Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11403 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8/6/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procurat RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullare l’ordinanza con rinvio;
lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa parte civile, RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto la conferm RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, c chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8/6/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava la richiesta di riparazione per ing
detenzione avanzata da NOME COGNOME COGNOME COGNOME alla custodia cautelar patita dal 6/6/2012 al 23/3/2015 in ordine al delitto di tentato omicidio aggrav
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unico motivo – la violazione degli artt. 314, comma 2 e 627, comma 3, cod. proc. pen., c manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta di riparazione con motivazione manifestament illogica e con travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova quanto al momento in cui sarebbero stat acquisiti gli elementi che avrebbero giustificato la derubricazione del delit tentato omicidio in quello di lesioni personali. Premesso che l’ordinanza avrebb prima, parlato di dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEe persone offese (in dibattimento, di conten diverso rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare), ma, poi, avrebbe citato sol quelle del teste COGNOMECOGNOME COGNOME, lo stesso provvedimento avrebb palesemente errato nell’individuare il momento in cui queste differen dichiarazioni sarebbero state rese. In particolare, la Corte avrebbe citato “l RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria del giudizio di appello di rinvio”, senza valutare che stesso grado, nessuna fase istruttoria sarebbe stata invero svolta. Ancora sentenza di assoluzione dal delitto di tentato omicidio (Corte di appel 10/5/2016) spiegherebbe chiaramente che il COGNOME avrebbe espresso incertezze, quanto alla presenza di un accendino nelle mani del ricorrente, già lo stesso gio dei fatti (18/5/2012), quando – dopo esser stato sentito dalla polizia giudiz (alle 06.10) – era stato ascoltato dal pubblico ministero (alle 15.10). La s sentenza di appello, pur citata nell’ordinanza, proverebbe perCOGNOME che il teste a distanza di poche ore, aveva rettificato le precedenti dichiarazioni, afferma di non poterle confermare. La Corte di appello, quindi, sarebbe incorsa in travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova sugli elementi a disposizione COGNOME del giudice de cautela, quanto di quello RAGIONE_SOCIALEa cognizione, così da rigettare la domanda riparazione con argomento viziato. CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il ricorso risulta fondato.
Occorre premettere che la Corte di appello si è pronunciata, in sede d rinvio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte n. 16117 del 14/3/2023, con quale era stato chiesto di rinnovare il giudizio in ordine ad uno specifico pro accertare, cioè, se la derubricazione nel reato di lesioni semplici, punito con edittale che non consentiva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura (a differenza RAGIONE_SOCIALE‘origin contestazione di tentato omicidio), fosse stata compiuta in sede di merito su base degli stessi elementi che aveva avuto a disposizione il Giudice RAGIONE_SOCIALEa caute ovvero di elementi diversi ed ulteriori emersi solo in una fase successiva risp
alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura. Questa indicazione è stata ben recepita dal Giudice del rinvio, che l’ha correttamente richiamata a pag. 12 del provvedimento.
Tanto COGNOME, l’ordinanza impugnata si fonda primariamente sulle dichiarazioni del teste COGNOME, presente ai fatti, il quale prima aveva dichiarato di aver visto il ricorrente con un accendino in mano, gridando “vi bruciu…vi bruciu”, quindi aveva espresso incertezza al COGNOME, ritenendo di non poter confermare tali circostanze; a parere RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, questa rettifica sarebbe avvenuta solCOGNOME nel corso del giudizio di merito, ed in particolare “solo all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase istruttoria del giudizio d’appello di rinvio”, definito con la sentenza del 10/5/2016 che aveva assolto il ricorrente dal delitto di tentato omicidio. Ancora, l’ordinanza valorizza alcune intercettazioni effettuate in carcere, in cui lo stesso COGNOME – il 23/6/2012 – aveva affermato: “io ce lo avevo l’accendino – gli ho detto – ma non l’ho uscito…” Questi elementi, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, potevano dunque far ritenere legittima la misura cautelare, perché inseriti in un contesto – emerso come pacifico – nel quale il ricorrente, bloccata la vettura sulla quale viaggiava la ex fidanzata, vi aveva buttato dentro liquido infiammabile (benzina), così cagionando lesioni personali.
Ebbene, il Collegio ritiene che questa motivazione sia viziata.
Come ben sostiene il ricorso, infatti, è la stessa ordinanza a citare un significativo passaggio RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello del 10/5/2016, nel quale si afferma che “solo nell’immediatezza il COGNOME ha riferito del tentativo da parte del COGNOME di dare fuoco al fazzoletto (pezzo) di carta con l’accendino che teneva in mano atteso che, il testimone, sentito dopo qualche minuto (corsivo RAGIONE_SOCIALE‘estensore, n.d.e.) dal Pm, non ha mostrato altrettanta certezza nell’affermare la presenza RAGIONE_SOCIALE‘accendino e RAGIONE_SOCIALEo stesso pezzo di carta”. Analoga incertezza era stata poi manifestata anche “in un momento successivo”, così come con COGNOME all’espressione “vi bruciu…vi bruciu”.
Il passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello citato nella stessa ordinanza, perCOGNOME, appare riferire la differente versione del COGNOME (rectius: una versione meno sicura sul decisivo profilo riguardante la presenza RAGIONE_SOCIALE‘accendino e le minacce) alla stessa data dei fatti e, dunque, ad un momento certamente precedente l’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare genetica; il provvedimento qui impugnato, tuttavia, non tiene conto di questo elemento, ed anzi sembra considerare la sola versione originaria del COGNOME (come apparentemente confermata dalla intercettazione effettuata in carcere il 23 giugno), che il medesimo teste, tuttavia, aveva repentinamente revocato in dubbio già lo stesso giorno in cui l’aveva resa.
L’ordinanza, perCOGNOME, deve essere nuovamente annullata con rinvio, affinché la Corte di appello rinnovi il giudizio muovendo dal presupposto che il COGNOME aveva mostrato incertezze sulla presenza RAGIONE_SOCIALE‘accendino e sulle minacce
profferite dal COGNOME, mutando la precedente versione, già il 18 maggio 2012, alle 15.10. In sede di rinvio, saranno anche definite le questioni relative alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024
Depositata in Cancelleria