Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3786 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 16/08/1956
avverso l’ordinanza del 29/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
1
Letta la requisitoria dei Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, e i provvedimenti consequenziali in tema di spese.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Magistrato di sorveglianza di Sassari rigettava l’istanza proposta da NOME COGNOME per ottenere, ai sensi dell’art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., il ristoro del pregiudizio che costui assumeva di aver subito perché era stato detenuto in isolamento diurno – in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di assise di Caltanissetta il 20 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2021 – in violazione del limite di durata triennale previsto dalla legge per tale pena, posto che già era stato detenuto in precedenza in isolamento diurno per tre anni, dal 9 settembre 1999 all’8 settembre 2002.
NOME COGNOME proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di Sassari, che lo rigettava con ordinanza emessa il 29 marzo 2024.
Il Tribunale di sorveglianza notava che nel caso in esame la dogiianza del condannato riguardava l’esecuzione della pena dell’isolamento diurno, non le condizioni di detenzione, sicché non si versava in tema di strumento riparatorio disciplinato dall’art. 35-ter ord. pen., che presuppone l’inosservanza, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di una disposizione dell’ordinamento penitenziario o del relativo regolamento. Il Tribunale di sorveglianza affermava che lo strumento esperibile era quello dell’equa riparazione prevista dall’art. 314 cod. proc. pen.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l’annullamento della menzionata ordinanza del Tribunale di sorveglianza.
3.1. Con il primo motivo, la difesa deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioned 35-ter ord. pen. con riferimento all’art. 3 CEDU. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere inapplicabile l’istituto previsto dall’art. 35-ter ord. pen. all’isolamento diurno, d cui all’art. 72 cod. pen., patito ingiustamente. L’isolamento del condannato si era protratto in assenza di un provvedimento giudiziario che ne consentisse l’esecuzione, e il caso non poteva essere ricondotto aMa riparazone riservata, ai
sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., a chi ha subito ingiustamente una custodia cautelare o è stato sottoposto a una pena mai inflittagli.
3.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen. con riferimento all’art. 663 cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel negare l’avvenuta inosservanza, da parte dell’Amministrazione penitenziaria, di una disposizione dell’ordinamento penitenziario o del relativo regolamento. L’Amministrazione penitenziaria avrebbe tenuto NOME COGNOME in isolamento, pur in mancanza di un provvedimento di cumulo che prevedesse tale pena. Ciò avrebbe determinato uno stato di sofferenza ulteriore rispetto all’ordinario grado afflittivo proprio di ogni forma di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato sotto tutti i profili.
1.1. Con riguardo aila natura dell’isolamento diurno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso, previsto dall’art. 72 cod, pen., ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell’esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen’ fornendo in merito adeguata motivazione (Sez. 1, n. 37886 del 27/06/2024, Rv. 287079 – 01).
1.2. Per quanto concerne il rimedio esperibile per l’isolamento diurno patito ingiustamente, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, in tema di ingiusta detenzione, è configurabile il diritto alla riparazione in favore del condannato all’ergastolo senza isolamento che, per errore nella predisposizione dell’ordine di esecuzione, abbia patito ingiustamente l’isolamento diurno (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Rv. 276258 – 01).
1.3. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, per l’assorbente ragione che la domanda proposta da NOME COGNOME alla Magistratura di sorveglianza è b,T..sata sul fatto che egli avrebbe subito una pena – l’isolamento diurno – che non poteva essergli inflitta.
Il mezzo processuale esperibile, quindi, non è quello previsto dall’art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., finalizzato a far ottenere un rimedio risarcitorio a chi abbia subito un periodo di detenzione in condizioni tali da violare l’art. 3 della CEDU, ma quello della riparazione pe: – l’ingiusta detenzione, previsto dall’art. 314 cod. proc. pen., nei testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25 luglio 1996 iche ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2024.