Riparazione Pena Sospesa: Un Obbligo Indipendente dalla Parte Civile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di sanzioni penali e benefici di legge. La questione centrale riguarda la riparazione pena sospesa, ovvero l’obbligo di risarcire il danno come condizione per ottenere la sospensione della pena. La Suprema Corte ha chiarito che tale obbligo sussiste anche se la persona offesa non si è costituita parte civile nel processo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in appello per il reato di peculato previsto dall’art. 314 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, l’imputato contestava la legittimità della condizione imposta dai giudici di merito per la concessione della sospensione condizionale della pena. Tale condizione consisteva nel pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione del danno causato dal reato. Secondo la difesa, questa imposizione era infondata, presumibilmente perché la parte offesa non aveva avanzato una formale richiesta di risarcimento costituendosi parte civile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e quindi inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una interpretazione consolidata della natura giuridica dell’obbligo di riparazione.
Le Motivazioni: la natura della riparazione pena sospesa
Il cuore della motivazione risiede nella qualificazione giuridica della riparazione pecuniaria. La Corte, richiamando un proprio precedente (Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023), ha affermato che l’obbligo di pagamento di una somma a titolo di riparazione, cui è subordinata la sospensione condizionale, costituisce una sanzione civile accessoria.
Questo significa che, sebbene abbia una natura civilistica (riparare un danno), essa assume anche un carattere punitivo. La sua funzione non è solo quella di ristorare economicamente la vittima, ma anche quella di sanzionare il reo e di promuovere un percorso di responsabilizzazione. Proprio per questa sua duplice natura, la sua applicazione prescinde completamente dalla volontà della persona offesa di agire in giudizio per ottenere il risarcimento. La costituzione di parte civile è una facoltà della vittima, mentre l’imposizione di obblighi riparatori è un potere del giudice penale finalizzato a completare il trattamento sanzionatorio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
1. Autonomia della Sanzione: L’obbligo di risarcimento per la sospensione della pena è autonomo rispetto all’azione civile. Il giudice può imporlo d’ufficio per perseguire finalità punitive e di emenda del reo.
2. Responsabilizzazione del Condannato: Questa interpretazione rafforza la funzione rieducativa della pena. Il condannato, per accedere a un beneficio come la sospensione condizionale, deve compiere un gesto concreto di riparazione del danno causato, dimostrando di aver compreso il disvalore della propria condotta.
3. Tutela Indiretta della Vittima: Anche senza un’azione diretta, la vittima del reato può vedere ristorato, almeno in parte, il pregiudizio subito, grazie a un provvedimento che il giudice assume nell’interesse generale della giustizia.
È necessario che la persona offesa si costituisca parte civile perché il giudice subordini la sospensione della pena al pagamento di una riparazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’imposizione del pagamento di una somma a titolo di riparazione non dipende dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato.
Qual è la natura giuridica dell’obbligo di riparazione legato alla sospensione condizionale della pena?
Si tratta di una sanzione civile accessoria che, pur avendo una base civilistica, possiede anche un carattere punitivo, essendo parte del complessivo trattamento sanzionatorio penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACQUASANTA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; sentite le parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato d cui all’art. 314 cod. pen. sono manifestamente infondati poiché il pagamento una somma a titolo di riparazione cui è subordinatcyrapplicazione del benefic della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all’ar cod. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal trattandosi di sanzione civile accessoria (cfr. Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023, Rv. 284271), ancorchè di carattere punitivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna del)E1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024