Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1189 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1189 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI L’AQUILA nel procedimento a carico di:
NOME (CUI 06TN2BY) nato il 07/10/1976
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, cornma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di L’Aquila annullava l’ordinanza che aveva imposto la custodia in carcere a Tapia Rivera NOME :E imon in relazione al capo b), che descriveva un condotta di ricettazione, ritenendo che in stesso avesse concorso nel furto descritto al capo a), in relazione al quale non c’era alcuna
domanda cautelare; con riferimento al capo c) dell’imputazione provvisori3, che descriveva un fatto inquadrabile nella fattispecie descritta dall’art. 493-ter cod. pen. tribunale riteneva la sussistenza di esigenze cautelari contenibili con il divieto di dimora nella Regione Abruzzo.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministoro che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il tribunale avrebbe riteuuto di riqualificare la condotta descritta nel capo b) come furto e ciononostante aveva annullato l’ordinanza che invece avrebbe dovuto essere confermata previa riqualificazion3 della condotta;
2.2.vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare: non sarebbe emerso come il divieto di dimora avesse potuto contrastare il pericolo di reiteravone di reati contro il patrimonio in ipotesi consumati fuori dalla Regione Abruzzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, la decisione derribunale di ritenere assente la domanda cautelare per il reato riqualificato come furto, per difetto di specifica domanda cautelare, è illegittima.
Invero la descrizione della condotta delittuosa contenuta nel capo b) della r-ubrica accusatoria consente di rinvenire tutti gli elementi identificativi del furto, tenuto cc) no c si descrive l’utilizzo da parte di Tapia di una carta bancomat, trafugata con condotta compiutamente descritta nel capo a), ma espressamente richiamata nel capo b): s verte, pertanto, in un caso di “riqualifica”, ovvero di assegnazione alla condotta descritta di una diversa veste giuridica.
Tale corretto inquadramento della valutazione del tribunale implica, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la sussistenza della domanda cautelare, regola-mente avanzata in relazione al capo b), poi riqualificato.
A ciò si aggiunge che sono fondati anche i rilievi proposti con il secondo motivo di ricorso, tenuto conto che sfugge la ragione per cui il divieto di dimora in Abruzzo possa ostacolare la consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio, ritenuti la fc.)nte ordinario sostentamento di COGNOME.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinché il tribunale di l ‘Aquila possa effettuare un nuovo giudizio di riesame, sul presupposto della sussisten2a della domanda cautelare in relazione al capo b) come riqualificato, anche valutando l’i loneità della misura imposta a contenere le esigenze cautelari rilevati.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’4quila, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 8 ottobre 2024
L’estensore GLYPH
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