Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33882 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33882 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Melissano il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte Appello Sez. dist. di Taranto.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Lecce -sez. distaccata di Taranto, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale in ordine al reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte territoriale , nel respingere l’istanza, non abbia preso in considerazione le emergenze processuali, offrendo una motivazione inadeguata e incongrua rispetto alla pronuncia assolutoria che ha accertato l’insussistenza del reato associativo ascritto all’istante . La colpa grave ostativa non può essere ritenuta nel caso sussistente, considerata l’assenza di qualsivoglia atteggiamento di connivenza passiva da parte del COGNOME o di coinvolgimento del medesimo nelle iniziative illecite dei figli.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all ‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale nei confronti de ll’interessat o.
È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la ‘colpa penale’, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit , possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità
secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ id quod plerumque accidit , in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 – dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 -01). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203638 – 01).
Da questo punto di vista, l ‘ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione .
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del COGNOME, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Allo scopo sono stati valorizzati specifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, con particolare riferimento alle richiamate intercettazioni in cui COGNOME NOME, unitamente al figlio NOME, intimavano a COGNOME NOME di riferire agli altri del suo gruppo di non interferire con le loro attività delinquenziali riguardanti il traffico di stupefacenti, pena altrimenti una guerra che non sarebbero peraltro stati neanche capaci di affrontare. Inoltre, è stato evidenziato che l’istante, successivamente, aveva partecipato ad un incontro con altri imputati, il 9.4.2018, nel corso del quale tutti i presenti avevano parlato dei loro traffici di droga, RAGIONE_SOCIALEa necessità di rispettare le rispettive zone di spaccio
e del diritto di ognuno di vendere liberamente nel loro territorio e di fissare il prezzo RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
I giudicanti hanno legittimamente opinato nel senso che proprio i riferimenti alle contrapposizioni tra ‘noi’ e ‘loro’ , di cui alle suddette intercettazioni, in uno con la partecipazione del COGNOME alla citata riunione, avessero ingenerato l’apparenza in ordine all’esistenza di due gruppi contrapposti, o anche solo di uno sul punto di scindersi, dediti alla gestione degli stupefacenti su un dato territorio. In tale prospettiva, il COGNOME aveva dimostrato di essere perfettamente inserito nel complesso contesto RAGIONE_SOCIALEo spaccio di stupefacenti e di avere in esso un ruolo non secondario anche nella difesa degli interessi suoi e di coloro i quali lavoravano con lui.
Va solo aggiunto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, in questa sede non assume alcun rilievo la menzionata sentenza n. 864/2024 con cui il Giudice per le indagini preliminari, in un separato procedimento, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti del COGNOME in ordine a reati di illecita detenzione e spaccio di droga, in quanto tale pronuncia è estranea al tema oggetto del presente giudizio, che riguarda solamente la detenzione cautelare subita dall’istante per il reato associativo ex art. 74 cit. e la possibile incidenza causale di suoi comportamenti gravemente colposi/dolosi rispetto alla misura cautelare emessa per tale titolo di reato.
4. In definitiva, le sopra menzionate condotte ostative del COGNOME sono state adeguatamente valutate e logicamente ritenute idonee a contribuire a creare l’equivoco circa la partecipazione del ricorrente ad un gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti, con particolare riferimento all’apparente esistenza di uno o due gruppi criminali organizzati che avevano diviso il territorio di parte RAGIONE_SOCIALEa provincia di Lecce in zone di influenza esclusiva dei singoli partecipi. Trattandosi di comportamenti direttamente ascrivibili al COGNOME, i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi RAGIONE_SOCIALE‘Autorità .
In questa prospettiva, va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 -01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, NOME., Rv.
273996 -01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 -01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate in mille euro.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME