Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20970 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Taranto il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; reato dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento del NOME il quale, raggiunto da ordinanza cautelare a seguito del contenuto di intercettazioni telefoniche, aveva omesso di chiarire subito la sua posizione, avvalendosi, appena arrestato, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per la reiezione del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
6. L’ordinanza impugnata, nel ravvisare la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato nel silenzio iniziale serbato dal ricorrente, omettendo di analizzare eventuali ulteriori
comportamenti ostativi che abbiano dato causa alla detenzione, si deve considerare erronea in diritto, alla luce del mutato quadro legislativo in tema di
riparazione per ingiusta detenzione.
Infatti, sulla base RAGIONE_SOCIALEa nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc.
pen. – introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 – l’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere “non incide sul diritto alla riparazione”, sicché il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza non può, in ogni caso, fondarsi su tale elemento.
Le superiori considerazioni impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla competente Corte di appello, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Lecce cui demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 13 maggio 2025
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