Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3749 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nata a Bergamo il 03/03/1982 COGNOME NOMECOGNOME nato a Bergamo il 05/11/1976
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dell’Avvocato generale dello Stato NOME COGNOME che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, Avv. NOME COGNOME che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Giudicando in sede di rinvio disposto dalla Quarta sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 48078 del 9 novembre 2023, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale dai medesimi subita in quanto sottoposti alla custodia cautelare in carcere, e poi agli arresti domiciliari, in relazione ‘ai reati di cui capi A) (art. 270-bis comma 1 cod. pen.); B) (artt. 110 cod. pen., 1, 2 e 4 legge n. 895 del 1967 e 1 I. n. 15 del 1980); C) (art. 110 cod. pen., 420 comma 1 e 3, cod. pen, 1 I. n. 15 del 1980); D) (art. 110 cod. pen., 635 commi 1 e 3 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 cod. pen., 1 I. n. 15 del 1980), reati dai quali ricorrenti sono stati prosciolti – in particolare, con sentenza del 9 maggio il G.u.p. del Tribunale di Pisa aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME in relazione al capo A) perché gli elementi acquisiti erano inidonei o comunque insufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, mentre con sentenza definitiva del 27 maggio 2009 il Tribunale di Pisa aveva assolto COGNOME e COGNOME dalle imputazioni loro ascritte ai capi B), C) e D) per non aver commesso il fatto – ravvisando, nella condotta degli istanti, gli estremi della colpa grave.
2. Avverso l’indicata ordinanza, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il ministero del comune difensore di fiducia GLYPH e procuratore speciale, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, che denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la motivazione sarebbe errata, perché la Corte di appello ha utilizzato elementi di fatto o non corrispondenti alla realtà – come il presunto sequestro di una bozza di rivendicazione degli attentati di Genova del 1 marzo 2005 o il riferimento ad NOME COGNOME – oppure non concludenti, come la militanza anarchica e ambientalista e la frequentazione di altri soggetti anarchici, a loro volta assolti, elementi che il Tribunale di Pisa h escluso possano avere una qualche valenza probatoria al fine di dimostrare la colpevolezza dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricors0 sono infondati.
Va premesso che la precedente ordinanza di rigetto dell’istanza era stata annullata perché aveva desunto la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo richiesto, dal contenuto delle intercettazioni ambientali che, come si legge nella sentenza rescindente, “invece sono state ritenute non utilizzabili dal giudice della cognizione in quanto non intellegibili (testualmente affermando che i risultati delle intercettazioni ambientali non sono stati ‘neutralizzati’), in modo non facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che nel giudizio di cognizione siano risultati, anche solo ‘fisiologicamente’, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, Rv. 282417). L’aver valutato tali risultanze vizia il ragionamento del giudice della riparazione il quale peraltro non ha dato atto di aver conferito rilievo ad altre risultanze probatorie poste a base dell’emissione e del mantenimento delle misure cautelari”.
Ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia adeguatamente motivato e in maniera immune da aporie logiche in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave, che ha connotato la condotta degli istanti, senza fare (più) riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali, ma dando risalto a una serie di elementi di prova puntualmente indicati.
3.1. In primo luogo, la Corte di merito ha ampiamente valorizzato il contenuto del materiale rinvenuto, a seguito di perquisizione domiciliare, presso l’abitazione dei ricorrenti, vale a dire:
un DVD, realizzato da aderenti alla RAGIONE_SOCIALE, dal titolo “diario di Guerra”, nel quale: a) erano descritte, in maniera dettagliata, tutte le fasi e i materiali necessari per realizzare un ordigno incendiario, completo di congegno a tempo, sia di tipo rudimentale che munito di timer ed alimentato a corrente elettrica; b) erano divulgate ed incoraggiate esplicitamente “azioni dirette”, accompagnando gli incitamenti ad illustrazione di come preparare, con materiali di normale uso in ambito domestico, ordigni incendiari e inneschi a tempo, il tutto corredato da rassegna di scene di attentati compiuti dall’ALF, trasmesse da un TG locale (f. 900 e segg. informativa Digos Questura di Pisa dell’8 febbraio 2007); c) comparivano, inoltre, anche foto circa il fine divulgativo perseguito, del seguente tenore: “la realizzazione di questo film documentario intende divulgare incoraggiare e sostenere qualsiasi azione illegale mostrata nei video quale strumento privilegialo di lotta per la liberazione animale”.
