Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40252 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Cinquefrondi il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza del 8 maggio 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NOME COGNOME di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 5 maggio 2013 al 9 marzo 2018, prima in regime di arresti domiciliari, poi in custodia cautelare in carcere e infine di nuovo agli arresti domiciliari, per complessivi 1.784 giorni, nell’ambito del procedimento penale n. 1782/2013 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. operazione Califfo).
In tale procedimento era contestato a NOME COGNOME il delitto di associazione di tipo mafioso previsto dall’art. 416 bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod. pen., per aver fatto parte RAGIONE_SOCIALE‘associazione denominata RAGIONE_SOCIALE, attiva nel territorio di Rosarno e zone limitrofe, reato per il quale era stata condannata in primo grado, con sentenza parzialmente confermata in secondo grado, e dal quale era stata definitivamente assolta con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria in sede di rinvio a seguito di annullamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione.
NOME COGNOME era stata arrestata il 05/05/2013 e sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria il 04/05/2013; era stata poi sottoposta a custodia cautelare in carcere con ordinanza di aggravamento RAGIONE_SOCIALEa misura emessa dal Tribunale di Palmi fino al 17/12/2016, allorché, con ordinanza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, venivano concessi alla COGNOME gli arresti domiciliari. La misura auto-custodiale aveva fine il 09/03/2018 con ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria che ne dichiarava l’inefficacia per decorrenza dei termini di fase, con conseguente liberazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta, cumulativamente, violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 178 e 314 cod. proc. pen.
Sostiene la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe coordinate ermeneutiche elaborate dalla Corte di cassazione in tema di riparazione per ingiusta detenzione, perché dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello che ha assolto l’imputata non emerge la prova di una condotta
extraprocessuale e processuale RAGIONE_SOCIALE‘imputata, caratterizzata da dolo o quanto meno da colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa riparazione.
Sostiene, inoltre, la ricorrente che non era possibile pretendere che la stessa cessasse i propri contatti e le proprie relazioni affettive con il padre COGNOME NOME e il marito NOME COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro condizione particolare (detenuto in carcere il primo, latitante l’altro) e che, nell’esplicazione e coltivazione inevitabile di quei rapporti e di quelle relazioni familiari, non aveva tenuto condotte connotate da dolo o da colpa grave.
Sostiene, infine, che l’eventuale colpa ostativa non può essere desunta da fatti o comportamenti la cui valenza negativa era stata definitivamente esclusa in sede di cognizione. Richiama a tale fine giurisprudenza di legittimità e aggiunge che la violazione degli obblighi connessi all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura degli arresti domiciliari, con conseguente aggravamento e sostituzione con quella di maggior rigore, non aveva avuto alcuna incidenza causale sull’emissione del titolo custodiale genetico, potendo tale comportamento semmai soltanto incidere sul quantum debeatur.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
Va premesso che, secondo orientamenti consolidati RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, COGNOME e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, COGNOME), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito
penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, COGNOME Fornara, Rv. 268952 – 01). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. 259082-01).
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001 – 01).» (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, Garcia, Rv. 263197 01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074 – 01, secondo cui in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le “frequentazioni ambigue” con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397 – 01; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza RAGIONE_SOCIALEe “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565 – 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021 Abruzzese, Rv. 280547 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, cit., in motivazione).
2.2. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve, quindi, muovere, non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALEa richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (vds. Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, COGNOME, Rv. 288517 – 01).
3. Passando all’esame RAGIONE_SOCIALEa vicenda che occupa, la Corte di appello ha ritenuto che il materiale probatorio disponibile, tratto dai provvedimenti che si sono succeduti nel corso del procedimento penale a suo carico, dimostri che NOME COGNOME ha ampliamente contribuito con la propria condotta dolosa (o comunque gravemente colposa) a ingenerare l’errore che ha determinato la privazione RAGIONE_SOCIALEa sua libertà.
3.1. La Corte territoriale ha osservato che sia la sentenza rescindente RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, sia quella RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria, che in sede di rinvio aveva definitivamente assolto NOME COGNOME, avevano entrambe evidenziato il contesto penale, sociale e territoriale in cui si inserivano i fatti che avevano portato all’imputazione (e all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa odierna ricorrente. In particolare, avevano diffusamente illustrato il ruolo e il peso assunto dalla RAGIONE_SOCIALE nel complesso panorama RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE calabrese e del suo “mandamento tirrenico” e le vicende relative alla “storica alleanza” tra la RAGIONE_SOCIALE e quella dei COGNOME.
3.2. Quel giudice ha quindi esaminato gli elementi fattuali, dimostrativi del ritenuto comportamento ostativo, indicandoli nei seguenti: 1) l’attività di intermediazione compiuta da NOME COGNOME tra il marito latitante (NOME COGNOME) e gli uomini RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, evidenziata dai numerosi contatti monitorati tra l’imputata e gli altri sodali in stato di libertà, in particolare con NOME COGNOME con il quale quest’ultima si rapportava in modo paritetico ed a cui recapitava le ‘imbasciate’ del marito; 2) le “imbasciate ” recapitate da NOME COGNOME anche al padre detenuto (COGNOME NOME) e quelle ricevute dal padre per il marito latitante (NOME COGNOME), in particolare in relazione alla prospettiva di quest’ultimo di costituirsi alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine; 3) i resoconti fatti da NOME COGNOME al padre NOME COGNOME in ordine alle attività estorsive compiute nella zona di Rosarno da alcuni parenti, appartenenti alla famiglia COGNOME, che spendevano proprio il nome di NOME COGNOME; 4) la mediazione svolta da NOME COGNOME nel litigio tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, facendo da tramite tra il marito NOME COGNOME e il referente di questi NOME COGNOME, il quale s’era adoperato a rappresentare ai contendenti “la parola risolutiva consistente nella “volontà di NOME COGNOME“; 5) le attività compiute da NOME COGNOME per la distribuzione di denaro e di aiuti alle donne RAGIONE_SOCIALEa famiglia, per far fronte alle esigenze RAGIONE_SOCIALEe stesse a causa RAGIONE_SOCIALEa detenzione dei loro mariti, profilo, questo, rilevante in quanto l’assistenza alle famiglie degli affiliati detenuti, il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe stesse e la corresponsione continuativa di sussidi alle donne degli appartenenti al clan o alla RAGIONE_SOCIALE, che si trovino ristretti, costituiscono elementi tipici RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata di tipo Mafioso, finalizzati a mantenere il consenso e evitare il rischio di collaborazioni con la giustizia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non si può parlare in questi casi di meri sospetti ingenerati dalla COGNOME, trattandosi di condotte tutte dolose o comunque gravemente colpose, emerse nel processo di merito e comunque non escluse dalla pronuncia assolutoria, che, seppure non ritenute sufficienti, infine, per la pronuncia di una sentenza di condanna, hanno in modo
evidente indotto i giudici RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare a ritenere che la stessa fosse coinvolta nel reato associativo contestatole.
3.4. Così come non costituisce un semplice sospetto la violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare degli arresti domiciliari, commessa da NOME COGNOME quando si recava a colloquio con il padre in carcere, approfittando RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione ottenuta solo per andare dal dentista, dando causa in tal modo all’aggravamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale appare, dunque, esaustiva, coerente e certamente non manifestamente illogica, nonché conforme ai principi elaborati in materia da questa Corte, sopra esposti.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286737 – 01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso il 04/11/2025.