Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1190 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME (CUI 06TN2BY) nato il 07/10/1976
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, cor )ma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ( ‘ristina COGNOME, ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila annullava l’ordinanza che aveva imposto la custodia in carcere a Tapia Rivera NOME !E COGNOME in relazione al capo b), che descriveva un condotta di ricettazione, ritenendo che 11 stesso avesse concorso nel furto descritto al capo a), in relazione al quale non c’er2 alcuna
domanda cautelare; con riferimento al capo c) dell’imputazione provvisoria, che descriveva un fatto inquadrabile nella fattispecie descritta dall’art. 493-ter cod. pen. tribunale riteneva la sussistenza di esigenze cautelari contenibili con il divieto di Jimora nella Regione Abruzzo.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministiTo che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe ritenuto di riqualificare la condotta descritta nel capo b) come furto e ciononostante aveva annullato l’ordinanza che invece avrebbe dovuto essere confermata previa riqualificazion ? della condotta;
2.2.vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare: non sarebbe emerso come il divieto di dimora avesse potuto contrastare il pericolo di reiteraz ione di reati contro il patrimonio in ipotesi consumati fuori dalla Regione Abruzzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, la decisione derribunale di ritenere assente la domanda cautelare per il reato riqualificato come furto, per difetto di specifica domanda cautelare, è illegittima.
Invero la descrizione della condotta delittuosa contenuta nel capo b) della rubrica accusatoria consente di rinvenire tutti gli elementi identificativi del furto, tenuto co ito si descrive l’utilizzo da parte di Tapia di una carta bancomat, trafugata con condotta compiutamente descritta nel capo a), ma espressamente richiamata nel capo b): s vette, pertanto, in un caso di “riqualifica”, ovvero di assegnazione alla condotta descritta di una diversa veste giuridica.
Tale corretto inquadramento della valutazione del tribunale implica, contrarli Imente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sussistenza della domanda cautelare, regola »mente avanzata in relazione al capo b), poi riqualificato.
A ciò si aggiunge che sono fondati anche i rilievi proposti con il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che sfugge la ragione per cui il divieto di dimora in Abruzzo possa ostacolare la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ritenuti la .5 inte di ordinario sostentamento di Tapia.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinché il tribunale di l ‘Aquila possa effettuare un nuovo giudizio di riesame, sul presupposto della sussistenza della domanda cautelare in relazione al capo b) come riqualificato, anche valutando l’i ioneità della misura imposta a contenere le esigenze cautelar’ rilevati.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L”kiu competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024
L’estensore
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