Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41656 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che per il letta la memoria dell’AVV_NOTAIO COGNOME che nell’interesse tramite dell’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALEO STATO ha chiesto il rigetto del ricorso; dei ricorrenti ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 8 maggio 2025, ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla detenzione da ciascuno dei ricorrenti subita con riferimento al reato di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ex art. 270 bis c.p.; di istigazione a delinquere ex art. 414, co. 4, e 302 cod. pen. e, solo COGNOME, anche per l’attentato alla Stazione dei Carabinieri di Roma San NOME. I ricorrenti erano stati
raggiunti da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Roma in data 1 giugno 2020 che veniva confermata dal Tribunale del riesame in data 30 giugno 2020.
Dai reati loro ascritti gli imputati sono stati assolti giusta sentenza emessa dalla Corte di Assise del 29 settembre 2022 perché il fatto non sussiste; COGNOME è stato, inoltre, assolto con la formula per non aver commesso il fatto con riferimento all’attentato alla Caserma dei Carabinieri.
La Corte, dopo avere esposto la vicenda cautelare, ha ritenuto sussistenti a carico dei tre ricorrenti comportamenti idonei a configurare la colpa grave ostativa al riconoscimento dei chiesti indennizzi.
Avverso l’ordinanza sono stati proposti, con unico atto, ricorsi nell’interesse della COGNOME, del COGNOME e dello COGNOME affidati a ad unico motivo con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 314 , comma 1 e 643 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Secondo la difesa la Corte della riparazione si è limitata a utilizzare il contenuto della ordinanza di custodia cautelare e del provvedimento del riesame, confermativo della stessa, senza confrontarsi con quanto ricostruito, dapprima dalla Suprema Corte, in sede cautelare e poi con le sentenze di merito, entrambe assolutorie. In altri termini, il giudice della riparazione non si è confrontato con gli argomenti spesi dalla Corte di assise secondo cui presso il circolo «RAGIONE_SOCIALE non era attivo un gruppo insurrezionalista» riconoscendo allo stesso, nulla di più che «un luogo di aggregazione politica e culturale di chiara e mai nascosta matrice anarchica», dunque, «un circolo di ritrovo degli anarchici per le più disparate attività». La Corte della riparazione ha, inoltre, attribuito valore ostativo ai rapporti che si assumono intrattenuti con NOME COGNOME avuto riguardo alla lettera che «un tale NOME» avrebbe a costui scritto e inviato. Ancora, il provvedimento impugnato non si è confrontato con le sentenze assolutorie che hanno escluso rispetto ai documenti ‘Dire e Sedire’ e ‘Riflessioni’ natura istigatoria . Si contesta, dunque, che il profilo di colpa ostativo individuato dalla Corte territoriale, in capo ai tre ricorrenti, risiederebbe nello ‘ status soggettivo degli stessi’ , integrato ‘dall’ideologia anarchica’.
La Corte di appello ha, inoltre, desunto profili di colpa da elementi avulsi rispetto al reato che ha fondato il vincolo cautelare ossia da denunce in stato di liberta o reati bagatellari che non avevano alcuna
attinenza con le gravi imputazioni di terrorismo per le quali è stata emessa la misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte della riparazione, a fronte dell ‘ ordinanza genetica emessa in data 1 giugno 2020, ha evidenziato:
-che la COGNOME dal 2009 era stata denunciata in più occasioni per porto di armi e oggetti atti ad offendere, danneggiamento aggravato e imbrattamento e che dal 2010 aveva partecipato a iniziative di solidarietà di detenuti anarchici;
-che COGNOME dal 2008 era stato denunciato per minacce e tratto in arresto nel 2011 per resistenza pubblico ufficile, nel 2013 era stato denunciato per blocco stradale, nel 2014 per oltraggio a pubblico ufficiale e nel 2015 per violenza a pubblico ufficiale;
-con riferimento al COGNOME, che la Corte di Assise lo ha condannato per il reato di cui all’art. 639 cod. pen. per l’episodio dell’8 febbraio 2019 a Teramo.
Si legge, inoltre, nel provvedimento impugnato che presso il RAGIONE_SOCIALE di Roma era attivo un gruppo insurrezionalista «di cui gli imputati erano componenti» e che «dalle indagini erano emersi contatti tra i richiedenti e NOME COGNOME» come dimostrato da una lettera, in possesso di quest’ultimo, «scritta da NOME» ma riferibile al gruppo del RAGIONE_SOCIALE, «ampiamente frequentato dagli stessi». Si è dato atto che gli imputati tra il 2018 e il 2019 avevano posto in essere condotte integranti per lo più fattispecie di natura contravvenzionali secondo «modalità operative illegali tipiche del mondo anrchico». La Corte territoriale ha poi richiamato i documenti ‘Dire e Sedire’ e Riflessioni’ ri tenendo che gli stessi avessero valenza istigatoria. Le superiori circostanze, secondo il giudice della riparazione, pur non costituendo prova sufficiente ai fini della affermazione della responsabilità, configurerebbero comportamenti extraprocessuali tali da aver indotto l’autorità giudiziaria ad intervenire con un provvedimento cautelare nei loro confronti.
Il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte di legittimità in subiecta materia.
E’ noto che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali, con giudizio ex ante ma non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all ‘ esito del giudizio, per quanto ritenuto inidoneo a pervenire all ‘ affermazione della penale responsabilità. In tale operazione, il giudice della riparazione non potrà attribuire rilevanza decisiva, considerandole ostative al diritto all ‘ indennizzo, a condotte che siano state escluse o non sufficientemente provate con la sentenza assolutoria (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, n. 274350, Sez. 4, n. 11150 del 18/12/2014, dep. 2025, Rv. 262957 -01).
E’ , peraltro, principio consolidato quello secondo cui il dolo o la colpa grave devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa alla privazione della libertà. Ciò impone l’accertamento del rapporto causale tra le condotte individuate e il provvedimento restrittivo della libertà personale.
Nel caso in esame la Corte della riparazione non si è attenuta ai sopradetti principi in quanto l’ordinanza non si confronta con la sentenza assolutoria che, peraltro, ha richiamato, la sentenza pronunciata in sede cautelare da questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 36816 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. N. 280761 che già aveva escluso l’aggravante della finalità terroristica di cui all’art. 270 sexies cod. pen., negato la sussistenza dell ‘ ipotesi associativa ed escluso a configurabilità dell ‘ ipotesi della istigazione).
In particolare il provvedimento impugnato non esplicita le ragioni per le quali i precedenti di polizia, la frequentazione del RAGIONE_SOCIALE e la redazione di documenti la cui valenza istigatoria è stata espressamente esclusa dalle sentente di merito, avrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione in relazione ai gravissimi reati per i quali si è proceduto. Né, ancora risulta verificato se gli elementi richiamati e ritenuti ostativi siano stati confermati, ed eventualmente in che termini, all’esito dei due giudizi di merito.
Così facendo, la Corte della riparazione si è posta in errore prospettico confondendo il piano della valutazione della gravità indiziaria ai fini della emissione della misura cautelare con quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica alla emissione della ordinanza custodiale.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d i appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
Deciso in data 11 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME