Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17879 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/09/1991
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di detenzione a fine di sp di sostanze stupefacenti e porto di una pistola semiautomatica con matricola abrasa.
1.1. Fermato da una pattuglia della polizia stradale a bordo di un’autovettur guidata da altra persona, mentre il conducente dichiarava alle Forze dell’ordine avere dei soldi nascosti sotto il tappetino, il ricorrente interveniva in l straniera, rivolgendosi al compagno e facendo un cenno con la testa a seguito del quale costui interrompeva immediatamente il proprio discorso. Successivamente, veniva rinvenuto sotto il piantone dello sterzo un panetto di cocaina e uno di hashis e una pistola semiautomatica, con un proiettile in camera e sei proiettili serbatoio.
1.2. Con sentenza emessa in data 11 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2018, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’anzidetta condotta dell’imputato non provava nulla in ordin alla sua consapevolezza circa il trasporto della droga, del denaro in contante e de pistola, osservando che tale comportamento avrebbe potuto essere dovuto anche alla “sorpresa” provata dall’odierno ricorrente al momento della scoperta del denar nel veicolo da parte delle Forze dell’ordine.
Il Giudice della riparazione ha reputato ostativa all’invocato indennizzo, in quanto gravemente colposa, la condotta dell’istante rappresentata dall intromissione nel dialogo tra l’amico e gli agenti in lingua araba, al chiaro scopo non farsi capire e di invitarlo a non parlare più, come poi avvenne; detta condott ancorché non dimostrativa della complicità nei reati contestati, rappresenterebb comunque una colpa grave extraprocessuale. Ha altresì valorizzato, quale ulteriore argomento ai fini dell’esclusione della riparazione, il silenzio serbato in sed interrogatorio di garanzia.
Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del Bendehane che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di pro di colpa grave tali da concorrere a determinare la detenzione patita. L’ordinanz impugnata non si confronta con la sentenza assolutoria, laddove questa afferma che non vi è prova in ordine alla consapevolezza del prevenuto della presenza e del trasporto di quanto rinvenuto. Quanto alla valorizzazione del silenzio reso in sed
di interrogatorio di garanzia, la difesa evidenzia come l’esercizio da pa dell’indagato della facoltà di non rispondere non incida sul diritto alla riparazio
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il riget del ricorso.
In data 30 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni sottoscritta dall’avv. NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricor
Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in subordine il suo rige
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel ritenere connotata da colpa grave la condotta dell’istante, consistit nell’intromissione e nello scuotimento della testa, a seguito della quale il compag smetteva di interloquire con le Forze dell’ordine, la Corte territoriale ha corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragi dei distinti piani sui quali operano i due ambiti dell’accertamento della responsabil penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione dell’ingiust detenzione. Invero, il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti g elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito ne processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di error dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illec penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La COGNOME, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare deve essere valutato il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziari su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non s stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutrali nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell’ingiu detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò
considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolos
causalmente rilevante ai fini della misura cautelare), sia in considerazione de di là di
diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’al ogni ragionevole dubbio
ed una serie di limitazioni probatorie).
È vero, come sostiene il ricorrente, che a seguito della modifica introdott nell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ad opera dell’art. 4 d.lgs. 8 novembre 202
n. 188, l’esercizio da parte dell’imputato/indagato della facoltà di non rispond non incide sul diritto alla riparazione. Si tratta di errore che, tuttavi
compromette la tenuta del provvedimento impugnato. Ricorrendo, invero, alla c.d.
“prova di resistenza”, espunta l’argomentazione sul silenzio, il ravvisato profil colpa grave, correttamente individuato dal Giudice della riparazione nella descritt
condotta tenuta dall’istante al momento del controllo di polizia, non esclusa com fatto storico dal Giudice di merito, in quanto sinergica all’adozione e
mantenimento della misura cautelare, risulta di per sé sufficiente a giustificare soluzione adottata.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sente delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/202 dep. 2023, COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spe processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitat a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rige senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Nulla sulle spese a favore del Ministero resistente.
Così deciso il 5 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente