Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23203 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Foligno (PG) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Cariati (CS) il DATA_NASCITA
NOME, nato a Santa Caterina dello Jonio (CZ) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio per COGNOME e COGNOME, limitatamente alla condanna alla riparazione pecuniaria, e per il rigetto dei loro ricorsi nel resto nonché del ricorso di COGNOME;
udito per l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, in difesa delle parti civili President del RAGIONE_SOCIALE Ministri e Ministro della Giustizia, l’AVV_NOTAIO, che h depositato memoria e conclusioni scritte, con nota spese, chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
uditi i seguenti difensori degli imputati per ciascuno di seguito indicati, che hanno chiesto l’accoglimento dei rispettivi ricorsi, riportandosi ai relativi motivi:
AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per NOME;
AVV_NOTAIO COGNOME, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME;
AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, loro inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città, all’esito di giudi abbreviato, per vari episodi di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, cod. pen
Secondo entrambe le sentenze, COGNOME – all’epoca presidente di sezione della Corte di appello e di assise di appello di Catanzaro, nonché titolare di funzioni vicarie del presidente della stessa Corte ed altresì presidente di due sezioni della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro – aveva abitualmente asservito l’esercizio delle proprie funzioni agli interessi dei privati segnalatigli dal suo ami ed intermediario COGNOME, dietro abituale compenso (capo 9 dell’imputazione).
In particolare, poi, le sentenze hanno ritenuto accertati specifici episodi, i cui, per adottare atti favorevoli ai soggetti segnalatigli dal COGNOME, o comunque per interferire sull’esito dei processi pendenti nei confronti di costoro presso l Corte di appello di Catanzaro, COGNOME avrebbe ricevuto dal COGNOME, o suo tramite, denaro, regalie od altre utilità, o comunque la relativa promessa (capi 1, 2A, 2B e 7 dell’imputazione).
NOME, NOME, sarebbe uno dei corruttori, riconosciuto colpevole di aver versato al COGNOME denaro ed altre utilità, in una prima occasione, per ottenere i dissequestro di beni per un valore di circa trenta milioni di euro, intestati a lu ad altri suoi familiari e sottoposti a vincolo a norma dell’art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992, vincolo effettivamente revocato con provvedimento redatto dal COGNOME ed adottato da un collegio da lui presieduto durante la sessione feriale (capo 2A); nonché, una seconda volta (capo 2B), affinché quel magistrato si attivasse presso i colleghi del collegio di Corte d’appello dinanzi al quale erano imputati i padre dello stesso COGNOME e tale COGNOME, onde ottenere l’assoluzione dal delitto associativo loro contestato ed una conseguente riduzione consistente di pena.
Per l’imputato COGNOME hanno proposto ricorso entrambi i suoi difensori.
2.1. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO consta di quattro motivi.
2.1.1. Con il primo si solleva la questione di costituzionalità dell’art. 32 quinquies, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, Cost., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di pubblico impiego.
Si sostiene che la sua applicazione obbligatoria e la sua natura definitiva violerebbero i princìpi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, con grave ostacolo della funzione rieducativa della sanzione.
In alternativa, la difesa propone una lettura coordinata e simmetrica con la disposizione dell’art. 317 -bis, secondo comma, cod. pen., per le pene accessorie interdittive, dovendosi comprendere all’interno di tale genus anche l’estinzione del rapporto d’impiego: con la conseguenza che, nel caso – come quello del COGNOME di riconoscimento dell’attenuante di cui al successivo art. 322-bis, anche la misura dovrebbe avere durata temporanea.
2.1.2. Il secondo motivo riguarda l’episodio del dissequestro dei beni in favore di NOME NOME dei suoi familiari (capo 2A).
Si evidenzia a tal fine: che, con il provvedimento redatto dal ricorrente, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’unico soggetto da favorire secondo l’accordo corruttivo, ovvero il padre di NOMENOME NOME il dissequestro disposto nei confronti dei suoi familiari terzi interessati è rimasto senza effetto ed era destinat a rimanere tale, come COGNOME sapeva, non essendo il suo provvedimento immediatamente esecutivo e gravando sugli stessi beni un ulteriore vincolo; che, non essendo avvenuta la restituzione dei beni, la corruzione non può ritenersi consumata; che, pertanto, si verserebbe in un’ipotesi di reato impossibile, per l’irrealizzabilità dell’oggetto dell’accordo, o, al più, di tentativo di corruzione.
2.1.3. Il terzo motivo ritorna sull’estinzione del rapporto d’impiego, a norma del citato art. 32 -quinquies, e sull’estensione in via analogica ad esso della previsione del secondo comma dell’art. 317 -bis, cod. pen., lamentando il difetto di motivazione sul punto da parte della sentenza. Tanto – si osserva – sarebbe imposto da una lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 32quinquies, altresì coerente con le aperture della giurisprudenza di legittimità sull’applicazione delle pene accessorie in tema di c.d. “patteggiamento allargato” e sul comune profilo premiale di tale rito con il giudizio abbreviato.
2.1.4. Con l’ultimo motivo si denuncia violazione di legge, nella parte in cui sono state disposte sia la confisca per equivalente del prezzo o profitto del reato, a norma dell’art. 322-ter, cod. pen., che la riparazione pecuniaria, di cui a successivo art. 322 -quater.
La distinzione operata in sentenza – secondo cui prezzo e profitto costituiscono oggetto della confisca, mentre per la riparazione rappresentano soltanto il parametro quantitativo, potendo perciò coesistere – sarebbe soltanto
t
speciosa, con la conseguenza di un inammissibile bis in idem sanzìonatorio, in violazione dell’art. 3, Cost..
Inoltre, nella determinazione del quantum, la sentenza ha erroneamente compreso non solo quanto effettivamente ricevuto dal COGNOME, bensì anche le somme semplicemente promessegli, giustificando tale conclusione con la modifica introdotta dalla legge n. 3 del 2019, ma non considerando che gli accordi si sono perfezionati tutti in data anteriore all’entrata in vigore di tale novella, avvenuta a luglio 2019.
2.2. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO propone due motivi, ulteriormente articolati.
2.2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del delitto in tutti i casi oggetto di contestazione, eccezione della vicenda riguardante il dissequestro in favore dei COGNOME (capo 2A).
In tutte le altre ipotesi di reato, infatti, mancherebbe il compimento, da parte del ricorrente, dell’atto giudiziario, del provvedimento o del comportamento, cioè, specificamente funzionale a favorire una parte di un procedimento giudiziario, che rappresenta uno degli elementi indispensabili del sinallagma corruttivo. Le cariche ricoperte dal COGNOME, infatti, erroneamente valorizzate in sentenza, comportavano l’esercizio di funzioni puramente organizzative, senza alcuna possibilità di influire sull’esito dei procedimenti, mentre non v’è alcuna prova di ingerenze da costui esercitate sui colleghi investiti della relativa decisione. Di conseguenza, si potrebbe al più ravvisare un accordo di generica “messa a disposizione” del magistrato, sussumibile in un’ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione.
Passando, dunque, in rassegna le singole ipotesi oggetto di contestazione, e lamentando la mancata risposta alle relative deduzioni contenute nell’atto d’appello, osserva la difesa che:
nella vicenda di cui al capo 1) dell’imputazione, COGNOME si sarebbe limitato a chiedere informazioni sullo stato del processo ad una componente del relativo collegio giudicante ed a rappresentarle il carattere interessante della questione oggetto di quel giudizio, senza esercitare alcuna pressione;
quanto ai fatti di cui al capo 2B), la sentenza valorizza esclusivamente l’avvenuta corresponsione di utilità al ricorrente, senza tuttavia spiegare quale sarebbe stato l’atto giudiziario da lui compiuto;
anche per quel che riguarda le vicende sub 7), nei relativi procedimenti egli non ha svolto alcuna funzione e la circostanza per cui atti degli stessi siano stati rinvenuti a casa sua comunque non dimostra alcuna sua condotta attiva per condizionarne l’esito;
relativamente, infine, alla contestazione di cui al capo 9), la sentenza si rivela intrinsecamente contraddittoria, nel momento in cui afferma che la corresponsione mensile del denaro da COGNOME a COGNOME non fosse legata a vicende
specifiche, ma poi – per escludere la millanteria del primo, allorché racconta ad altri di tali sue prestazioni in favore dell’amico magistrato – parla di affermazioni strettamente collegate a vicende concrete, in ogni caso non individuando precisi atto giudiziari da costui compiuti.
2.2.2. Il secondo motivo di ricorso consiste nell’apparenza della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche, essendosi la Corte d’appello limitata – si sostiene – a tralatizi richiami di giurisprudenza.
In particolare, quanto alle attenuanti generiche, la sentenza ha ritenuto di valorizzare l’asserita violazione, da parte dell’imputato, della prescrizione di non avere contatti con terzi diversi dai conviventi durante la sua restrizione agli arresti domiciliari, avendo egli aver effettuato un accesso telematico ad un sito ministeriale: tuttavia – obietta la difesa – la Corte d’appello ha omesso di considerare che dal relativo addebito egli è stato assolto.
Il ricorso avanzato nell’interesse dell’imputato COGNOME è sorretto da quattro motivi.
3.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 603, cod. proc. pen., e nel vizi di motivazione in punto di omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, per l’assunzione della testimonianza dei figli del COGNOME, volta a dimostrare la natura amicale dei rapporti tra i due imputati e la causale liberale delle dazioni di denaro dall’uno all’altro, con conseguente esclusione di qualsiasi asservimento della funzione: approfondimento, questo, NOME necessario, considerando la scarsa attendibilità del COGNOME, definito nell’ordinanza custodiale un calunniatore, che avrebbe agito solo per confondere gli inquirenti.
3.2. Con il secondo motivo si contesta, sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione, la configurabilità del delitto di corruzione, sostenendosi che la condotta del ricorrente possa inquadrarsi, al più, nell’ipotesi del traffico d’influenze, a norma dell’art. 346-bis, cod. pen..
A tal fine si rileva: che le corresponsioni di somme in favore del COGNOME avevano causa esclusivamente amicale e solidale; che COGNOME avrebbe svolto un ruolo di semplice mediatore, operando soltanto al fine di conseguire per sé la relativa remunerazione e limitandosi a presentare all’amico magistrato le persone interessate ad ottenerne i servigi, senza assumere alcun ruolo attivo nei relativi patti corruttivi; che COGNOME quasi mai è stato il titolare dei procedimenti ai qu erano interessate quelle persone, né, in concreto, si è mai effettivamente interessato degli stessi, sovente limitandosi semplicemente liquidare quelle persone con frasi di circostanza.
Con particolare riferimento alla “vicenda COGNOME“, poi, si deduce: che COGNOME non avrebbe svolto neppure un ruolo di mediazione, non essendo stato informato della presentazione dell’istanza di dissequestro; che non vi sarebbe stata un’effettiva promessa di remunerazione del COGNOME; che comunque non è dimostrato che il denaro eventualmente corrisposto da COGNOME a COGNOME sia poi finito al COGNOME; che l’accettazione della proposta corruttiva dev’essere effettiva, mentre lo stesso magistrato ha dichiarato di non aver mai preso sul serio le proposte ricevute e di essersi disinteressato della vicenda; che la dazione di diecimila euro in contanti in favore di costui, avvenuta all’interno dell’ascensore del suo condominio, è stata effettuata dal terzo concorrente COGNOME, mentre COGNOME si è limitato ad assistervi.
3.3. Con il terzo motivo, la configurabilità della fattispecie incriminatrice della corruzione viene censurata sotto il profilo della carenza del nesso teleologicofunzionale tra la prestazione economica in favore dell’agente pubblico e l’atto dell’ufficio da lui compiuto o che s’impegna a compiere.
3.4. Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata riduzione di pena nel massimo consentito, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella dell’art. 323-bis, secondo comma, cod. pen..
La Corte d’appello ha valutato negativamente la circostanza per cui egli avrebbe negato il suo pieno coinvolgimento in quel contesto criminale, senza però considerare che – come riconosciuto già dal primo giudice – egli è stato il primo a collaborare con gli inquirenti, permettendo di ampliare il quadro investigativo ad ulteriori fatti e persone, offrendo un contributo pieno, efficace e privo d ritrattazioni, a differenza di COGNOME, non potendo perciò i due essere posti sullo stesso piano. Inoltre, non avendo COGNOME in concreto assunto decisioni favorevoli per le persone segnalategli, l’offesa può reputarsi tenue.
Nell’interesse di NOME hanno proposto separati ricorsi i suoi due difensori.
4.1. Quello dell’AVV_NOTAIO poggia su tre motivi.
4.1.1. Il primo consiste nella violazione dell’art. 322 -quater, cod. pen., in ragione dell’applicazione cumulativa della riparazione pecuniaria da esso prevista e della confisca di cui al precedente art. 322-ter, nonché in punto di determinazione del relativo ammontare.
Le due disposizioni – si sostiene – devono essere lette in modo coordinato tra loro e con quella dell’art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che, per tutte le ipotesi di corruzione, prevede che l’accesso dell’imputato al “patteggiamento” sia subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. La ragione giustificativa comune di tali disposizioni è quella di privare il re dell’arricchimento ottenuto per effetto del reato, sicché, così come per la confisca
e per la restituzione previste da quelle altre disposizioni, la riparazione pecuniaria ex art. 322 -quater, cit., deve limitarsi alle somme effettivamente elargite in esecuzione del patto corruttivo, senza potersi estendere a quelle soltanto promesse.
Tanto è imposto dalla comune natura sanzionatoria di confisca e riparazione, nonché da considerazioni di logica ed equità, poiché, diversamente, l’agente pubblico che consegue il prezzo della corruzione e quello che ne accetta la promessa, senza tuttavia intascare nulla, sarebbero tenuti alla riparazione nella medesima misura.
Né può ritenersi decisiva, in senso contrario, come NOME affermato in sentenza, la modifica del citato art. 322 -quater introdotta dalla legge n. 3 del 2019, che ha calibrato la riparazione sul prezzo o profitto del reato, anziché secondo la formulazione previgente – sull’«ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale»: osserva la difesa che la novella non ha affatto inteso estendere la riparazione anche alle somme solamente promesse, ma è stata determinata dalla necessità di attrarre nel perimetro applicativo della norma anche le ipotesi di somme corrisposte a soggetti diversi dall’agente pubblico, nonché di rendere applicabile la sanzione anche a quei reati, come il peculato, in cui non si può configurare una condotta di “ricezione” di denaro od altra utilità.
Per queste ragioni, dunque, l’applicazione cumulativa di confisca e riparazione pecuniaria comporta una patente violazione del ne bis in idem sanzionatorio.
4.1.2. Il secondo motivo di ricorso è costituito dall’assenza di motivazione sulla preferenza per la concessione della sospensione condizionale della pena, anziché per le sanzioni sostitutive della pena detentiva.
Richiamando un passaggio della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, la difesa sostiene l’esistenza di uno specifico onere motivazionale del giudice sul punto, non potendo ritenersi che la sospensione condizionale della pena rappresenti sempre e comunque il beneficio più favorevole per il condannato, soprattutto quando – come nel caso specifico – esso sia sottoposto a condizioni oltre modo gravose (ovvero il pagamento di 260.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria).
4.1.3. L’ultima doglianza consiste nella violazione del principio d’irretroattività della norma penale sfavorevole (art. 2, quarto comma, cod. pen.), nella parte in cui la sentenza ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della riparazione pecuniaria anche relativamente all’episodio corruttivo di cui al capo 2A), benché la relativa condotta sia stata tenuta prima della legge n. 3 del 2019, che ha esteso l’applicazione dell’art. 32 -quater, cod. pen., anche al corruttore.
A tal fine – si argomenta – non può essere ostativa la ritenuta continuazione con le analoghe condotte rubricate al capo 2B) dell’imputazione, verificatesi dopo l’entrata in vigore della novella: essendo quello dell’art. 81, cod. pen., infatti, un strumento di mitigazione della pena, la relativa disciplina regredisce di fronte all’eventualità di un trattamento sanzionatorio più favorevole in caso di valutazione autonoma dei vari reati, dovendo perciò ritenersi ammissibile, in tal caso, lo scioglimento del cumulo.
Ne consegue, nello specifico, che la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma prevista a titolo di riparazione pecuniaria, imposta a norma dell’art. 165, quarto comma, cod. pen., debba essere esclusa per il reato di cui al capo 2A).
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO sviluppa quattro motivi.
5.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio della motivazione del giudizio di colpevolezza per i fatti di cui al capo 2B), da intendersi limitato deduce il difensore – alla corruzione per favorire il padre del ricorrente e non anche il tale COGNOME, essendo pacificamente estraneo il NOME alla vicenda riguardante il secondo.
Anche questo difensore contesta la configurabilità dell’ipotizzata corruzione, ritenendo indimostrato che COGNOME fosse in concreto in condizione di interferire sull’esito del processo e che abbia mai tenuto specifici comportamenti in tal senso: la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le allegazioni in tal senso contenute nell’atto di gravame, finendo per delineare una mera “responsabilità di posizione”. COGNOME, dunque, potrebbe essere considerato, al più, un mediatore, tuttavia privo di qualsiasi possibilità d’ingerenza: la sua condotta si sarebbe potuta far rientrare nella fattispecie del millantato credito (art. 346, cod. pen.), tuttav oggi abrogata, non anche in quella del traffico d’influenze (art. 346-bis, stesso codice), essendo mancata la mediazione. Di qui, anche, l’irrilevanza del profilo della “riserva mentale” del corrotto, sul quale si sono NOME trattenuti i giudic d’appello.
5.2. Con il secondo motivo, anche questo difensore lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di condanna alla riparazione pecuniaria ex art. 322 -quater, cod. pen..
5.2.1. Relativamente al reato di cui al capo 2A), questo sarebbe avvenuto nel 2018, quindi quando ancora non era intervenuta la modifica normativa che ha esteso l’applicazione dell’istituto anche al corruttore.
In ogni caso, per tale condotta, si dovrebbe far riferimento al testo anteriormente vigente, in cui l’ammontare della riparazione era stabilito nella misura di quanto ricevuto dal pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, delle somme soltanto promessegli.
5.2.2. Quanto al capo 2B), attraverso una ricostruzione in dettaglio dei vari momenti in cui si sarebbe articolata la relativa vicenda, la difesa ricorrente sostiene che le singole condotte ascrivibili al NOME risalirebbero anch’esse ad epoca anteriore alla legge n. 3 del 2019 e, quindi, alla predetta estensione della disciplina in questione al corruttore.
5.2.3. Quand’anche si opinasse diversamente, sempre per quel che attiene al reato rubricato sub 2B), la misura della riparazione dovrebbe essere comunque limitata a quanto effettivamente percepito dal COGNOME, ovvero sessantamila euro, avendola NOME la Corte d’appello determinata sulla base della somma a lui promessa (150.000 euro) nonché dell’assegno di 100.000 euro rilasciato da COGNOME a COGNOME, tuttavia ad esclusivo titolo di garanzia.
Anche questo ricorso sottolinea la funzione afflittiva e riparatoria della sanzione in esame, e la necessità, dunque, che essa sia parametrata all’incremento patrimoniale effettivamente conseguito dal reo attraverso l’illecito: vale a dire, nel caso della corruzione, al prezzo del reato per il funzionario corrotto ed al profitto per il privato corruttore. Invece, in caso di corruzione consumatasi mediante la sola promessa, non si potrà far luogo a riparazione pecuniaria.
Pertanto, nello specifico, non avendo NOME realizzato alcun profitto attraverso il reato, non avrebbe potuto essere condannato alla riparazione pecuniaria; ma, comunque, essa si sarebbe dovuta contenere nel limite del “prezzo” del reato effettivamente percepito da COGNOME, pari, cioè, alla somma di sessantamila euro consegnata da NOME a COGNOME a tal fine.
5.3. Il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione dell’art. 322-ter, cod. pen., in tema di confisca, nella parte in cui: a) nel prezzo del reato sono state computate non solo le somme effettivamente versate a COGNOME, ma anche quelle semplicemente promessegli; b) la misura è stata applicata anche al COGNOME, quale privato corruttore, pur non avendo egli conseguito alcun profitto; c) è stata ritenuta una responsabilità solidale tra tutti i correi per la relativa obbligazione.
Si obietta, in proposito:
che, in ragione della sua natura afflittiva e ripristinatoria, la confisca non possa esorbitare dall’effettivo arricchimento conseguito dal colpevole mediante il reato, dovendo perciò escludersi dal relativo ammontare le utilità semplicemente promesse;
che, per il corruttore, l’ablazione è limitata al profitto da lui effettivament realizzato attraverso il reato: non può perciò essere disposta se un profitto egli non abbia realizzato, né può essere estesa al prezzo;
che, non avendo NOME conseguito alcun profitto dai reati a lui addebitati, la confisca è stata disposta nei suoi confronti illegittimamente.
5.4. L’ultima doglianza riguarda l’applicazione congiunta della confisca e della riparazione pecuniaria, a norma degli artt. 322er e 322 -quater più volte citati, sostenendo che essa realizzi un’inammissibile duplicazione di sanzione.
Le ragioni sono essenzialmente le stesse rassegnata dal co-difensore nel primo motivo del rispettivo ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. L’impugnazione di COGNOME.
Il primo ed il terzo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO possono essere trattati congiuntamente, comune essendone l’oggetto di censura, ovvero l’applicazione della pena accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego del dipendente pubblico, a norma dell’art. 32 -quinquies, cod. pen..
1.1. Il dubbio di legittimità costituzionale sollevato con la prima di quelle deduzioni è manifestamente privo di fondamento giuridico.
Esso muove, pur senza evocarla specificamente, da quella giurisprudenza costituzionale che ha censurato diverse ipotesi di pene accessorie di cui la legge prevedeva l’applicazione automatica ed in misura perpetua o, comunque, non diversamente graduata in ragione della gravità del reato di riferimento (sentenze n. 222 del 2018, in materia di reati fallimentari, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012, in materia di delitti contro lo stato di famiglia, tra le più recenti). Il tratto comun tali decisioni risiede nel ravvisato contrasto con il principio di ragionevolezza – che informa di sé tutte le disposizioni costituzionali in materia di diritti e libertà – de preclusione, per il giudice penale, della possibilità di valutazione e di bilanciamento nel caso concreto tra l’interesse protetto dalla sanzione accessoria e la necessità di applicarla, avuto riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’episodio criminoso.
Tale giurisprudenza, tuttavia, non può essere letta nel senso della inconciliabilità ontologica dell’automatismo delle pene accessorie, nell’an e nel quantum, con la Carta fondamentale, quanto piuttosto nella necessità che dette pene, al pari di quelle principali, siano rispettose del principio che, nella materi delle sanzioni penali, rappresenta il corollario del più AVV_NOTAIO principio di ragionevolezza della legge: quello, cioè, di proporzionalità della pena al disvalore del fatto ed al grado di colpevolezza del suo autore. Qualora, infatti, in ragione della tipologia della sanzione e del reato per la quale essa è comminata dalla legge, tale rapporto di proporzione possa ravvisarsi anche in relazione ad una pena accessoria non discrezionale, nonché perpetua o fissa, non v’è ragione per dubitare della legittimità costituzionale della stessa.
In questo senso, è di conforto la stessa giurisprudenza costituzionale, là dove, proprio con riferimento alla figura istituzionale che viene in rilievo nel presente processo, quella cioè del magistrato, ha concluso per la legittimità costituzionale della norma che ne prevede la rimozione dall’ordine giudiziario (sentenza n. 197 del 4 luglio 2018).
Osserva la Corte costituzionale, in tale decisione, che «ai magistrati (…) è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato, e che per ta ragione sono tenuti – più di ogni altra categoria di funzionari pubblici – non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio nell’esercizi delle funzioni, secondo quanto prescritto dall’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, ma anche ad apparire indipendenti e imparziali agli occhi della collettività, evitando di esporsi a qualsiasi sospetto di perseguire interessi di parte nell’adempimento delle proprie funzioni. E ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello RAGIONE_SOCIALE di diritto». Alcune condotte particolarmente gravi (in quel caso si trattava di prestiti e agevolazioni, per qualità e quantità non di scarsa rilevanza, elargiti da persona che il magistrato sapeva essere coinvolta in un procedimento pendente presso il proprio ufficio o presso altro ufficio del distretto) determinano comunque, «ove la notizia relativa venga a conoscenza del pubblico, un significativo e pernicioso indebolimento della fiducia dei consociati nell’indipendenza e imparzialità dello stesso ordine giudiziario».
