Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35207 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 07/11/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, dal quale è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., avendo l’ordinanza impugnata fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza sulle ritenute frequentazioni del ricorrente con soggetti pregiudicati ed associati mafiosi, senza alcuna doverosa ed indispensabile specificazione in ordine alla natura di tali frequentazioni ed alle ragioni per le quali i rapporti con tali soggetti potessero essere interpretati quali indizio di reità o di correità a carico del ricorrente ai fini RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
L’ordinanza non ha accertato il rapporto causale, eziologico tra tali asserite condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà o abbiano “concorso a darvi causa”, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che è sempre necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioè ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636); tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo RAGIONE_SOCIALEo stato di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). È altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 – dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ipotizzato una condotta colposa RAGIONE_SOCIALE‘interessato, fondata, essenzialmente, sugli stessi elementi che avevano condotto all’arresto del medesimo.
Invero, la Corte territoriale accenna genericamente alla ‘ mole di frequentazioni di pregiudicati (emergenti dalla richiesta cautelare) ‘ che avrebbe giustificato l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza restrittiva. Secondo tale prospettiva, al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare ‘ era ragionevolmente certo ‘ il coinvolgimento del COGNOME nel reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. e la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe relative condizioni generali di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura.
In tal modo, tuttavia, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno confuso il piano RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. ai fini RAGIONE_SOCIALEa emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare con quello RAGIONE_SOCIALEa verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
L’ordinanza impugnata è sorretta da mere affermazioni di stile che non specificano natura e modalità RAGIONE_SOCIALEe asserite ‘frequentazioni’, e soprattutto in che termini tali frequentazioni abbiano indotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela ad emettere la misura cautelare nei confronti del COGNOME. In tale prospettiva, peraltro, neanche vengono analizzate le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, anche solo per verificare se quelle frequentazioni fossero state effettivamente confermate in sede di cognizione.
Va qui ribadito che, in base all’art. 314 cod. proc. pen., è ostativo alla riparazione il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita, per cui, evidentemente, non tutte le ‘frequentazioni’ sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che sono da porre in relazione quanto meno di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258486 – 01).
Invero, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, le “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità RAGIONE_SOCIALEa colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto). (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Pg, Rv. 282565 – 01)
Tale principio discende dall’ineliminabile collegamento causale che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve sussistere fra la condotta (cd. ostativa) RAGIONE_SOCIALE‘istante e l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale. In assenza di tale incidenza
causale (o concausale), la condotta del richiedente non può mai dirsi ostativa all’indennizzo, venendo a mancare l’unico requisito che si frappone a quella che è altrimenti una detenzione ‘ingiusta’, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito assolutorio del giudizio di cognizione sul titolo di reato per il quale era stata emessa la misura ovvero di un periodo di custodia cautelare superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01).
Nel caso in disamina, come già detto, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali le frequentazioni indicate avrebbero avuto incidenza causale nel determinare la detenzione; né ha verificato se tali frequentazioni fossero state confermate, e se sì in che termini, all’esito del giudizio di merito.
La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in definitiva, si palesa carente e giuridicamente viziata, nella misura in cui omette di individuare una specifica condotta ostativa causalmente rilevante, limitandosi a porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione generici elementi indiziari venuti meno a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME