Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il 22/02/1973
altra parte:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 della Corte d’appello di Lecce.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; reato dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del COGNOME il quale, raggiunto da ordinanza cautelare a seguito del contenuto di intercettazioni telefoniche, aveva omesso di chiarire subito la sua posizione, avvalendosi, appena arrestato, della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
6. L’ordinanza impugnata, nel ravvisare la colpa grave dell’interessato nel silenzio iniziale serbato dal ricorrente, omettendo di analizzare eventuali ulteriori
comportamenti ostativi che abbiano dato causa alla detenzione, si deve considerare erronea in diritto, alla luce del mutato quadro legislativo in tema di
riparazione per ingiusta detenzione.
Infatti, sulla base della nuova formulazione dell’art. 314, comma 1, cod. proc.
pen. – introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 – l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di non rispondere “non incide sul diritto alla riparazione”, sicché il rigetto dell’istanza non può, in ogni caso, fondarsi su tale elemento.
Le superiori considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Lecce cui demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigli GLYPH estensore GLYPH
Il Presid nte