Pertanto, conclude la Corte come «non possa essere ritenuta manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di colpire indefettibilmente con la sanzione della rimozione la totalità delle condotte rientranti nell’alveo applicativo dell’art. comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 109 del 2006, caratterizzate peraltro da una piena consapevolezza del magistrato sulle qualità dei propri “benefattori” (…). Rispetto, infatti, all’obiettivo legittimo di restaurare la fiducia dei consoci nell’indipendenza, correttezza e imparzialità del sistema giudiziario, compromessa o anche solo messa in pericolo dalla condotta del magistrato, la scelta legislativa (…) non appare censurabile né sotto il profilo della sua idoneità a conseguire un tale obiettivo, apparendo plausibile che una reazione ferma contro l’illecito disciplinare possa effettivamente contribuire all’obiettivo delineato; né sotto il profilo della sua necessità rispetto all’obiettivo medesimo, non essendo affatto scontato che esso possa essere conseguito mediante una sanzione più mite, e che comunque non determini la definitiva cessazione dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Né, infine, la scelta del legislatore appare censurabile sotto l’ulteriore profilo della proporzionalità in senso stretto della sanzione: quest’ultima – in nome della tutela di un interesse essenziale per lo RAGIONE_SOCIALE di diritto –
interferisce, certo, in maniera assai gravosa con i diritti fondamentali del soggetto che ne è colpito, ma lascia altresì a quest’ultimo la possibilità di intraprendere altra professione, con il solo limite del divieto di continuare a esercitare la funzione giurisdizionale».
Vero è che la norma scrutinata dalla sentenza appena citata prevede una sanzione disciplinare e che, nella stessa decisione, la Corte costituzionale esclude, quanto meno in linea di principio, la possibilità di assimilazione tra quel tipo di sanzione e la pena. Tuttavia, tale assunto viene giustificato dai giudici costituzionali per le «esigenze di rigorosa individualizzazione» che si impongono «in considerazione della ben più drammatica incidenza della pena sui diritti fondamentali della persona» (§ 11 del considerato in diritto).
È evidente, dunque, chela Corte costituzionale ha inteso riferirsi esclusivamente alle pene principali (detentive od anche pecuniarie, in quanto suscettibili di conversione a norma dell’art. 136, cod. pen.), poiché esse soltanto sono suscettibili di limitare la libertà personale e di locomozione della persona, e non solamente di privare quest’ultima di alcuni diritti o facoltà, come NOME accade per le pene accessorie.
Diversamente, a parità di contenuto e d’incidenza sulla sfera dei diritti della persona di una sanzione disciplinare e di una pena accessoria, sarebbe irragionevole ritenere conforme a Costituzione l’una e non anche l’altra, soltanto, a ben vedere, per la diversa classificazione e, quindi, per un dato puramente formale.
Nello specifico, dunque, identici essendo, sulla sfera giuridica del magistrato, gli effetti pregiudizievoli della pena accessoria dell’estinzione del rapporto d’impiego e della sanzione disciplinare della rimozione dall’ordine giudiziario, le considerazioni sulla base delle quali la Corte costituzionale ha ritenuto la legittimità della seconda ben possono valere a giustificare la medesima conclusione anche per l’altra.
Del resto, un’indiretta ma eloquente conferma in tal senso è offerta dalla stessa giurisprudenza costituzionale, che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale di alcune norme che prevedevano delle ipotesi di destituzione di diritto per i militari, poiché relative a fattispecie incapaci di giustific razionalmente una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio, ha esplicitamente richiamato come dato di comparazione a contrario proprio l’art. 32 -quinquies, cod. pen., indicandolo come «norma dalla portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativ che non può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare» secondo le norme dichiarate illegittime (sentenza n. 268 del 19 ottobre 2016).
Invero, si tratta di pena accessoria dalla portata assai più circoscritta rispetto alle altre di tipo interdittivo, giustificata da una stretta correlazione con la condott oggetto di condanna, nonché limitata ad ipotesi di significativa gravità, poiché sanzionate con pena non inferiore a due anni di reclusione, perciò non presentandosi come manifestamente irragionevole, secondo il criterio limite fissato dalla citata sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale.
1.2. Sulla base di quanto sin qui argomentato, si rivela priva di sostegno giuridico la rilettura del predetto art. 32 -quinquies calibrata sul disposto del secondo comma dell’art. 317 -bis, cod. pen. e di conseguenza risulta manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta dalla difesa con il primo motivo.
Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, con il quale, in relazione all’episodio del dissequestro dei beni in favore del NOME e dei suoi familiari, disposto da un collegio presieduto da COGNOME e con un provvedimento da questi personalmente redatto (capo 2A dell’imputazione), si deducono l’inesistenza del reato, in ragione dell’irrealizzabilità dell’oggetto dell’accordo, o, al limite, la configurabilità di un tentativo di corruzione.
Tale assunto è viziato da un duplice errore giuridico.
Il primo riguarda gli effetti di quel provvedimento, che, in quanto consistente nella revoca di una confisca non definitiva disposta ai sensi dell’art. 12 -sexies, legge n. 356 del 1992, non doveva necessariamente attendere la sentenza definitiva per essere eseguito (in argomento, Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270938; v. pure Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903).
Il secondo riguarda la natura della corruzione, che non necessariamente è un reato di evento, perfezionandosi già con la stipulazione del relativo patto, con la promessa, cioè, dell’indebita remunerazione per l’agente pubblico e l’accettazione di tale offerta da parte di quest’ultimo, e non essendo perciò necessario che all’accordo sia poi data esecuzione (per tutte, Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583).
È fondato, NOME, il quarto motivo di ricorso, in tema di illegittima applicazione della riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322 -quater, cod. pen., in presenza della disposta confisca per equivalente del profitto del reato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il divieto di cumulo della confisca per equivalente con la restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato, imposta dall’art. 444, comma 1 -ter, cod. proc. pen., quale condizione per poter accedere al “patteggiamento” della pena per alcuni reati, tra cui tutte le fattispecie
corruttive. Si è ritenuto, infatti, che, costituendo la confisca per equivalente una misura tipicamente punitiva, una sorta di “pena in rem”, calibrata sull’arricchimento conseguito dal reo mediante l’illecito, l’applicazione, in aggiunta ad essa, della restituzione integrale della medesima addizione di ricchezza, rappresenti «una patente violazione del ne bis in idem sanzionatorio e del principio di proporzione e ragionevolezza, che presidiano la risposta punitiva in materia penale, scongiurabile solo attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata» (Sez. 6, n. 16872 del 30/01/2019, Guerra, Rv. 275671).
Si tratta di considerazioni interamente trasferibili alla diversa ipotesi in discussione, dal momento che anche la riparazione pecuniaria – come si legge nella stessa sentenza appena citata – costituisce una misura tipicamente ed esclusivamente sanzionatoria: una “sanzione civile”, alla quale è estranea ogni funzione compensatoria dei danni patiti dalla pubblica amministrazione e che è destinata a svolgere funzione punitiva e deterrente.
Essa, dunque, non può coesistere con la confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter, stesso codice, realizzandosi, in caso di applicazione congiunta, una sproporzionata, e perciò non consentita, duplicazione di sanzioni.
Pertanto, nella parte in cui ne ha disposto l’applicazione, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio e la relativa statuizione dev’essere eliminata.
Ovviamente, restano assorbite e superate le ulteriori doglianze difensive sull’ammontare di tale misura e sull’applicabilità o meno di essa, ratione temporis, a tutte o meno le condotte delittuose ravvisate.
Il primo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO è fondato solo in parte.
4.1. Non lo è allorché esclude la configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, sul presupposto per cui COGNOME, in ragione del proprio ruolo, non avrebbe avuto possibilità d’interferire sull’esito dei processi che interessavano coloro che lo remuneravano, né in concreto avrebbe esercitato pressioni sui suoi colleghi impegnati nello svolgimento di quei giudizi.
In realtà, la indiscussa pluralità di funzioni direttive svolte dal ricorren all’interno dell’ufficio giudiziario di appartenenza rappresentava sicuramente una condizione favorevole per porre in essere simili interferenze: ragione per cui la deduzione della Corte distrettuale sulla concreta capacità di costui di condizionare l’autonomia di decisione dei propri colleghi, in ragione di tale sua collocazione organica, si presenta tutt’altro che manifestamente illogica, sottraendosi perciò a censura in questa sede.
La sentenza, però, non si è limitata a valorizzare tale dato – per così dire “di posizione”, avendo altresì descritto specifiche condotte da lui tenute verso i
propri colleghi nonché le conversazioni mirate intercorse a quel fine tra l’intermediario COGNOME ed i postulanti.
Peraltro, si tratta di emergenze probatorie finanche marginali ai fini della decisione, essendo necessario e sufficiente, per la configurabilità dell’ipotizzata corruzione, che COGNOME avesse accettato denaro od altre utilità, od anche soltanto la relativa promessa, affinché si adoperasse per condizionare l’esito di quei procedimenti giudiziari, avendone la volontà e la possibilità di farlo: ciò che, almeno per le vicende di cui ai capi 1), 2) e 7) dell’imputazione, risulta indiscusso, avendolo confessato gli stessi imputati, o comunque essendo stato adeguatamente dimostrato in sentenza.
4.2. Diversamente deve ritenersi con riferimento ai fatti contestati al capo 9) dell’imputazione.
L’art. 319-ter, cod. pen., nel descrivere la condotta di corruzione in atti giudiziari, prevede che il patto corruttivo e gli atti dell’agente pubblico siano «commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo». Occorre, cioè, che l’atto compiuto o da compiere, ed oggetto del mercimonio, sia funzionale ad un procedimento giudiziario e si ponga quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di quello (così, tra altre, già Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, COGNOME, Rv. 244972).
È necessario, allora, che il patto corruttivo abbia ad oggetto uno o più procedimenti giudiziari, ma comunque specifici e determinati, non essendo sufficiente il generico asservimento dell’operatore giudiziario agli interessi del corruttore: in quest’ultimo caso, infatti, la condotta dev’essere sussunta nella fattispecie dell’art. 318, cod. pen., per la quale non è necessario che l’accordo corruttivo si traduca in atto.
Questa generica disponibilità dietro compenso è, NOME, la condotta non solo accertata ma, ancor prima, contestata al COGNOME al capo 9) dell’imputazione, che trovava il suo corrispettivo nelle somme mensili e nelle altre utilità sistematicamente procurategli dal COGNOME e non ricollegate all’adozione di specifici atti o ad interventi sui colleghi impegnati nella decisione di determinati processi.
Ne consegue che la condotta oggetto di tale capo d’imputazione va riqualificata come delitto di corruzione per l’esercizio della funzione, a norma dell’art. 318, cod. pen..
Il secondo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO, in tema di diniego delle attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio è inammissibile, perché volto ad una rivalutazione di dati di fatto, che è riservata al giudice di merito.
È noto che le valutazioni di quest’ultimo in punto di pena sono sottratte al sindacato della Corte di cassazione, se non nel limite dell’assenza o della manifesta
irragionevolezza ed arbitrarietà della motivazione, nonché di irrogazione di una pena di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Nello specifico, NOME, la pena base è stata fissata nel medio edittale (nove anni di reclusione), la motivazione è presente (pagg. 72-76, sent.) e non è manifestamente irragionevole, avendo dato rilievo alla pervicacia nelle condotte, alla gravità obiettiva delle stesse, al fatto che esse siano state determinate da difficoltà economiche conseguenti a comportamenti dello stesso imputato, alla collaborazione ondivaga di costui con gli inquirenti. In particolare, non può dirsi smentito, come NOME allega la difesa, neppure il riferimento effettuato in sentenza alla violazione delle prescrizioni commesse dal COGNOME durante la custodia domiciliare: il ricorso, infatti, opera un generico richiamo ad un diverso processo per autocalunnia, che da quelle violazioni sarebbe sorto, ed al relativo epilogo assolutorio, senza che da ciò possa desumersi, tuttavia, che le stesse non si siano verificate o che fossero consentite, quand’anche non penalmente illecite.
In conclusione, per COGNOME, la condotta di cui al capo 9) dell’imputazione dev’essere riqualificata come corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.) e, di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio alla Corte d’appello, per le necessarie rivalutazioni in termini di misura della pena.
II. L’impugnazione di COGNOME.
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata rinnovazione istruttoria da essa richiesta con l’atto d’appello.
La sentenza spiega diffusamente e con puntualità (pagg. 101 ss.) perché le elargizioni effettuate dal ricorrente a COGNOME non avessero una causa amicale, come NOME si pretendeva di dimostrare con l’invocato supplemento d’istruttoria. La Corte d’appello, infatti, indica una serie di risultanze probatorie indiscusse, eloquenti ed univoche in quel senso: la rilevanza obiettiva delle elargizioni, complessivamente nell’ordine delle svariate decine di migliaia di euro; l’opinione che lo stesso COGNOME aveva di COGNOME, da lui definito uno «spendaccione» ed un «furfante» nelle sue dichiarazioni spontanee; l’ostensione, da parte dello stesso COGNOME con i suoi interlocutori, in varie conversazioni intercettate, del proprio rapporto privilegiato con COGNOME, non di rado con l’indicazione espressa delle somme sistematicamente versategli; la rivendicazione di tale suo ruolo ribadita anche a COGNOME, con il risentimento per la condotta di tale COGNOME ed il timore che questi lo potesse scavalcare nel suo rapporto diretto con il magistrato.
