Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3946 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3946 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME BRANDA
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Nigeria l’DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata, in data 23/12/2025, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con cui si insta per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/05/2025, la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME NOME, sottoposto alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 26/01/2019 al 12/04/2022, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze di tale natura, aggravati dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso e dagli stessi mandato assolto con sentenza del Tribunale di Catania del 12/04/2022, in seguito divenuta irrevocabile.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘NOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illegittimità in punto di ritenuta sussistenza, nell’agire del richiedente, di profili di colpa grave.
Osserva, in specie, che, nell’ordinanza impugnata, sarebbero stati individuati gli anzidetti profili di colpa in esito all’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, evidenziando che la prima, intercorsa tra i connazionali NOME COGNOME (detto NOME) e NOME NOME (detto NOME), sarebbe stata erroneamente intesa come riferita al richiedente sol perchØ il collocutore da ultimo indicato aveva affermato di aver appreso da tale NOME, nome con cui gli affiliati chiamavano anche COGNOME
NOME, che ‘… in campo non c’era piø niente…’ e che, perciò, ‘… aveva dovuto accompagnare a Catania Famous per prendere quella cosa…’ e che l’altra, intercorsa tra NOME COGNOME (detto NOME) e il richiedente e avente ad oggetto la richiesta di aiuto rivolta a quest’ultimo ‘… per andare a prendere quella…’ , non avrebbe affatto valore emblematico, come invece sostenuto, svolgendo l’NOME, oltre al lavoro di tassista abusivo, anche attività di import-export dalla Nigeria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME NOME Ł manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Manifestamente infondato Ł l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa grave nell’agire del richiedente, sostenendo che, nell’ordinanza impugnata, tali profili sarebbero stati individuati in ragione RAGIONE_SOCIALE‘illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche, RAGIONE_SOCIALEe quali l’una, intercorsa tra due connazionali del ricorrente, sarebbe stata intesa come riferita a quest’ultimo sol perchØ uno dei collocutori aveva affermato di aver appreso da un tale NOME – nome con cui era chiamato anche l’affiliato NOME COGNOME NOME – che ‘… in campo non c’era piø niente…’ , mentre l’altra, cui aveva preso parte l’NOME, sarebbe stata illogicamente ritenuta emblematica RAGIONE_SOCIALEa sua intraneità al gruppo perchØ gli era stato chiesto di andare a prendere una certa cosa, senza tener conto del fatto che il predetto svolgeva anche attività di importexport dalla Nigeria.
Ritiene in Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina sia del tutto priva di pregio, in quanto l’ordinanza reiettiva resa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione risulta corredata da un impianto argomentativo congruo, lineare e tutt’altro che illogico, oltre che pienamente rispettoso del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., nell’ermeneusi offertane costantemente dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò perchØ la Corte di appello di Catania ha correttamente ritenuto che il richiedente avesse concorso, con comportamento gravemente colposo, a dar causa all’emissione del provvedimento restrittivo di cui era stato destinatario, individuando, poi, la condotta connotata da profili di colpa nella sua stretta vicinanza ad alcuni connazionali di cui Ł rimasto provato lo stabile inserimento nel gruppo malavitoso nel periodo RAGIONE_SOCIALEa sua accertata operatività, nella manifestata disponibilità ad intervenire per risolvere i problemi che sovente insorgevano, anche con la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘auto in suo possesso, con cui svolgeva l’attività di tassista abusivo, oltre che nell’oculato utilizzo di un linguaggio criptico nel corso RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercettata che l’aveva visto protagonista.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, inoltre, valorizzato, in maniera tutt’altro che illogica, un’ulteriore conversazione telefonica captata, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale uno degli interlocutori, di nazionalità nigeriana, aveva comunicato ad un connazionale che, per reperire una merce di cui al momento non c’era disponibilità su piazza, si era reso necessario l’accompagnamento a Catania di tale Famous da parte di NOME.
Orbene, anche in tal caso, la stretta vicinanza del richiedente a taluni connazionali risultati intranei al gruppo malavitoso nel periodo RAGIONE_SOCIALEa sua concreta operatività Ł stata correttamente intesa dalla Corte di appello come fattore, indicativo di evidenti profili di colpa a carico del predetto, concausali al suo assoggettamento al vincolo custodiale, indipendentemente dalla successiva divergente interpretazione RAGIONE_SOCIALEa conversazione in oggetto effettuata, del tutto legittimamente, dal giudice di merito.
Risulta, quindi, correttamente individuato nell’ordinanza impugnata un comportamento del richiedente che ha esplicato, illo tempore ,una funzione sinergica rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e che, purtuttavia, in esito alla valutazione del giudice di merito, non Ł risultato idoneo, ex se , a giustificare una pronunzia di condanna.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità» , si dispone che il ricorrente versi, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
Deve essere disposta, inoltre, la rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonchØ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille.
Così Ł deciso, 08/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME