Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 22 gennaio 2018 al 25 luglio 2019, in forza dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il giorno 11 gennaio 2018, per i reati indicati al capo A) e cioè riferiti all’art. 416 bis, comm da 1 a 6, cod.pen., e al capo O), riferito agli artt. 56, 110 e 629 cod.pen, aggravato dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, adottata con provvedimento del GIP del Tribunale di Palermo in data 11/1/2018 ed eseguita in data 22/1/2018, confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza del 13/6/2018.
il Tribunale di Palermo, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 4 aprile 2018 del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del riesame cautelare, ha annullato l’ordinanza del GIP del Tribunale Palermo dell’Il gennaio 2018, limitatamente alla parte in cui era stata applicata la custodia in carcere nei confronti del ricorrente per un tentativo di estorsione aggravata anche ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 152/91, ed ha confermato nel resto la medesima ordinanza, rivalutandone i presupposti in termini di gravità indiziaria.
La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 2, n. 19869 del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso tale ordinanza.
Il NOME era successivamente assolto dalle imputazioni elevate a suo carico con sentenza del G.U.P. Tribunale di Palermo del n. 984/19, confermata in appello con sentenza n. 4103 del 2021.
il Giudice della riparazione ha individuato comportamenti gravemente colposi in capo al COGNOME, considerando che la vicenda dovesse essere inscritta nell’ambito di una ipotesi di riparazione per ingiusta detenzione cd. “sostanziale” (art. 314 c.p.p., comma 1).
In particolare, la Corte di appello ha rilevato che la fattispecie non rientrava nella previsione di cui all’art. 314, comma 2, cod.proc.pen., posto che uno dei due titoli, quello relativo all’art. 416 bis cod.pen, per cui era stata adottata la misur cautelare era stato confermato dalla Corte di cassazione (n. 19869 del 2019), che
aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della seconda ordinanza cautelare di riesame, confermando la detenzione carceraria per il capo A).
Nell’ordinanza custodiale del 12 ottobre 2018, il GIP, con dati non sconfessa dalla decisione di merito, aveva ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in ordine al coinvolgimento apicale del COGNOME nella consorteria mafiosa sulla base dei servizi di osservazione e dell’attività di intercettazione ambientale e telefonica, che avevano consentito di accertare almeno otto incontri tra il COGNOME ed altri esponenti mafiosi diversi dall’affine COGNOME, avvenuti tra il maggio 2014 ed il settembre dello stesso anno. Si era fatto riferimento in dettaglio a ciascun incontro con COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME. Anche a prescindere dall’attivismo del COGNOME e del nuovo vaglio, richiesto dalla Corte Cassazione con la sentenza n. 29120 del 2023 in ordine al concorso esterno di NOME COGNOME, già gli incontri con COGNOME NOME, nel frattempo deceduto in cella, denotavano un serissimo contributo personale rispetto all’evento detentivo.
Se il giudizio svolto nei confronti del COGNOME non aveva accertato, ogni oltre ragionevole dubbio, che lo stesso fosse ancora sodale dell’articolazione mafiosa di Favara, non poteva negarsi che lo stesso aveva intrattenuto rapporti con le articolazioni mafiose, tali da costituire comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento della riparazione, in quanto accompagnato dalla consapevolezza che si trattasse di soggetti coinvolti in traffici illeciti ed in carenz di necessità del relativo contatto.
Il COGNOME, pertanto, aveva contribuito col proprio comportamento a dar causa alla misura cautelare subita.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento agli artt. 273, 314, 315 cod.proc.pen., art. 5 paragrafo 5 CEDU, art. 9 paragrafo 5 Patto internazionale sui Diritti Civili e Politici ratificato con I. n.881 del 1977; artt. 13, 24 e 27 Cost.
Si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare la fattispecie regolata dall’art. 1 anziché dall’art. 2 dell’art. 314 cod.proc.pen e che, comunque, avrebbe svolto un’arbitraria ricostruzione dei fatti, contrastante con gli esiti dell pronunzia di annullamento emessa dalla Corte di cassazione e del successivo giudizio di rinvio. Peraltro, la scelta del COGNOME di avvalersi della facoltà di no rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, sottolineata nel provvedimento impugnato, era divenuta irrilevante per effetto della modifica normativa di cui al D.Igs. n. 188 del 2021. La Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della
sentenza assolutoria ed avrebbe motivato in modo del tutto generico ed apodittic l’assunto della condotta gravemente colposa rispetto all’evento detentivo.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 12 giugno 2024 il Collegio, avendo il difensore depositato nota attestante la mancata ricezione delle conclusioni del p.g., ha disposto rinvio all’udienza odierna per consentire al difensore il deposito di memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Si osserva, rispetto alle questioni poste con il primo motivo dalla difesa, la infondatezza della censura in ordine alla riconducibilità della richiesta nell’ambito dell’ipotesi contemplata dall’art. 314 c.p.p., comma 2, che disciplina la cd. ingiustizia “formale”, che era stata specificamente tematizzata nella domanda di riparazione rivolta alla Corte territoriale.
Invero, il titolo custodiale emesso a carico del ricorrente è stato ripristinato dal Tribunale del Riesame che ha operato, in aderenza ai rilievi formulati dalla Corte di legittimità nella pronuncia rescindente, una rivalutazione del quadro indiziario originariamente configurato nei confronti del richiedente, decidendo per la sua sussistenza. Tale decisione fu impugnata dal ricorrente, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile da Sez. 2, n. 19869 del 2019.
Dunque, non si versa in ipotesi di ingiustizia formale di detenzione cautelare, non essendo possibile effettuare in questa sede, in astratto, il vaglio di illegittimità della misura cautelare, e correttamente si fatta applicazione dell’ipotesi prevista dal comma 1 dell’art. 314 cod.proc.pen.. Ciò in applicazione del principio secondo cui, ai fini della configurabilità dell’ingiustizia formale ex ar 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l’illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4 – n. 5455 del 23/01/2019, Rv. 275022 – 01).
5. Il secondo motivo è infondato.
A fronte dei rilievi mossi con il ricorso che si esamina è opportuno premettere, con estrema sintesi, l’indicazione delle linee portanti della disciplina dell della riparazione per ingiusta detenzione, così come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263).
In particolare, quanto al compendio degli elementi valutabili, il S.C. ha ripetutamente puntualizzato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636).
Secondo la consolidata giurisprudenza, in terna di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa, all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice della cognizione e che possano essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione), o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi); il giudice è peraltro tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sull determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).
Vale anche precisare che idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314 cod.proc.pen., comma 1, è non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche “la
condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod.pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto art. 314 cod.proc.pen., comma 1, quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637).
Nella presente sede occorre stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine all’idoneità della condotta posta in essere dall’istante ad ingenerare nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile coinvolgimento del medesimo nell’attività illecita attribuitagli.
Va però tenuta distinta l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione. Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un “iter” logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638).
6. Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha rinvenuto nel comportamento del COGNOME precedente all’adozione della misura cautelare una macroscopica colpa, causalmente efficiente rispetto all’instaurazione del vincolo cautelare, sia pure in sinergia con l’errore nel quale è incorsa l’autorità procedente.
v GLYPH 5
Nell’ordinanza impugnata sono stati evidenziati i seguenti elementi frequentissime comunicazioni con l’affine pregiudicato mafioso COGNOME, denotanti piena conoscenza delle dinamiche dell’organizzazione nel territorio e consapevo e ricercati contatti con soggetti di spessore mafioso, il tutto nell’ambito di una scelta silente, tale da non proporre spiegazioni alternative; la circostanza che il COGNOME non si era mai allontanato moralmente da” RAGIONE_SOCIALE“, alla quale almeno ideologicamente aveva continuato ad aderire ( sentenza di assoluzione di primo grado pagg. 339-340); le fattive condotte tenute dal COGNOME ( incontro del 9 maggio 2014 con COGNOME NOME e COGNOME NOME, poi divenuto collaboratore di giustizia e giudicato responsabile ex art. 416 bis cod.pen, del 30 maggio 2014 a Favara con lo stesso COGNOME NOME, del 31 maggio 2014 a Favara con il COGNOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME, del 22 luglio 2014 al ristorante RAGIONE_SOCIALE con NOME e COGNOME NOME, dell’Il agosto 2014 a Favara con NOME, del 3 settembre a Favara con COGNOME NOME , del 22 dicembre 2014 con COGNOME NOME.
Ad avviso della Corte territoriale, le conversazioni avrebbero avuto un contenuto ed un tono tipicamente delinquenziale e tale da far considerare pienamente consapevole il ricorrente delle frequentazioni criminali.
Il ricorrente si era mostrato attento e a conoscenza delle dinamiche mafiose, spendendosi in plurimi incontri con soggetti il cui lignaggio delinquenziale e mafioso non solo gli era noto, per le ragioni degli appuntamenti e per essere egli stesso un pluripregiudicato della zona, ma costituiva proprio la causa degli stessi incontri.
Tale convincimento è del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la natura del comportamento ostativo può essere certamente integrato dalle cc.dd. frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento, ma il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498-01; n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565-01). Trattasi, peraltro, di comportamento astrattamente rilevante anche ove le frequentazioni intervengano con persone legate da rapporto di parentela, sempre che siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non sian
assolutamente necessitate (sez. 4, n. 29550 del 5/6/2019, COGNOME, Rv. 27747501).
Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce, le frequentazioni ambigue con soggetti malavitosi (come NOME COGNOME), e la vicinanza a soggetti collegati con ambienti criminosi (come il predetto) è elemento idoneo a costituire causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ove giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, Calò, Rv. 258610: “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue – ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità – quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa”; in senso conforme Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498:”In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato”).
La Corte di merito, facendo buon governo dei principi richiamati, oltre ad avere evidenziato il dato oggettivo della frequentazione del richiedente con soggetti coinvolti in attività illecite, ha valorizzato comportamenti suscettibili d essere interpretati come indizi di complicità, desunti dalla intensità degli incontri sopra riportati, nel corso dei quali le conversazioni mostravano il ricorrente a conoscenza delle dinamiche criminali, senza mai trovare giustificazione in ragioni diverse da quelle proprie dell’attività dei soggetti coinvolti in attività mafiosa.
Gli elementi evidenziati in motivazione devono essere reputati sufficienti per ritenere integrata la sussistenza di una condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024.