Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Trieste ha rigett domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME, in riferimento alla custodia cautelare in carcere sofferta in forza di ordinanza (em 12/02/2015 ed eseguita il 18/02/2015) del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Pordenone, per il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesist quanto socio ed amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE L’ordinanza veniva annullata in data 05/03/2015 dal Tribunale riesame che la dichiarava inefficace per non essere stati allo stesso trasmessi g delle indagini difensive. Pur ritenendo assorbente l’annullamento in rito della misu Tribunale del riesame dava altresì conto del fatto che il Gip non avrebbe quindi val l’eventuale rilevanza delle indagini difensive rispetto all’ipotesi accusatori prevede l’art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen.
All’esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Pordenone, con sentenza 21/10/2021, irrevocabile il 09/03/2022, assolveva l’imputato dai reati a lui ascr relazione alle annualità 2011 e 2012, per avere ritenuto non pienamente dimostrata sua qualifica di amministratore di fatto delle società verificate, mentre veniva dich la prescrizione dei reati in relazione alle annualità 2009 e 2010.
Avverso l’ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell’is che deduce, con un unico motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e viz motivazione anche per travisamento della prova, sulla assenza di colpa grave e su illogicità ed apparenza della motivazione. Sostiene che il Gip di Pordenone abbia emes il provvedimento limitativo della libertà personale basandosi su documenti inutilizz (i PVC rispetto ai quali si è accertata la violazione dell’art. 220 disp. att cod. pr su dichiarazioni patologicamente inutilizzabili (le s.i.t. dei soggetti indiziati di vennero sentiti in fase di indagine senza le garanzie di legge), sull’omessa valut delle indagini difensive già depositate nel fascicolo del Pubblico ministero, nonch travisamento del fatto che la signora COGNOME fosse una dipendente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s che avrebbe confermato di essere stata pagata dal COGNOME per il lavoro svolto per società.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor rigettato.
È pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che, in vi pregiudiziale, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinat sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e correttamente posto in rilievo come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar cau al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti. Invero, il Giudice riparazione ha negato l’invocato indennizzo, in particolare rilevando c comportamento del COGNOME – il quale, dopo aver prelevato i rimborsi spese dipendenti della RAGIONE_SOCIALE (di cui è stata accertata la falsità), li nell’appartamento a lui in uso presso il locale di Pozzuolo del Friuli – costituisca c gravemente colposa, che il Gip ha valorizzato ai fini dell’imposizione della mi cautelare custodiale; e che gli elementi sintomatici dell’esercizio di poteri ges parte dell’istante, valutati in una prospettiva ex ante, unitamente alle prove che il Giudice della cognizione ha ritenuto sussistenti, pur avendole reputate insufficie pronunciare una sentenza di condanna, integrano una condotta gravemente colposa.
Si tratta di motivazione tutt’altro che apparente o manifestamente illogica, ch correttamente valutato la condotta tenuta dal COGNOME ai fini dell’accertamento ricorrenza della condizione impeditiva, nel solco del diverso profilo prognostico sovraintende la regola del giudizio riparatorio. Pur tenendo conto dell’esito assol del giudizio, la Corte territoriale, sulla scorta dei princìpi sanciti da codesta Corte di giudizio di riparazione, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente abbia a un ruolo sinergico rispetto all’adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, da costituire ostacolo al riconoscimento dell’indennizzo. Con argomentazione logica congrua, ha reputato, in particolare, che il prelievo di rimborsi spese dei dipendent RAGIONE_SOCIALE (di cui si è accertata la falsità), l’occultamento di tali somme locale a lui in uso, le dichiarazioni della testimone NOME, avevano messo in luce u ruolo fattivo nell’ambito della società, tale da ingenerare il convincimento che ne amministratore di fatto.
Giova, inoltre, ricordare che “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, sussiste il diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, o remissione della querela, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la pa
di detenzione subita in eccedenza” (Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Ciclone e alt Rv. 243210): evenienza non ravvisabile nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle S Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2 COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le f di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibi fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, pe essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiara d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificam motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua
Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,