Risulta, pertanto, logicamente lineare, e dunque qui non censurabile, la conclusione dei giudici d’appello nel senso della inutilità della rinnovazione
istruttoria, tanto più ove si consideri la natura della prova richiesta: una prova, ossia, non precostituita fuori dal processo ed indipendentemente da esso, né comunque di natura obiettiva, ma consistente semplicemente in una prova dichiarativa di soggetti verosimilmente non indifferenti alle sorti del giudizio, quali i figli dell’imputato.
Il secondo motivo, in tema di mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie del traffico d’influenze prevista dall’art. 346-bis, cod. pen., è quanto meno infondato.
In primo luogo, esso muove da una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dai giudici di merito (che qui non è sindacabile) e, comunque, puramente assertiva, poiché non suffragata da emergenze istruttorie tali da far anche soltanto ipotizzare un travisamento probatorio da parte di quei giudici, esso solo rilevabile in questa sede.
In ogni caso, la tesi difensiva si fonda su un errore giuridico, ovvero quello per cui il criterio discretivo tra le ipotesi corruttive ed il traffico d’influenze de ravvisarsi nell’effettiva partecipazione del mediatore, quanto meno, alla negoziazione del patto corruttivo tra corrotto e corruttore.
Così, NOME, non è, perché risponde di concorso in corruzione e non di traffico di influenze illecite colui che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un’attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all’accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell’agente causalmente orientata alla realizzazione dell’accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l’opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 12/06/2020, Bolla, Rv. 279555).
Ancora più semplicemente, cioè, il traffico d’influenze presuppone che il rapporto illecito rimanga circoscritto tra il postulante e colui che, agli occhi d questi, si accredita come mediatore presso l’agente pubblico, senza alcun coinvolgimento di quest’ultimo. Qualora, NOME, attraverso l’opera del “faccendiere”, la proposta corruttiva pervenga alla controparte del patto, tanto è sufficiente affinché quell’attività di mediazione esca dal perimetro applicativo dell’art. 346-bis, cit., ed integri un concorso nella fattispecie corruttiva di volta volta ravvisabile (artt. 318, 319, 319-ter, 322 o 322-bis, cod. pen.).
È sufficiente rilevare, allora, che, secondo la ricostruzione dei fatti ipotizzata dalla sua stessa difesa, nei suoi rapporti con i terzi interessati a corrompere COGNOME, COGNOME non si è limitato proporsi come mediatore e ad intascare una remunerazione per il proprio – millantato – ausilio presso di lui o con il pretesto di dover con quelle somme comprarne il favore, ma ha raccolto le sollecitazioni
provenienti dagli interessati, ne ha sistematicamente trasferito al COGNOME le istanze ed ha pure corrisposto a lui del denaro per remunerarne l’interessamento.
Che COGNOME, poi, si sia effettivamente speso o meno per alterare l’esito dei relativi processi, poco rileva ai fini della configurabilità della corruzione. Tanto pi nei casi, come quelli in esame, in cui il pubblico funzionario abbia ottenuto in tutto od in parte il relativo compenso, è indiscutibile il perfezionamento di tale reato, dovendo ribadirsi la sufficienza, a tal fine, della relativa pattuizione, della semplice e vicendevole promessa, cioè, delle reciproche prestazioni tra le parti, non essendo necessario altresì che tali impegni vengano poi mantenuti.
3. Il terzo motivo di ricorso è del tutto generico.
Si contesta, attraverso di esso, l’esistenza di una relazione sinallagmatica tra le prestazioni erogate da COGNOME a COGNOME e l’attività illecita di quest’ultimo, senza tuttavia indicare specifiche risultanze probatorie a sostegno, né, ancor meno, palesi incongruenze logiche alla base della diversa convinzione dei giudici d’appello.
In realtà, esclusa per le ragioni già dette la causale amichevole, ovvero l’unica proposta in via alternativa dalla difesa, non emerge alcuna ragione per escludere che quei trasferimenti di denaro – plurimi, costanti ed indiscussi rappresentassero il prezzo della corruzione del magistrato: del resto, come la sentenza impugnata espone, senza alcuna confutazione critica da parte della difesa, lo stesso COGNOME ha ammesso di essere «a libro paga» del COGNOME; tanto è stato inoltre confermato dal coimputato NOME; e, ancora, i saldi dei conti bancari di quel magistrato hanno registrato punte di improvvisa prosperità proprio in coincidenza degli episodi oggetto d’imputazione (pag. 107 s., sent.).
4. L’ultimo motivo non è fondato.
Il ricorrente si lamenta del fatto che la riduzione di pena per l’attenuante di cui all’art. 323-bis, cod. pen., relativamente ad entrambe le ipotesi previste da detta norma, e per le attenuanti generiche non sia stata applicata nella misura massima prevista dalla legge.
Si tratta di doglianza di puro merito, sottratta al sindacato del giudice di legittimità nei casi, come quello in esame, in cui la relativa determinazione si presenti espressamente e compiutamente giustificata dalla sentenza impugnata, fondata su dati non controversi, quali il preoccupante radicamento del fenomeno in quel territorio, l’intensità del dolo e l’assenza di qualsiasi revisione critica d proprio comportamento da parte dell’imputato (pag. 118).
Il ricorso di COGNOME, dunque, è complessivamente infondato e dev’essere respinto.
III. L’impugnazione di COGNOME.
Il primo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO e l’ultimo di quello dell’AVV_NOTAIO possono essere trattati congiuntamente, identico essendone l’oggetto: l’applicazione cumulativa, ovvero, di confisca per equivalente e riparazione pecuniaria ai sensi degli artt. 322-ter, secondo comma, e 322-quater, cod. pen..
Come già esposto nell’esaminare il medesimo motivo proposto nell’interesse del coimputato COGNOME (retro, § 1.3), la doglianza è fondata, non potendo coesistere le due misure, se non a prezzo di una violazione del principio di proporzionalità della pena.
Anche per questo imputato, dunque, la sentenza va annullata senza rinvio per questa parte, con eliminazione della disposta riparazione pecuniaria.
Per effetto di tale annullamento, rimangono superati, perché ormai privi d’interesse per l’imputato, i residui motivi di ricorso dell’AVV_NOTAIO, in tema di sospensione condizionale della pena e di subordinazione della medesima al pagamento della somma imposta a titolo, appunto, di riparazione pecuniaria.
Non v’è dubbio, infatti, considerando anche la prospettazione offerta dall’interessato in ricorso, che, una volta venuta meno detta subordinazione, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena rappresenti beneficio maggiore, per il condannato, rispetto ad una delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 20-bis, cod. pen., non potendosi egli perciò dolere dell’assenza di motivazione sul punto.
Egualmente rimane assorbito il secondo motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO, anch’esso attinente alla riparazione pecuniaria, sotto i diversi profili del parametro di riferimento del relativo ammontare per il privato corruttore e dell’applicabilità a quest’ultimo anche per le condotte anteriori alla legge n. 3 del 2019, che ha esteso a tale soggetto l’applicazione di questa misura.
Dei residui motivi di ricorso dell’AVV_NOTAIO, il primo, con il quale si contesta il giudizio di colpevolezza del COGNOME per la corruzione di cui al capo 2B), è per lo meno infondato.
3.1. In primo luogo, non si comprende da dove la difesa desuma la estraneità di tale imputato alla corruzione finalizzata a favorire anche NOME COGNOME. La sentenza impugnata, infatti, non offre alcuno spunto in tal senso, né il ricorso spiega in dettaglio sulla base di quali elementi la condanna del NOME per tale
:
capo d’imputazione debba intendersi limitata alla corruzione in favore del proprio padre e non anche di COGNOME.
Peraltro, quand’anche così fosse, non per questo verrebbe meno un reato, poiché la destinazione dell’accordo corruttivo a favorire due soggetti anziché uno non implica una pluralità di reati, là dove, come nel caso in esame, tale finalità “plurale” comunque costituisca oggetto di un patto unitario e complessivo.
3.2. Per altro verso, la prospettazione della figura del COGNOME, nell’àmbito di tale specifica vicenda, come di un semplice millantatore, poiché non sarebbe stato in grado d’interferire sull’esito del processo né si sarebbe adoperato in tal senso, si scontra con la logica ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, fondata non soltanto sul ruolo di vertice da costui occupato all’interno di quegli uffici giudiziar ma altresì sull’impegno da lui specificamente assunto in quel senso e sulla remunerazione ottenuta in corrispettivo dello stesso: circostanze tutte dettagliatamente descritte dalla sentenza di primo grado (in particolare, pagg. 7995), richiamata da quella impugnata, senza che sia possibile intravedervi alcun travisamento probatorio, in effetti non specificamente denunciato neppure dalla difesa.
A tanto si aggiunga, ancora una volta, che – come già s’è detto e come, del resto, entrambe le sentenze di merito hanno correttamente osservato, limitandosi la difesa a riproporre la doglianza – per il perfezionamento di tutte le fattispecie di corruzione c.d. “antecedente” è sufficiente che gli interessati abbiano raggiunto un accordo e non anche che a quest’ultimo venga poi data esecuzione.
Merita di essere accolto, NOME, nei termini di seguito specificati, il terzo motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO, in punto di confisca per equivalente ex art. 322-ter, cod. pen..
La questione dell’applicabilità di tale misura – al COGNOME ma anche agli altri imputati – e, in caso affermativo, del relativo ammontare dev’essere riesaminata dal giudice di merito alla luce dei seguenti princìpi di diritto.
4.1. In caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il principio solidaristic che informa la disciplina del concorso nel reato e che implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente. Perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca di valor può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato (entro i limiti quantitativi dello stesso), non essendo esso ricollegato all’arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell’illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto inter a questi ultimi.
Pertanto, la confisca dev’essere disposta per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione, ove la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consenta d’individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924).
4.2. Con specifico riferimento al corruttore, poi, la confisca di beni nella sua disponibilità di valore corrispondente al profitto, di cui non sia possibile l’apprensione diretta, presuppone pur sempre che un profitto sia stato effettivamente da costui conseguito, poiché solo a tale condizione è giustificabile una forma di ablazione finalizzata ad impedire che il corruttore possa avvantaggiarsi dei frutti economici della sua iniziativa illecita (Sez. 6, n. 9929 del 13/02/2014, COGNOME, Rv. 259593).
Il riferimento alle «utilità date o promesse» al pubblico funzionario – che l’art. 322-ter, secondo comma, cod. pen., opera per stabilire l’ammontare minimo dell’ablazione – non deve essere inteso nel senso che la confisca per equivalente debba comunque attingere il patrimonio del corruttore in tale misura. Esso rappresenta, NOME, solamente il parametro di riferimento per il caso in cui le evidenze disponibili non permettano di stabilire con esattezza il profitto da costui realizzato: un parametro ragionevolmente individuato dal legislatore sulla base della massima d’esperienza per cui il profitto conseguito non possa mai essere inferiore a quanto sborsato od anche soltanto promesso per ottenerlo, risultando altrimenti antieconomica l’operazione per il corruttore (in questo senso, in motivazione, sempre Sez. 6, COGNOME, appena citata).
4.3. In applicazione di tali princìpi, il giudice d’appello dovrà dunque accertare se NOME ha conseguito un profitto e, in caso affermativo, disporre la confisca per equivalente per l’ammontare corrispondente; soltanto qualora non sia possibile determinare esattamente tale misura, l’ablazione potrà essere disposta nei suoi confronti anche per l’intero profitto realizzato dai concorrenti nel reato, e comunque in misura non inferiore alle utilità da lui date o promesse al COGNOME.
4.4. A tal fine, rendendosi necessaria una rivalutazione del materiale probatorio, il processo dev’essere rimesso al giudice di merito, previo annullamento delle statuizioni della sentenza relative alla quantificazione della confisca.
Ciò vale anche per gli altri imputati, dovendo anche per loro trovare applicazione il principio solidaristico soltanto se e nella misura in cui non sia possibile stabilire la quota di profitto da ciascuno effettivamente ottenuta.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso del COGNOME, va rimesso al giudice di merito anche il regolamento complessivo delle spese di lite in favore delle parti civili costituitesi in giudizio nei suoi confronti.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti contestati al capo 9) nel reato di cui all’art. 318, cod. pen annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché per la quantificazione della confisca nei confronti di tutti i ricorrenti.
Annulla altresì senza rinvio la medesima sentenza con riferimento alla riparazione pecuniaria di cui all’art. 322 -quater, cod. pen., nonché, riguardo alla sola posizione di COGNOME NOME, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma per la riparazione pecuniaria, statuizioni che elimina.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024.