Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4416 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4416 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 16/07/1976
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha rigettat domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da NOME COGNOME, riferimento alla custodia cautelare sofferta in regime di arresti domiciliari per i cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’istante veniva assolto “perché il fatto non sussiste” dal Tribunale di Roma data 25 maggio 2023, con sentenza divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2023. Si legg nella predetta ordinanza che le ragioni dell’assoluzione per il capo 6) risiedono ne che non era emersa la prova della colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati fine unicamente sospetti emergenti dai linguaggi criptici espressi nelle intercetta telefoniche, senza che vi fossero stati sequestri o altri riscontri; per i capi 7) circostanza che i dialoghi intercettati non erano stati trascritti, conseguendone c non hanno potuto formare oggetto di perizia e di valutazione.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma ricorre il difensore dell’ist che solleva due motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione con riguardo alla ravvisata sussisten dei profili di colpa grave, nonché degli artt. 3 e 2 Protocollo 4 della CEDU. Nell’osse ricerca della dimostrazione della colpa grave del ricorrente, il Giudice della ripara ha violato il giudicato, perché ha effettuato una nuova valutazione nel merito dei sulla base di una “rilettura” interpretativa in chiave colpevolista dei dialoghi inte del COGNOME con l’amico COGNOME, smentita dall’assoluzione. Il difensore chiede c tenga in considerazione la circostanza che l’ordinanza impugnata è stata emessa da giudice incompetente, mentre il giudice competente non ha confermato le misure cautelari, pur a fronte del medesimo materiale indiziario;
3.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità del motivazione in ordine alla gradgzione della colpa. Si sarebbe, invero, dovuto indicar misura e il grado di incidenza della colpa rispetto all’adozione della misura.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. L’ordinanza impugnata ha sottolineato come le condotte contestate, sebben ritenute non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, non siano escluse dal giudice della cognizione. Sul punto, ha richiamato i ripetuti dia intrattenuti dal COGNOME con NOME COGNOME – condannato nell’ambito dello ste procedimento per un grave episodio di spaccio -, dialoghi connotati da linguaggio crip ed aventi ad oggetto sostanza stupefacente; i sicuri rapporti tra il COGNOME e il B – il secondo in posizione subordinata rispetto al primo – riguardo al traffico di emergenti anche dall’altro episodio per il quale gli stessi sono stati condannati.
Così argomentando, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princip regolano il giudizio di riparazione, in ragione dei distinti piani sui quali operan ambiti dell’accertamento della responsabilità penale e del riconoscimento presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione. Invero, il giudice riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darv con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta in gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, anc in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configura come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, 268952). Per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla mis cautelare, deve essere valutato il comportamento dell’interessato alla luce del q indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiz siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutr nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Picc Rv. 268238). In sostanza, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indag diversi che possono condurre a conclusioni del tutto differenti sulla base dello s materiale probatorio acquisito agli atti: ciò sia in considerazione del diverso ogg accertamento (nel giudizio penale, la condotta di reato; nel giudizio di riparazio condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misu cautelare), sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi s sede penale la regola dell’a/ di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il generico riferimento all’incompetenza originaria del giudice che ha disposto misura cautelare è del tutto inconferente rispetto al presente giudizio di riparazion le condotte più sopra descritte sono state evidentemente ritenute integranti colpa gr secondo l’espressa dizione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle sp processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle S Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2 COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le f di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibi fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, pe essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiara d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificam motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente