Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29171 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
, 0,14 GLYPH 1-(-^ letteLser ie – te le conclusioni del PG GLYPH cd-a- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME, in riferimento alla custodia carceraria da quest’ultimo patita in forza di ordinanza cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, emessa in data 08/02/2016, per i reati di cui agli artt 110, 81, 648-ter cod. pen.
1.2. GLYPH Il provvedimento restrittivo trovava ragione nel coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEo COGNOME in un sodalizio criminoso, secondo quanto emerso da un’ampia indagine relativa al radicamento in Lombardia degli appartenenti all’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE. All’indagato era contestato, da una parte, l’impiego di denaro provento del traffico di stupefacenti gestito dalla cosca per l’acquisto di immobili in Lombardia; dall’altra, l’utilizzo somme di denaro, frutto di attività illecite, per l’acquisto di una farmacia Milano.
1.3. GLYPH Tratto a giudizio, l’imputato veniva, all’esito di giudizio abbreviato, svoltosi il 19/02/2018, assolto dalle imputazioni ascritte. La Corte di appello di Milano, investita RAGIONE_SOCIALE‘appello del Pubblico ministero, confermava l’anzidetta decisione con sentenza del 22/09/21, irrevocabile in data 08/01/2022. In motivazione, la Corte territoriale precisava che il proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘istante era dovuto alla mancanza di riscontri in ordine all’elemento psicologico del reato, cioè a dire la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita del denaro oggetto di imputazione.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha negato l’invocato indennizzo, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di alcune circostanze che, se pur insufficienti a dimostrare la colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘istante, attesterebbero comunque un suo comportamento gravemente colposo, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolto a pieno titolo nel reato ascrittogli, conseguendone la sottoposizione a custodia cautelare. Tali circostanze sono consistite nella frequentazione e nella contiguità con soggetti coinvolti nel reato, e po condannati (Salerno NOME), in numerose attività di compravendita in parte irregolari, in quanto non dichiarate, in frequenti e significativi versamenti ingenti somme di denaro in contanti sul proprio conto corrente (come analiticamente evidenziato a p. 4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza).
Avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ricorre il difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante che solleva un unico, articolato, motivo con cui deduce manifesta
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illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’affermazione di colpa grave, ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione. La difesa premette che vi è perfetta coincidenza tra il materiale probatorio presente al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela e quello valutato dal giudice nell’emettere la sentenza d assoluzione all’esito del giudizio abbreviato non condizioNOME. COGNOME è stato assolto dal capo 1) per non aver commesso il fatto, e dal capo 2) perché il fatto non sussiste. Già il giudice di primo grado, sostiene la difesa, avev evidenziato la totale assenza di elementi dimostrativi del dolo, ossia del difett di prova in ordine alla consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa caratura criminale di Salerno, affermato imprenditore edile con il quale intratteneva rapporti di natura economico e imprenditoriale. Attesa la richiamata coincidenza RAGIONE_SOCIALEa piattaforma probatoria d’accusa, la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato al tempo dei fatti risulta del tutto ininfluente, avendo il giudice del merito esclu la sussistenza del coefficiente psicologico tale da giustificare sia l’adozion RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sia la condanna. L’ordinanza impugnata non si è confrontata con le motivazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, sul presupposto, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa perfetta identità degli elementi d prova a carico, presenti nei due momenti decisionali. Il vizio di motivazione risulta di tutta evidenza ove si considerasse il paralogismo secondo cui le condotte imprudenti descritte alla pagina 4 del provvedimento, ossia i fatti materiali accertati dal Giudice RAGIONE_SOCIALE‘abbreviato, potrebbero assumere una valenza “colposa” (in questa sede rilevante) solo se sorretti da “dolo”, intes come consapevolezza RAGIONE_SOCIALEo spessore criminale del Salerno e RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita RAGIONE_SOCIALEe somme di denaro da quest’ultimo impiegate. Ma, se così fosse, sarebbe altresì dimostrata la colpevolezza del ricorrente per il reato d reimpiego a lui ascritto. In sostanza, la frequentazione tra COGNOME e Salerno e gli affari conclusi tra i due non possono ritenersi integrare condott gravemente colpose al fine del diniego RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, a meno di non affermare la sussistenza proprio di quella consapevolezza esclusa dalla sentenza assolutoria. COGNOME non versava in colpa nelle sue frequentazioni perché non era a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe attività illecite del Salerno che, si ripete, era un affermato imprenditore edile Nell’attribuire a questi rapporti amichevoli e lavorativi carattere di grav imprudenza, l’ordinanza impugnata non si confronta con le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione e dà per presupposto un dato di fatto che è stato negato dal giudice di merito, e cioè quello RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza in capo a COGNOME RAGIONE_SOCIALEa provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALEa provvista utilizzata dal Salerno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
In data 13/03/2024, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; subordine, che sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
In via preliminare, deve osservarsi che non vi sono elementi per ritenere che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, una ipotesi di cu all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., mancando, nel caso di specie, una decisione di merito in sede cautelare, attestante l’assenza dei presupposti di cui agli art. 273 e 280 cod. proc. pen. per l’emissione del titolo.
Il caso di specie afferisce, pertanto, ad un’ipotesi di ingiustizia c. sostanziale, rispetto alla quale la legittimità RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa condizio negativa non deve essere condotta secondo i principi che il diritto vivente ha già precisato con riferimento alla ingiustizia c.d. formale (il riferimento è Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME, secondo cui la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. pro pen., operatività che, tuttavia, non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione).
Tanto premesso, quanto al ravvisato comportamento ostativo, la censura difensiva non coglie nel segno, non emergendo alcuna manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugNOME. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice per stabilire se chi l’ha patita vi abbia d causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex
ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed COGNOME). A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento ritenuto d giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella specie, è già stato più volte affermato che l condizione ostativa può essere integrata anche da frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualit dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 3, n. 39362 del 08/09/2021, Quarta, Rv. 282161; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, offrendo congrua giustificazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, condizioni che si sono sostanziate in atteggiamenti idonei ad ingenerare nell’Autorità la convinzione RAGIONE_SOCIALE‘apparente illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente. Oltre alle circostanze richiamate al pagine 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha, in particolare, evidenziato le frequentazioni pluriennali RAGIONE_SOCIALEo COGNOME con Salerno NOMENOME condanNOME in via definitiva nel medesimo procedimento per il reato di reimpiego di beni di provenienza illecita con l’aggravante di cu all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e, di fatto, suo socio in affari ne compravendita di immobili, correttamente considerandole sinergiche all’adozione e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono
dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, gi enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente