Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’AVV_NOTAIO DELLO STATO ha concluso per l’inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO del foro di ROMA, nell’interesse di NOME COGNOME con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla custodia cautelare i carcere da costui patita dal 29 novembre 2010 al 18 marzo 2021 e agli arresti domiciliari dal 19 marzo 2021 al 18 maggio 20211 prima quale indagato e poi quale imputato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
A COGNOME era stato contestato di avere preso parte a una associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti quale partecipe che curava la distribuzione dello stupefacente acquisito dal sodalizio nonché di avere in più occasioni ricevuto stupefacente da destinare al successivo spaccio.
COGNOME è stato assolto da tutte le imputazioni Tribunale di Roma, quanto al reato associativo per non avere commesso il fatto e quanto ai reati fine, perché il fatto non sussiste.
I giudici della riparazione hanno respinto la domanda di riconoscimento dell’indennizzo richiesto dal COGNOME ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente profili di colpa ostativi. La Corte di appello ha, innanzitut evidenziato che è stata la stessa sentenza di assoluzione a ricostruire un quadro in cui non era neppure possibile escludere con certezza, al momento dell’applicazione della misura cautelare, che COGNOME non partecipasse al sodalizio e che comunque, COGNOME aveva ricevuto «da COGNOME NOME a bordo della vettura di quest’ultimo “sette da dare a Danni” in un contesto in cui realisticamente si parla di sostanze stupefacenti in ragione di quantitativi e prezzi o tigetto di conversazione». Si è evidenziato che, per quanto gli elementi 4 delineati dalla sentenza di assoluzione non GLYPH n GLYPH stati ritenuti idonei a pervenire a un giudizio di responsabilità del COGNOME, l’utilizzo di espressio gravemente ambigue, nel contesto delineato, costituiva una condotta gravemente negligente del ricorrente in quanto tra l’altro attestava frequentazioni ambigue con gli appartenenti all’associazione, tali da fare sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite.
Avverso l’ordinanza impugnata è astato proposto ricorso, a mezzo del difensore munito di procura speciale, affidato a due motivi
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Il rigetto della richiesta si fonda su due presupposti: l’idoneit RAGIONE_SOCIALE conversazioni telefoniche a sostenere “ipotesi cautelare e la frequentazione dell’assolto con i condannati COGNOME e COGNOME. Secondo la difesa
le intercettazioni telefoniche avevano necessità di essere supportate da ulteriori elementi indiziari poiché non risultavano di per sé dimostrative, si dalla fase RAGIONE_SOCIALE indagini. La Corte non ha esplicitato il nesso di causalità e g elementi che consentono di qualificare la condotta come grave, individuando, peraltro, l’efficienza di quella condotta a integrare un comportamento atto a trarre in errore l’Autorità. La decisione adottata si porrebbe in contrasto con principi sanciti da questa Corte di legittimità poiché mancherebbe, nel provvedimento impugnato, la individuazione della condotta consapevole e volontaria atta a determinare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. La decisione impugnata violerebbe, inoltre, anche i principi fissati in sede sovranazionale dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di riparazione per ingiusta detenzione /tenuto conto che la previsione di cause ostative al suo riconoscimento non trova riscontro nella previsione di cui all’art. 5 CEDU che prevede il diritto all’indennizzo prescindendo dal comportamento tenuto dall’istante. In proposito la difesa richiama pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che hanno ricordato agli Stati contraenti di prevedere, all’interno del propr ordinamento, uno strumento effettivo per il riconoscimento di un “indennizzo riparatore”.
Del pari errato sarebbe il percorso argomentativo seguito dal Giudice della riparazione con riferimento all’esercizio della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la erronea applicazione della legge penale e la non congruità della motivazione nella misura in cui il diritto all riparazione è stato escluso per la frequentazione con il COGNOME e il COGNOME, nonché per essersi avvalso della facoltà di non rispondere.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, ha depositato memoria con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
- I giudici della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda processuale che ha GLYPH riguardato il GLYPH COGNOME e delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, richiamando il compendio indiziario valorizzato ai fini della adozione della ordinza genetica e, di seguito ripercorso la sentenza assolutoria, hanno rigettato la domanda» di riconoscimento dell’indennizzo / ravvisando nel comportamento tenuto dal ricorrente profili di colpa ostativi.
A tal fine / la Corte della riparazione ha evidenziato che la stessa sentenza di assoluzione, pur riconoscendo l’impossibilità di addivenire a una pronuncia di condanna ha ricostruito «un quadro in cui, allo stesso tempo, non era nemmeno possibile escludere con certezza, al momento dell’applicazione della misura cautelare, che il COGNOME non partecipasse a qualsiasi titolo, al sodalizio criminoso». In particolare è stato richiamato passaggio della sentenza assolutoria laddove si chiarisce che «non emergono elementi significativi che escludano che l’odierno imputato non sia l’COGNOME di cui alle conversazioni intercettate potendosi fare riferimento a riconoscimento della voce da parte degli operanti che, comunqueder un certo i GLYPH ,± periodo di tempo hanno intercettato il COGNOME sull’utenza poi tiv – tils1=e-r , a lui in uso».
Estremamente significativa, ai fini in esame, è stata ritenuta una circostanza che la stessa sentenza assolutoria ha evidenziato, ossia che il COGNOME «riceve da COGNOME NOME a bordo della vettura di quest’ultimo “sette da dare a Danni”, in un contesto in cui realisticamente si parla di sostanze stupefacenti in ragione di quantitativi e prezzi oggetto di conversazione».
