Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17802 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26 luglio 2013 al 26 settembre 2013.
La misura cautelare fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 15 luglio 2013 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. e del reato di cui agli artt. 61 n. 9, 81 comma 2, 629 comma 1, cod. pen., 7 legge 12 luglio 1991 n. 203. Il 26 settembre 2013 COGNOME fu posto in libertà con ordinanza del Tribunale per il riesame di Catanzaro
All’esito del giudizio di primo grado, con sentenza del 16 luglio 2015, i Tribunale di Lamezia Terme ha assolto COGNOME dall’accusa di estorsione ritenendolo responsabile del solo reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. Dopo un primo giudizio di appello, un annullamento da parte della Corte di cassazione e un secondo giudizio di appello, con sentenza del 4 novembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati a lui ascritti, ma questa sentenza è stata annullata senza rinvio «perché il fatto non sussiste» dalla Corte di cassazione con sentenza del 15 febbraio 2022.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono state smentite le frequentazioni stabili di COGNOME con esponenti delle NOME criminali COGNOME e COGNOME e tale frequentazione si prestava ad essere interpretata come indizio di complicità.
Contro l’ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di COGNOMECOGNOME il quale deduce, con unico articolato motivo, il vizio d motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all’eq riparazione per ingiusta detenzione.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe individuato come ostativa alla concessione del beneficio una condotta non provata. La difesa osserva che, come emerso nel giudizio di cognizione, COGNOME NOME (capo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) nella veste di attendibile collaboratore di giustizia, ha escluso il legame di COGNOME col sodalizio criminale e sostiene che la frequentazione da parte del ricorrente di persone appartenenti alle NOME COGNOME e COGNOME risulterebbe
solo dalle dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME il quale ha sostenuto di aver visto COGNOME presso l’abitazione di NOME NOME. Secondo la difesa, le dichiarazioni di COGNOME sono smentite dalla circostanza (della quale la stessa ordinanza impugnata dà atto a pag. 4) che nel maggio – giugno 2021 NOME e NOME erano detenuti per l’omicidio di NOME COGNOME, sicché COGNOME non poteva avere rapporti con loro.
La difesa del ricorrente rileva inoltre che, quand’anche provate, le frequentazioni di cui si tratta non potrebbero integrare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo atteso che la legge penale «vieta la commissione di fatti illeciti specificamente predeterminati, ma non impone ai consociati alcun dovere di diligenza nell’evitare comportamenti che, in sé e per sé leciti, possano essere assunti dagli organi di polizia o dalla magistratura come indicativi dell’avvenuta commissione di reati». A sostegno di tali argomentazioni ricorda che «il dovere di non dare ragione a sospetti è previsto unicamente nei confronti di soggetti cui sia stata applicata una misura di prevenzione» (pag. 5 dell’atto di ricorso).
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall’Avvocatura dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini dell’esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può an prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristi che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv.
257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugNOME e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizi per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tut autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 395 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabi con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza c rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base deg stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valen soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4,
n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per l ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.
La motivazione del provvedimento impugNOME sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati.
La Corte territoriale ricorda che le frequentazioni di COGNOME con esponenti delle NOME COGNOME e COGNOME sono state concordemente riferite non da uno, ma da più collaboratori di giustizia (in specie, oltre che da NOME COGNOME, anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) e riferisce che, nell’annullare la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., la Corte di cassazione non ha escluso l’attendibilità dei collaboratori né ha ritenuto che le loro dichiarazioni fossero prive di riscontri.
L’ordinanza impugnata chiarisce che la Corte di cassazione non ha annullato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello perché ha ritenuto inattendibili le affermazioni con le quali i collaboratori di giustizia hanno individu in NOME COGNOME il «referente politico» della RAGIONE_SOCIALE. Sottolinea a tal fine che l’annullamento per insussistenza del fatto è stato disposto perché quelle dichiarazioni sono state considerate troppo generiche per poter affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che COGNOME si fosse messo «seriamente ed effettivamente a disposizione» del clan «non solo col promettere di intervenire, ma anche con l’attivarsi concretamente, a prescindere dai risultati ottenuti, per venire incontro alle richieste del sodalizio e dei suoi capi» (così pag. 7 del sentenza della Cassazione, richiamata a pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dunque, le condotte che
secondo la Corte territoriale ostano al riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione subita, pur valutate inidonee ad integrare il reato di cui agli artt. 11 416 bis cod. pen., non sono state ritenute insussistenti o non sufficientemente provate. I giudici della cognizione non hanno escluso che COGNOME abbia promesso di intervenire in favore del gruppo «in cambio di un permanente sostegno nelle varie competizioni elettorali», ma hanno valutato una tale promessa insufficiente a far ritenere che il concorso nelle attività del sodalizio s stato effettivamente realizzato e l’odierno ricorrente sia concretamente venuto incontro alle richieste dell’associazione e dei suoi capi.
5. Nel ritenere che le assidue frequentazioni con esponenti di rilievo della RAGIONE_SOCIALE appartenenti alle NOME di NOME e NOME e di NOME COGNOME siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo la Corte territoriale si è allineata insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell’ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore dell’autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue c esponenti di un’associazione a delinquere che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all’ambiente criminal possono facilmente indurre l’apparenza del concorso nel reato e, nel caso di specie, potevano far pensare che COGNOME avesse fornito un concreto contributo causale alla conservazione o al rafforzamento della capacità operativa del clan. Tali condotte, macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le argomentazioni sviluppate dall’ordinanza impugnata appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità (più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di questa Corte), in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento
dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provved restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
Non rileva in contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa, secondo la quale il comportamento consistito nel frequentare le NOME di persone collegate alla criminalità organizzata non è vietato da alcuna disposizione di legge e potrebbe essere al più fonte di sospetto. Le frequentazioni ambigue con soggetti affiliati ad una consorteria criminale infatti – se accompagnate dall consapevolezza di tale affiliazione e non necessitate – ben possono essere considerate quali condotte imprudenti e, come l’ordinanza impugnata ha sottolineato, NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME pur essendo consapevole della caratura criminale di costoro, i quali, nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto del giudizio di cognizione, erano detenuti in custod cautelare per omicidio volontario.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare princ giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diret contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente