Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 05/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME tesa alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione dovuta a ingiusta detenzione a seguito RAGIONE_SOCIALEa sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 28 agosto 2020 al 15 ottobre 2021, in quanto gravemente indiziato del delitto di furto aggravato RAGIONE_SOCIALEe targhe di due ciclomotori parcheggiati in una pubblica via (capo D RAGIONE_SOCIALEa contestazione) e di rapina aggravata di uno scooter, di uno smartphone e di una somma di denaro (capo E). L’ordinanza cautelare fu revocata il 15 ottobre 2021, con ordinanza del Tribunale di Napoli, e, con sentenza del 19 aprile 2022, definitiva il 16 maggio 2022, il medesimo Tribunale assolse NOME COGNOME, per i medesimi reati di cui al capo D e al capo E RAGIONE_SOCIALEa contestazione originaria, con la formula ”perché il fatto non sussiste”.
2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la condotta ostativa di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. essendo l’emissione ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare stati giustificati dalla sussistenza di un grave quadro indiziario a suo carico consistente, in primo luogo, nelle chiamate in correità di due coimputati minorenni, rese con dichiarazioni spontanee (pag. 4 ordinanza impugnata) ex art. 350, comma 7, cod.proc.pen., anche se non confermate in dibattimento in quanto gli imputati si erano avvalsi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere ex art. 210 cod.proc.pen. Tali dichiarazioni, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, sono state ritenute non smentite dalla sentenza di assoluzione e utilizzabili dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione perché affette da inutilizzabilità fisiologica e non patologica, in quanto erano state rese alla P.G. spontaneamente e alla presenza dei difensori. Inoltre, andavano considerate le dichiarazioni rese dal COGNOME in sede di interrogatorio del 3 settembre 2020, posto che in quella sede lo stesso aveva ammesso di essere ‘sceso’ con i motorini, unitamente ai suoi complici, per commettere RAGIONE_SOCIALEe rapine al Vomero, alle quali però egli non aveva partecipato per un improvviso ripensamento. Tale condotta, posto che il NOME aveva pure affermato di aver visto che uno dei minorenni portava con sé una pistola, evidenziava la piena consapevolezza del NOME in ordine agli scopi illeciti dei due minorenni ai quali si era accompagnato, integrandosi così la macroscopica leggerezza che caratterizza la colpa grave nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
4. Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione NOME COGNOME che, con duplice doglianza fa valere: 1) vizio di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen., in quanto le ammissioni RAGIONE_SOCIALE‘istante erano riferite a una condotta di desistenza, certo non integrante la nozione di colpa grave sinergica nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘errore al momento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura e nella sua prosecuzione, con contestuale violazione del principio di non colpevolezza, nel senso indicato dalla Corte E.D.U. nella sentenza COGNOME contro Italia e nelle successive; infatti, si era lasciato intendere, con atteggiamento meramente colpevolista, che l’imputato fosse colpevole pur senza condanna; inoltre, la Corte d’appello aveva del tutto ignorato che le ammissioni del COGNOME erano state rese in relazione alla fattispecie di cui al capo A) RAGIONE_SOCIALEa contestazione, riferita al delitto ai danni del bar Miranapoli, per la quale però non era stata adottata misura cautelare e dalla quale pure era stato assolto definitivamente; b) vizio di motivazione, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa totale omissione valutativa degli atti, e violazione di legge in quanto violate, ab origine , le condizioni applicative RAGIONE_SOCIALEa misura ex artt. 273 e 280 cod.proc.pen. Assume che, in alcun modo, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha analizzato
le chiamate in correità dei due minorenni mettendole a confronto che le altre risultanze istruttorie, soprattutto considerando che le stesse erano stare ritenute lacunose e contraddittorie in vari punti (vd. pag. 3 del ricorso odierno).
Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Secondo un orientamento consolidato espresso da questa Corte in materia, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod.proc.pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di un provvedimento già emesso (in puntuali termini, Sez. U., n. 43/96 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203637; Sez.4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv.242034).
A tal riguardo, la colpa grave può concretizzarsi in comportamenti sia processuali, sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, suscettibili di esplicare un’efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione. Ne deriva che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta disciplina, deve essere analizzato e valutato il comportamento serbato dal richiedente.
Dunque, il giudizio da compiersi in materia di riparazione per ingiusta detenzione, come ribadito costantemente da questa Corte, richiede che la deliberazione sia fondata sull’analisi di fatti concreti e precisi, perché si stabilisca, con valutazione da effettuarsi ” ex ante “, non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato – valutazione che compete al giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione –
ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così Sez. U., n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME).
Non è superfluo aggiungere l’ulteriore principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nella valutazione da compiere nell’ambito di tale giudizio, incontra il solo limite di non poter ritenere dimostrate circostanze escluse in sede di cognizione e, viceversa, di non poter ritenere non provate circostanze valutate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione come esistenti e dimostrate (così ex multis Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Pertanto, con riferimento a tale profilo, è necessario che il giudice si confronti con il contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria al fine di verificare quali circostanze possano essere utilizzate nell’ambito del giudizio riparatorio.
Deve anche precisarsi come, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 c.p.p. ad opera del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b), il silenzio serbato dall’indagato su elementi di indagine significativi, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b), non rilevi quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione.
Tutto ciò premesso, occorre rilevare come l’ordinanza impugnata sia sostenuta da adeguata motivazione, seppure vadano puntualizzati taluni aspetti. Va infatti osservato che l’articolata disamina RAGIONE_SOCIALEe questioni relative all’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe chiamate in correità dei coimputati minorenni, in quanto relativa a condotte totalmente ascrivibili a terzi e come tali di per sé inidonee a configurare la condotta almeno gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘istante, costituisce un aspetto del tutto irrilevante nel presente giudizio. Conseguentemente, anche i profili del ricorso che aggrediscono tale punto RAGIONE_SOCIALEa decisione non risultano sufficientemente specifici dal punto di vista RAGIONE_SOCIALEa idoneità a provare l’insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione o l’erronea applicazione di disposizioni di legge.
Infatti, la Corte d’appello, centrando i parametri propri del giudizio di riparazione, oltre a valorizzare la chiamata in correità dei coimputati, ha isolato dall’intero compendio di fatti e prove confluito nel giudizio relativo alla responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘istante, la condotta del medesimo suscettibile di
integrare i parametri di un comportamento gravemente colposo causalmente legato al provvedimento restrittivo sofferto.
Per tale via, la Corte territoriale ha ritenuto che l’aver ammesso di aver partecipato, quel giorno, alla’ scesa’ con i motorini al fine di partecipare a rapine, per di più nella consapevolezza del fatto che uno dei compagni fosse in possesso di una pistola, integri ammissione di condotta gravemente colposa, data la situazione di sicuro interesse per l’ordine pubblico, che l’autorità procedente avrebbe necessariamente valutato negativamente. Dunque, l’ordinanza, per il suo radicamento anche in questo punto cardine RAGIONE_SOCIALEa motivazione, resiste alle critiche che le vengono formulate.
Del resto, le argomentazioni del ricorrente, per quanto apprezzabili dal punto di vista dialettico, non riescono a superare questo punto RAGIONE_SOCIALEa motivazione che rimane decisivo e si dipanano in ragioni difensive proprie del giudizio sulla responsabilità penale, estranee a quello di riparazione.
6. La idoneità RAGIONE_SOCIALE‘ammissione del fatto di essersi unito a soggetti che avevano chiaramente manifestato l’intento di commettere rapine, per di più in possesso di arma da fuoco, a integrare la condotta ostativa all’ottenimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione, palesemente, si colloca – quale concreta fattispecie più grave -all’interno del consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, che valorizza a tali fini anche le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come gli originari coimputati), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi, ove il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, COGNOME, Rv. 258610; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con
principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME