Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17879 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/09/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in relazione ai delitti di detenzione a fine di sp di sostanze stupefacenti e porto di una pistola semiautomatica con matricola abrasa.
1.1. Fermato da una pattuglia RAGIONE_SOCIALEa polizia stradale a bordo di un’autovettur guidata da altra persona, mentre il conducente dichiarava alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avere dei soldi nascosti sotto il tappetino, il ricorrente interveniva in l straniera, rivolgendosi al compagno e facendo un cenno con la testa a seguito del quale costui interrompeva immediatamente il proprio discorso. Successivamente, veniva rinvenuto sotto il piantone RAGIONE_SOCIALEo sterzo un panetto di cocaina e uno di hashis e una pistola semiautomatica, con un proiettile in camera e sei proiettili serbatoio.
1.2. Con sentenza emessa in data 11 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2018, il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Firenze assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto. Il AVV_NOTAIO di primo grado aveva ritenuto che l’anzidetta condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato non provava nulla in ordin alla sua consapevolezza circa il trasporto RAGIONE_SOCIALEa droga, del denaro in contante e de pistola, osservando che tale comportamento avrebbe potuto essere dovuto anche alla “sorpresa” provata dall’odierno ricorrente al momento RAGIONE_SOCIALEa scoperta del denar nel veicolo da parte RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha reputato ostativa all’invocato indennizzo, in quanto gravemente colposa, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante rappresentata dall intromissione nel dialogo tra l’amico e gli agenti in lingua araba, al chiaro scopo non farsi capire e di invitarlo a non parlare più, come poi avvenne; detta condott ancorché non dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa complicità nei reati contestati, rappresenterebb comunque una colpa grave extraprocessuale. Ha altresì valorizzato, quale ulteriore argomento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa riparazione, il silenzio serbato in sed interrogatorio di garanzia.
Avverso la prefata ordinanza ricorre ha proposto ricorso il difensore del NOME che solleva un unico motivo con cui deduce violazione di legge e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di pro di colpa grave tali da concorrere a determinare la detenzione patita. L’ordinanz impugnata non si confronta con la sentenza assolutoria, laddove questa afferma che non vi è prova in RAGIONE_SOCIALE alla consapevolezza del prevenuto RAGIONE_SOCIALEa presenza e del trasporto di quanto rinvenuto. Quanto alla valorizzazione del silenzio reso in sed
di interrogatorio di garanzia, la difesa evidenzia come l’esercizio da pa RAGIONE_SOCIALE‘indagato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere non incida sul diritto alla riparazio
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il riget del ricorso.
In data 30 gennaio 2025 è pervenuta memoria di replica alle anzidette conclusioni sottoscritta dall’AVV_NOTAIO che insiste nelle ragioni del ricor
Il 17 gennaio 2025 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; in subRAGIONE_SOCIALE il suo rige
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nel ritenere connotata da colpa grave la condotta RAGIONE_SOCIALE‘istante, consistit nell’intromissione e nello scuotimento RAGIONE_SOCIALEa testa, a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il compag smetteva di interloquire con le Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha corretta applicazione dei principi che regolano il giudizio di riparazione, in ragi dei distinti piani sui quali operano i due ambiti RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa responsabil penale e del riconoscimento dei presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiust detenzione. Invero, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti g elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito ne processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di error RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illec penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare deve essere valutato il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziari su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non s stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutrali nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Piccolo, Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiu detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione impegnando piani di indagine diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti (ciò
considerazione del diverso oggetto di accertamento: nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolos
causalmente rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare), sia in considerazione de di là di
diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola RAGIONE_SOCIALE‘al ogni ragionevole dubbio
ed una serie di limitazioni probatorie).
È vero, come sostiene il ricorrente, che a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica introdott nell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.lgs. 8 novembre 202
n. 188, l’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato/indagato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispond non incide sul diritto alla riparazione. Si tratta di errore che, tuttavi
compromette la tenuta del provvedimento impugnato. Ricorrendo, invero, alla c.d.
“prova di resistenza”, espunta l’argomentazione sul silenzio, il ravvisato profil colpa grave, correttamente individuato dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella descritt
condotta tenuta dall’istante al momento del controllo di polizia, non esclusa com fatto storico dal AVV_NOTAIO di merito, in quanto sinergica all’adozione e
mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, risulta di per sé sufficiente a giustificare soluzione adottata.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sente RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/202 dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spe processali riferibili alla fase di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitat a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rige senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual
Nulla sulle spese a favore del Ministero resistente.
Così deciso il 5 febbraio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente