Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROSARNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione’ alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 23 ottobre 2012 al 18 marzo 2016 in regime di custodia cautelare in carcere e dal 19 marzo 2016 al 21 giugno 2017 agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento nel quale erano stati accusati del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., giudicati responsabili nei due gradi di merito così come nel giudizio di appello in fase di rinvio a seguito di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ma infine assolti definitivamente con annullamento senza rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 1/02/2021.
Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME con distinti atti tra loro sovrapponibili deducendo, con unico motivo, erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. La difesa evidenzia che la domanda di riparazione si incentrava essenzialmente sulle condotte tenute dagli istanti nella fase successiva all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ma su tale punto la Corte territoriale non si è pronunciata, limitandosi a esaminare i comportamenti antecedenti l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura. Su tale tema la Corte si è limitata a riproporre i medesimi indizi di colpevolezza già utilizzati nel giudizio di cognizione senza tenere conto RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, che avevano affermato come tali elementi non fossero indicativi di colpevolezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod. pen. L’ordinanza è manifestamente illogica per avere desunto da condotte, già qualificate come non sintomatiche dm colpevolezza dalla Corte di legittimità, comportamenti idonei a trarre in inganno l’autorità giudiziaria. In particolare, l’unico grave indizio individuato in tutte le s giudicanti era la partecipazione alla colletta per i detenuti, condotta ritenuta non decisiva per la prova del reato contestato dalla Corte di legittimità, in fase d rinvio affiancata da altri elementi fattuali ritenuti altresì non significativi Cassazione. La Corte territoriale ha conferito consistenza gravemente colposa a condotte non adeguatamente scandagliate, non essendo stato ravvisato oltre alla partecipazione alla colletta alcun argomento gravemente colposo se non una fantomatica «frequentazione ambigua». Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe dovuto confrontarsi esclusivamente sulla partecipazione alla colletta in favore dei detenuti e considerare che la prova di questo indizio era stata essa stessa indiziaria, in quanto desunta dall’interpretazione di un dialogo intercorso tra altr
soggetti. I ricorrenti si sono sempre dichiarati estranei a qualsivoglia associazione malavitosa e anche estranei alla contribuzione a favore dei detenuti di tale consorteria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, richiamata la vicenda processuale, ha sottolineato che la Corte di cassazione, nell’annullare senza rinvio nel processo di cognizione la pronuncia di condanna, ha affermato come oltre alla «ormai nota partecipazione degli imputati al fondo di solidarietà con gli indagati di ‘ndrangheta detenuti nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta RAGIONE_SOCIALE», fossero state accertate ulteriori condotte (il comportamento . processuale mantenuto in corso di giudizio, la condanna per ricettazione di una pistola semiautomatica calibro TARGA_VEICOLO nel 2010 a carico di NOME COGNOME, la frequentazione di un bar costituente luogo abituale di riunioni di ‘ndrangheta a carico di NOME COGNOME e il contrasto insorto nella spartizione di lavori di movimento terra tra società contigue alla ‘ndrangheta tra le quali una riconducibile a NOME COGNOME, risolto con l’intervento del NOME e con il coinvolgimento di centri decisionali mafiosi calabresi, cosiddetta «vicenda Verderame»).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, dunque, legittimamente valorizzato tali comportamenti in quanto accertati nel giudizio di cognizione per ritenerli ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione. Con riguardo all’impostazione difensiva secondo la quale la valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte si sarebbe dovuta concentrare sui comportamenti serbati nel corso del procedimento, la Corte ha sottolineato come nella stessa sentenza di annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione si legge che «l’insieme dei suddetti elementi (vale a dire la partecipazione alla colletta, il comportamento processuale mantenuto in corso di giudizio, le precedenti condanne riportate, la frequentazione di luoghi notoriamente deputati allo svolgimento di riunioni di ‘ndrangheta e il ricorso ai centri decisionali mafiosi calabresi per risolvere contrasti insorti nella spartizione dei lavori di movimento terra tra società contigue) potrebbe al più dimostrare l’appartenenza di tutti i ricorrenti a un
contesto criminale di ‘ndrangheta, normativamente rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.4, comma 1, lett.a) d. Igs. n.159 del 2011 ed eventualmente suscettibile di giustificare l’adozione RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione ivi previste», da tanto desumendo che i comportamenti serbati dagli istanti potessero essere considerati indicativi di colpa grave idonea a indurre in errore il giudice RAGIONE_SOCIALE cautela e che la contiguità a un’associazione per delinquere di stampo mafioso avesse determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione.
Contrariamente a quanto desunto dalla difesa, la Corte territoriale non ha trascurato di valutare l’incidenza sul diritto alla riparazione dei comportamenti processuali dei richiedenti, spiegando come essi stessi avessero costituito oggetto di disamina nel giudizio di cognizione e comunque, a fronte del contesto criminale al quale i richiedenti erano risultati contigui, che tale condott gravemente colposa giustificasse lo stesso mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
L’ordinanza risulta pienamente conforme all’orientamento interpretativo consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’art.314 cod. proc. pen. consente al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di valorizzare le condotte non escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, indipendentemente dal valore ad esse attribuibile ai fini penali; perché, anzi, gli stessi fatti ac:certati nel giu penale di cognizione possono essere diversamente valutati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione con riguardo alla prospettiva del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘ oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 – 01).
3.1. Per altro verso, la motivazione non può ritenersi carente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, avendo ritenuto che la frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé un comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, NOME, Rv. 25787801).
3.2. Occorre, inoltre, rimarcare la genericità dei motivi di ricorso laddove non è riscontrabile nelle argomentazioni difensive alcun riferimento a passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dai quali si possa evincere che le condotte extraprocessuali e processuali prese in esame come ostative dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale. Si è, infatti, ripetutamente
affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutar compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esi assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cogniz in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa gr alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valutare il comportam RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichi assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nel valenza nel giudizio di assoluzione.
Tali ragioni inducono a ritenere che i ricorsi non superino il vagl ammissibilità. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna dei ricorr al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 gi 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispeci sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso s versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», i ricor vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità in favore del Min resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché in solido alla rifusione al RAGIONE_SOCIALE resistente RAGIONE_SOCIALEe sp del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro mille.
Così deciso il 19 giugno 2024
re stensore
Il Presi ente