Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40539 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40539 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4 cod. pen., escludendo l’aggravante contestata e rideterminando la pena;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 162-ter cod. pen. e il vizi motivazione, è manifestamente infondato, posto che, il ricorrente ha restituito il solo dena sottratto e non anche il portafoglio ed i documenti della persona offesa, circostanza che esclude il requisito della riparazione integrale;
che il secondo motivo, che censura il diniego della sospensione condizionale della pena è generico, posto che non solo non è documentato quanto allegato in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071, in relazione a fattispecie in cui il ricorrente, pur lamentando l’assenza di precedenti condann per estorsione, non allegava il certificato del casellario giudiziale, né indicava per quali fatti era già stato condanNOME) e manifestamente infondato, atteso che, per la giurisprudenza di questa Corte, « L’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena.» (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457), come nel caso che occupa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presiclen e