Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19132 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19132 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria di replica depositata dall’AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ovvero per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’intervenuta prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna per i delitti di rapina aggravata e lesioni personali, pronunciata dal Tribunale di Verona in data 14 gennaio 2016,
4,9
assolvendo l’imputato dal delitto di lesioni e riqualificando il fatto di rapina qual ipotesi di ricettazione, rideterminando la pena inflitta.
All’imputato era stato contestato inizialmente di avere preso parte assieme ad altri soggetti ad un’aggressione violenta, avvenuta in occasione di un motoraduno cui prendevano parte bande motociclistiche organizzate, all’esito della quale era stato sottratto, a mo’ di trofeo, un giubbotto ad un appartenente ad una banda rivale, cui venivano anche procurate delle lesioni.
Nel giudizio di appello, emersa una differente ricostruzione fattuale, la Corte aveva escluso la partecipazione diretta del ricorrente all’episodio di sottrazione violenta, residuando a suo carico la condotta di ricezione del giubbotto sottratto alla vittima, che il ricorrente aveva poi restituito agli agenti di polizia giudiziari
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; pur dando per ammessa la ricomprensione nell’originaria imputazione degli elementi idonei per configurare la condotta di ricettazione, ad avviso del ricorrente è evidente che la preventiva cognizione, da parte dell’imputato, della possibilità di pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del fatto storico avrebbe consentito di fornire ulteriori elementi circa le modalità della ricezione dell’indumento sottratto, così consentendo di giungere ad una pronuncia più favorevole nei suoi confronti.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 648 cod. pen., nonché vizio della motivazione con riguardo alla valutazione del fine di profitto che doveva caratterizzare la condotta dell’imputato; la successione degli eventi e l’immediata restituzione del giubbotto da parte del ricorrente alla polizia giudiziaria rendeva verosimile la tesi difensiva dell’immediata attivazione da parte dell’COGNOME, per il ruolo ricoperto di Presidente dell’associazione, nel recuperare la refurtiva e limitare le conseguenze negative poste in essere da terzi, così dovendosi escludere alcun fine specifico di profitto nel momento della ricezione.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen.; l’operata riqualificazione del fatto, senza alcun avviso alle parti, aveva limitato la possibilità di allegare circostanze ed elementi idonei a dimostrare la sussistenza della specie causa di non punibilità, non invocabile rispetto all’iniziale contestazione.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 62, n. 4 cod. pen.; a differenza della valutazione negativa circa la sussistenza dell’ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del
danno di speciale tenuità poteva essere riconosciuta in ragione dello scarso valore del giubbotto e dell’avvenuta restituzione dell’indumento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il profilo maggiormente critico della decisione impugnata è rappresentato dall’operata riqualificazione del fatto e dall’assenza di invito al contraddittorio sul punto, senza che la difesa dell’imputato sia stata posta in condizione di apprestare la linea difensiva non solo rispetto alla valutazione degli elementi costitutivi del delitto di ricettazione (come dedotto con il secondo motivo), ma anche in relazione alla verifica sia di aspetti circostanziali decisivi, in punto di trattamen sanzionatorio, sia della configurabilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. (rilievo contenuto nel terzo motivo).
La motivazione sul punto della sentenza impugnata è del tutto laconica e non considera compiutamente tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., anche alla luce delle modifiche introdotte dal d. Igs. 150/2022; sicché trova applicazione il principio secondo il quale in tema di particolare tenuità del fatto, nel caso in cui la derubricazione del reato contestato sia stata operata dal giudice dell’appello in sentenza senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto, la relativa garanzia difensiva implica che, se la fattispecie ritenuta d’ufficio preveda limiti edittali che rendano astrattamente applicabile l’art. 131 bis cod. pen. (come accaduto nella specie), l’imputato possa invocare per la prima volta davanti alla Corte di cassazione l’applicazione della speciale causa di non punibilità (Sez. 3, n. 15011 del 11/12/2018, dep. 2019, Accogli, Rv. 275394 – 01).
Dovendosi nel caso concreto procedere ad accertamenti in fatto sulla portata degli elementi indicati dal ricorrente, non consentiti in sede di legittimità (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, COGNOME, Rv. 264554; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, COGNOME, Rv. 263308), si imporrebbe l’annullamento con rinvio sul punto alla Corte d’appello.
La GLYPH corretta GLYPH instaurazione GLYPH del GLYPH rapporto GLYPH processuale GLYPH nella GLYPH fase dell’impugnazione impone di rilevare, in ragione del tempo trascorso, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione; il reato risulta commesso il 18 gennaio 2013 e, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione, il termine massimo è già maturato il 28 gennaio 2023.
In conseguenza delle statuizioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio attesa l’estinzione del reato contestato perché prescritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 14/3/2024