cassazione, ‘investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello’.
In altre parole, la Suprema Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si può riesaminare l’intera vicenda e le prove. Il suo ruolo è quello di ‘giudice di legittimità’, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito dei fatti.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una ‘congrua e adeguata motivazione’, priva di vizi logici. Il ragionamento del giudice di secondo grado era basato su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili, risultando peraltro convergente con la decisione del Tribunale di primo grado. Pertanto, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione è stato considerato un tentativo di rimettere in discussione il merito della causa, attività preclusa in sede di Cassazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del ricorso per Cassazione. Chi intende impugnare una sentenza di condanna dinanzi alla Suprema Corte deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione (come la sua illogicità o contraddittorietà), non su una diversa interpretazione delle prove. La richiesta di riqualificazione del fatto, se basata su una rilettura degli elementi fattuali già vagliati dai giudici di merito con motivazione coerente, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento per correggere errori di diritto, non per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello).
Per quale motivo il ricorso per la riqualificazione del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove, aspetti che non possono essere discussi in Cassazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e adeguata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base a quanto deciso in questo caso, la parte che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata a pagare le spese processuali e una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 gli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, lamentando violazione di legge.
Considerato che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024