Al proposito, la Corte di merito ha evidenziato 04 un dato estremamente significativo, ossia che, nella quasi totalità degli attentati incendiari rivendica
della Cellule di offensiva rivoluzionaria nella provincia di Pisa, gli inneschi era costituiti in maniera identica a quelli descritti nell’indicato DVD.
una serie di ritagli di stampa riguardanti azioni messe a segno nella provincia di Pisa rivendicate dall’A.L.F., anche mediante scritte murali lasciate sui luoghi delle singole azioni;
un volantino di rivendicazione degli attentati di Genova e Milano non ancora pubblicato dagli organi di stampa, nonché le bozze della rivista “Terra Selvaggia” – edita dal gruppo ecologista di INDIRIZZO e fondata dal Ragusa insieme ad altri indagati, tra cui la COGNOME – in cui vi era un documento inedito dal titolo “Contributo per il dibattito al movimento anarchico ed antiautoritario a firma della sigla RAGIONE_SOCIALE affini”, in cui si esaltavano la progettualità e la propaganda tramite azione dirette, con indicazione dei messi per combattere gli obietti nemici, con frasi del seguente tenore: “ora come ora, un pacco bomba ad un carabiniere o ad un pennivendolo asservito al potere od una bomba che provoca una semplice sbucciatura nel muro di un carcere sono fondamentalmente utili”.
3.2. In secondo luogo, la Corte d’appello ha valorizzato la frequentazione, pregressa e coeva ai fatti, del Ragusa con altri soggetti, già frequentatori del circolo Silvestre e condannati, con sentenza emessa in primo grado, quali appartenenti alla cellula pe eversiva COR: elemento certamente valorizzabile, posto che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, P.G. in c. COGNOME, Rv. 282565), come appurato nella specie, trattandosi di soggetti appartenenti al medesimo sodalizio autore di azioni dimostrative a carattere violento.
Su queste basi fattuali, che i ricorrenti non contestano in maniera specifica, la Corte di appello, con logica motivazione, ha ravvisato gli estremi della colpa grave, posto che, dagli elementi dinanzi indicati, emergeva, al momento dell’applicazione della misura, come costoro – trovati nella disponibilità di manuali per la costruzione di ordigni in ambito domestico e di materiale che incitava la lotta armata contro le istituzioni – fossero pienamente inseriti nel gruppo anarchico che rivendicava tali attività criminose, e, rispetto a tali elementi, entrambi i ricorrenti – né in sede di interrogatori di garanzia, né al
momento di richieste di riesame ovvero della successive istanze ex art. 299 cod. proc. pen. – non hanno mai fornito una diversa ricostruzione.
Al cospetto di tale motivazione, le censure difensive non hanno pregio, posto che, per un verso, nemmeno si confrontano con tutti gli elementi fattuali, dinanzi indicati, ritenuti indicativi di una condotta gravemente colposa e, per altro verso, laddove evidenziano che i ricorrenti sono stati prosciolti da ogni accusa, confondono due piani diversi, ossia i presupposti per il riconoscimento della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. e quelli per l’affermazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della penale responsabilità, dovendosi ribadire che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare ex ante, secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285069), come accertato nel caso di specie.
Per i motivi indicati, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento; stante la peculiarità della vicenda processuale, si ritiene opportuno compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Spese tra le parti compensate.
Così deciso il 17/12/2024.