Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11542 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11542 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2021 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione con la quale NOME COGNOME ha lamentato di avere patito un periodo di ingiusta detenzione in carcere in seguito ad , · GLYPH t’Art-te annullamentd[dén- a – Corte di Cassazione del provvedimento di sostanziale rigetto di rideterminazione della pena, emesso dalla Corte d’appello quale giudice dell’esecuzione, in conseguenza della intervenuta pronuncia di Corte cost. n. 32 del 2014 in materia di stupefacenti.
Avverso il provvedimento di rigetto COGNOME NOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale.
Il giudice della riparazione, in sostanza, avrebbe disapplicato il principio di diritto sancito da Sez. n. 3547 del 01/12/2021, Avdiu, Rv. 282575. Per esso, invece, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, sussiste il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza di rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell’autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità.
Ha concluso per iscritto, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I fatti che hanno dato origine alla richiesta di riparazione possono essere così riassunti.
2.1. Con sentenza in data 22 ottobre 2010, in esito a giudizio abbreviato, la Corte di Appello di Napoli ha inflitto a NOME COGNOME la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n° 309 del 1990.
2.2. Con ordinanza del 1° ottobre 2014 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di rideterminazione della pena avanzata da COGNOME sulla scorta dei principi espressi da C. cost. n. 32 del 2014.
Nel dettaglio, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la dichiarata incostituzionalità di una norma influente sulla pena inflitta dovesse avere riferimento anche a situazioni pregresse e che le Sezioni Unite della Corte Suprema avessero delimitato l’ambito di azione rispetto a un giudicato. Di conseguenza, ritenuto di non poter dare esecuzione a una pena, anche in parte, incostituzionale, il giudice dell’esecuzione ha applicato la nuova forbice edittale ritenendo, tuttavia, non esservi la necessità di rispettare una stretta proporzione, per cui, anche se il giudice della cognizione aveva inflitto la pena partendo dalla base del minimo edittale, non era necessario partire dal nuovo minimo edittale, giacché la pena doveva essere congrua e non proporzionale. Il giudice della cognizione, inoltre, aveva dovuto operare su di una forbice edittale che non distingueva tra droghe c.d. «pesanti» e droghe c.d. «leggere»: così, rilevato che COGNOME era stato condannato per la detenzione illecita di grammi 49 di marijuana e di 120 semi della stessa, la Corte d’appello è partita dalla pena base di anni cinque di reclusione ed euro 7.000,00 di multa e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito prescelto, è pervenuta alla pena finale di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
2.3. La Suprema Corte ha poi accolto il ricorso proposto da COGNOME avverso la detta ordinanza, annullandola con rinvio.
In particolare, Sez. 1, n. 39761 del 05/07/2016, sostanzialmente ricostruiti i fatti nei termini di cui innanzi, ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione ha effettivamente proceduto a rideterminare la pena. Argomentando in ordine alla necessità di muovere da una pena-base del tutto differente da quella stabilita nel giudizio di cognizione, il giudice ha sostanzialmente effettuato un computo della pena, movendo da una base molto alta e molto vicina al massimo edittale, all’esito del quale, dopo le diminuzioni per le attenuanti e per il rito, h comminato una pena finale detentiva di eguale entità rispetto a quella già inflitta in precedenza (tre anni di reclusione), diminuendo, in sostanza, soltanto la pena pecuniaria inflitta.
All’esito della detta premessa, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso argomentando da Corte cost. n. 32 del 2014 e dai successivi arresti giurisprudenziali di legittimità in forza dei è ormai pacifico il principio per c pena illegale non è soltanto quella superiore alla sanzione edittale massima reintrodotta per effetto della pronuncia di incostituzionalità, ma anche quella inflitta in base alla sanzione prevista dalla norma incostituzionale. La valutazione discrezionale del giudice nella individuazione della pena in concreto da applicare
non può prescindere dagli indicatori astratti (il minimo e il massimo edittale) che il Legislatore gli ha fornito ed è nell’ambito di quello spazio sanzionatorio che il giudicante deve compiere la sua valutazione. Invero, prosegue la Suprema Corte, una volta mutato il parametro di riferimento, il giudice deve inderogabilmente riesercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. In questa ottica, devono essere scartati criteri ispirati a irragionevoli automatismi e il giudice non è vincolato a rideterminare la pena partendo dal nuovo minimo edittale nei casi in cui la pena originariamente partiva dal minimo edittale previsto: la sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti e individualizzate (Sez. U, n. 37017 del 26/02/2015, COGNOME). Spetta quindi al giudice operare la modifica della sanzione non in base al criterio matematico-proporzionale ma utilizzando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità che tengano conto della nuova perimetrazione edittale e anche, sia pure nella sua autonomia, della pena originariamente inflitta. Deve però escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturit dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giudice possa operare la rideterminazione partendo quasi dalla stessa pena base individuata in origine, non potendosi considerare di massima gravità lo stesso fatto per il quale in precedenza era stata applicata la pena base minima, se non a costo di realizzare, conclude in termini generali la sentenza in esame, una vera e propria elusione della modifica della pena illegale che verrebbe di fatto confermata.
Argomentando nei termini di cui innanzi, la sentenza rescindente ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione nella fattispecie concreta non avesse esercitato tale potere nei limiti consentiti. La Corte d’appello è difatti pervenuta alla rideterminazione della pena sostanzialmente nella stessa misura di quella inflitta originariamente. La motivazione dell’ordinanza impugnata è apparsa manifestamente illogica e apparente laddove, pur affermando l’obbligo di rideterminazione della pena essendo mutata in modo rilevante la cornice edittale ha poi del tutto illogicamente Ìì’ fissato la pena-base in anni cinque di reclusione, vicina al massimo edittale per la detenzione di grammi 49 di marijuana. È apparso altresì errato applicare la riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen. in misura di mesi sei di reclusione mentre il giudice della cognizione l’aveva ridotta per un terzo della pena (senza spiegazione del discostamento dai criteri fissati dal giudice della cognizione). Tale valutazione è stata in definitiv censurata perché i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità della sanzione devono avere riguardo, comunque, al fatto così come ritenuto in sede di cognizione: il potere di rideterminare la pena trova la sua giustificazione nella
necessità di eliminare una pena incostituzionale ma non può consentire di sovvertire in sede di esecuzione i presupposti stessi del giudizio di cognizione.
2.4. All’esito del giudizio di rinvio la Corte d’appello, in applicazione de principi di cui alla sentenza rescindente, ha rideterminato la pena, pari ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in misura inferiore rispetto a quella già nel frattempo espiata da NOME COGNOME che, pertanto, ha proposto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, con riferimento al periodo eccedente la pena come rideterminata in sede esecutiva, rigettata dalla Corte d’appello con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Orbene, su tali premesse, la censura è fondata in applicazione, per medesimezza, di ratio, deirincipio di diritto sancito, con argomentazioni che in questa sede di condividono e che muovono anche da interventi della Consulta, da Sez. n. 3547 del 01/12/2021, Avdiu, Rv. 282575.
3.1. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, infatti, sussiste il diritto al riparazione per l’ingiusta detenzione subita in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, dell’istanza di rideterminazione della pena alla luce della nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell’autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità.
Quanto innanzi è stato sancito dalla citata Suprema Corte in merito a fattispecie relativa alla detenzione ingiustamente subita per il delitto di cui all’ar 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in conseguenza del rigetto dell’istanza di rideterminazione della pena in sede esecutiva, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale (che ha dichiarato incostituzionale il comma 1 del citato art. 73 nella parte in cui prevedeva il minimo in anni otto e non in anni sei).
3.2. Mutatis mutandis, il principio di cui innanzi opera però anche con riferimento all’ipotesi in esame, fattualmente sovrapponibile a quella sulla quale è intervenutaA la citata sentenza di legittimità, relativa alla detenzione ingiustamente subita per la fattispecie di cui all’art. 73 in conseguenza del sostanziale rigetto dell’istanza di rideterminazione della pena, in sede esecutiva, a seguito dalla sentenza n. 32 del 2014 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l’art. 77, comma secondo, Cost., gli artt. 4-bis e 4vicies ter del dl. n. 272 del 2005 (conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, I. n. 49 del 2006), che hanno unificato il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi a
oggetto le c.d. «droghe leggere» e per quelli concernenti le c.d. «droghe pesanti».
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso il 2 febbraio 2023
Il President