Da ciò, la Corte della riparazione ha inferito, nel solco dei princi giurisprudenziali in subiecta materia, quale profilo di colpa ostativa i la frequentazione con soggetti appartenenti alla associazione, gli originari coimputati, soggetti che ponevano in essere fatti legati al narcotraffico.
E’ stato ‘L’iter – iute> .valorizzato un ulteriore contatto con tale NOME che aveva consegnato al COGNOME un cellulare con particolari caratteristiche di tutela rispetto all’accesso ai dati (Aquarius) e gliene aveva spiegato i funzionamento.
E’ stato, in proposito, rilevato che, benché il cellulare non sia stat rinvenuto in possesso del richiedente, costui non ha chiarito in alcun modo perché nell’ambito di costanti rapporti con i coimputati egli dovesse disporre di uno smarphone con quelle caratteristiche che sono riferibili ai motivi di segretezza che muovono i gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti.
- Nel provvedimento impugnato, al netto del rilievo erroneamente attribuito dal giudice della riparazione al silenzio serbato dal COGNOME nel corso del procedimento, non più valutabile a seguito della modifica apportata all’art. 314, cod. proc. pen. dall’art. 4 del d.lgs. n. 188 del 8 novembre 2011, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, sono state evidenziate le condotte, ritenute ostative, poste a fondamento del giudizio espresso.
E’ stato congruamente e logicamente evidenziato come la sentenza di assoluzione contenga una ricostruzione del fatto da cui emerge in modo significativo alla stregua RAGIONE_SOCIALE intercettazioni utilizzabili che COGNOME nonostante la dichiarata estraneità al reato ascrittogli, ha in realtà intrattenuto contatti e frequentazioni con NOME e con NOME.
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo, il fatto che il : 11 n i /I n ricorrente )0, te uto contatti con soggetti orbitanti nell’ambito del criminalità dedita al narcotraffico. E’ evidente, dunque, che importanza di non poco momento ha rivestito per la Corte della riparazione la natura RAGIONE_SOCIALE frequentazioni, quantomeno ambigue, intrattenute·dal COGNOME e proprio sul punto della rilevanza RAGIONE_SOCIALE frequentazioni intrattenute, ritenute caratterizzate da grave imprudenza, è stato ritenuto che le stesse siano state certamente sinergiche rispetto alla applicazione della misura.
La Corte di appello si è pertanto correttamente allineata ai principi giurisprudenziali sulla valutazione della ambiguità RAGIONE_SOCIALE condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore dell’Autorità giudiziaria e non neutralizzate dalla sentenza assolutoria.
In proposito è stato affermato che le frequentazioni ambigue con coloro i quali fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idon ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta di condotte che delineano una prossimità a contesti criminali che possono indurre l’apparenza della partecipazione al reato associativo e dunque macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con l’emissione di un provvedimento rd;rittivo, che ben possono essere inquadrate nella colpa grave. In proposito è stato affermato che le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamenteo gravemente colposo del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. quando emerga una concausalità rispetto all’adozione nei suoi confronti del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, n. 850 del
28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 in relazione ad un caso analogo in cui l’indagine per traffico di stupefacenti ha riguardato anche i coindagati poi condannati sicché si è ritenuta la riconducibilità eziologica della misura adottata rispetto alle emergenze captative).
Gli argomenti spesi dalla Corte territoriale sul punto, risultano conformi al principio di autoresponsabilità in ragione del quale la regola soidaristica sottesa al diritto all’indennizzo non può essere invocata in presenza di condotte volte alla realizzazione di un evento voluto e in contrasto con una prescrizione di legge ma neppure a fronte di una condotta consapevole che, valutata dal giudice della riparazione secondo regole ordinarie di esperienza, sia tale da creare una situazione di allarme sociale tale da imporre l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò in conformità al dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte secondo cui è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere, per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637)
Parimenti infondato è il profilo con cui si evidenzia la violazione dell’art. 5 della CEDU, per effetto della rilevanza ostativa della colpa grave in ordine al riconoscimento della riparazione, dovendosi richiamare l’orientamento di legittimità, cui si intende dare continuità, secondo il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la previsione dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – che esclude dall’equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima ma sostanzialmente ingiusta non si pone in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento dell’indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Rv. 280929 . 01; Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, Rv. 245311 – 01).
Lo stesso dicasi per l’ulteriore profilo di illegittimità sollevato c riferimento ai contenuti della Direttiva UE 2016/343 e del d.lgs. n. 188/2021. Dette norme, invero, hanno determinato l’introduzione, in aggiunta al primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. della seguente previsione «l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’art. 64, comma 4, lettera b), no
incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Ciò non ha modificato la rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotte diverse dall’esercizio della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio, che il giudice della riparazione ritenga integrare la colpa grave.
La Corte di appello faceno corretta applicazione dei principi sopra esplicitati ha evidenziato che all’epoca della adozione della misura cautelare emergevano comportamenti, quali l’accertata contiguità con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti e i colloqui oggetto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni utilizza tali, di per sé soli ecome detto, a prescindere dal silenzio serbato, a ingenerare nel giudice della cautela l’erroneo coinvolgimento del COGNOME nei reati oggetto del provvedimento cautelare, costitutivi di colpa grave ostativa al riconoscimento del chiesto indennizzo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Va precisato che non sussistono i presupposti per disporre che l’imputato provveda al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, in quanto la memoria non conteneva argomentazioni rilevanti ai fini dell’esito del ricorso (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 3 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Deciso il 24 settembre 2025