Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9625 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato in NIGERIA il DATA_NASCITA nei confronti di: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 01/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; annullamento con
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l ‘ rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicat a in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere subita dal 10/07/2021 fino al 10/01/2022 nell’ambito di un procedimento nel quale l ‘ istante era indagato per plurime ipotesi di reato in materia di detenzione e cessione illegali di sostanza stupefacente, conclusosi con assoluzione irrevocabile all’esito di giudizio abbreviato del giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare con formula «per non aver commesso i fatti».
Avverso tale ordinanza NOME propone ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 314, comma 1, cod. proc. pen., totale travisamento dei fatti, illogicità e incongruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la difesa, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha travisato i dati RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale ritenendo che gli elementi a discarico RAGIONE_SOCIALE‘imputato fossero emersi solo in sede dibattimentale e fossero stati accertati solo all’esito del giudizio di merito. I nvece, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, al l’esito del rito abbreviato, si è avvalso del medesimo materiale probatorio RAGIONE_SOCIALEa fase cautelare evidenziando che «in conclusione, nessun quantitativo sequestrato, nessun servizio di O.C.P. a documentare sul fronte nigeriano le ipotizzate transazioni, nessuna certezza che l’utenza intercettata fosse in uso esclusivo a NOME COGNOME, nessun controllo visivo del medesimo (se non quello, peraltro neutro, RAGIONE_SOCIALE‘identificazione sovra menzionata), in grado di coinvolgerlo specificamente (e concretamente) in alcuno degli episodi contestati» . La responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘imputato è stata esclusa sulla base dei medesimi elementi disponibili al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare per cui la motivazione a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risulta incongrua in quanto NOME COGNOME non ha affrontato la fase dibattimentale. L’ordinanza si scontra con l’orientamento di legittimità secondo il quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere provati i fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Sebbene il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia affermato che l’NOME , insieme al fratello NOME, si rifornisse stabilmente da appartenenti all’associazione albanese , avesse contatti stabili con i nige riani RAGIONE_SOCIALE‘alt ra organizzazione e fosse presente a un incontro con alcuni fornitori albanesi, nella sentenza assolutoria si è invece chiarito con riferimento alle transazioni relative ai traffici con il gruppo degli albanesi che «NOME non compare mai e non risulta aver avuto alcun ruolo».
Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ art. 314, comma 2, cod. proc. pen. per emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare in assenza dei gravi indizi di colpevolezza con irrilevanza causale RAGIONE_SOCIALE‘eventuale concorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato per dolo o colpa grave. Secondo la difesa, essendo intervenuta l ‘ assoluzione sulla base del medesimo compendio probatorio a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, non sarebbe stato possibile valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘imputato nell’applicazion e RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale. Infatti, anche nel sub-procedimento cautelare la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza deve tenere conto RAGIONE_SOCIALEa regola di giudizio a favore RAGIONE_SOCIALE‘imputato per cui la valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova in sede cautelare rispetto al giudizio di cognizione si distingue solo per la provvisorietà del compendio indiziario, che può essere arricchito nel corso del tempo. È, dunque, evidente che la misura cautelare sia stata applicata in mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, come dimostra la sentenza di assoluzione sulla base del medesimo materiale istruttorio. Ciò avrebbe reso irrilevante la colpa grave sinergica rispetto all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare , secondo quanto
stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n.32383 del 2010. Anche tale aspetto, unitamente al fatto che la Corte di appello avrebbe dovuto valorizzare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante anche successiv o alla emissione RAGIONE_SOCIALEa misura, sempre univocamente diretto a escludere la sua partecipazione, avrebbe dovuto condurre il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ad accogliere la domanda.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, in primo luogo, osservare che la mera circostanza che il medesimo compendio indiziario che ha dato luogo alla misura cautelare sia ritenuto insufficiente per l’affermazione di responsabilità non integra un’ipotesi di ingiustizia formale per assenza di gravi indizi di colpevolezza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.273 cod. proc. pen. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il criterio di giudizio che concerne la gravità indiziaria necessaria e sufficien te per l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare è diverso da l criterio di giudizio che presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna e, nella dinamica processuale, è fisiologico che la gravità indiziaria sufficiente per l’adozione di una misura cautelare possa rivelarsi insufficiente per l’affermazione di responsabilità secondo la regola dettata dall’art. 533 cod. proc. pen.; tale fisiologica dinamica processuale è, anzi, il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione.
In successione logica, si esamina per primo il secondo motivo di ricorso. Tale doglianza, con cui si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. per avere il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione indebitamente valutato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa prevista da tale norma, risulta frutto di una non corretta lettura RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo giurisprudenziale formatosi, peraltro, con esclusivo riferimento ai casi di c.d. «ingiustizia formale», sulla base di Sez. U D’Ambrosio ( n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247664 -01). Si tratta, in particolare, dei casi, contemplati dal secondo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione, nei quali risulta che il provvedimento cautelare non avrebbe dovuto essere emesso per difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., tra i quali non rientra, secondo quanto si è chiarito in precedenza, il caso in esame. Solo con riferimento a queste ipotesi la Corte di legittimità ha elaborato l’indirizzo interpretativo che sottolinea la non operatività RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante qualora i medesimi elementi siano stati esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali si tratta invece RAGIONE_SOCIALEa c.d. «ingiustizia sostanziale», la diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela,
prima, e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, dopo, è fisiologica e spetta al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa.
Con riguardo al primo motivo, le ragioni a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda si trovano espresse a pag.6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza. In tale punto RAGIONE_SOCIALEa decisione si fa riferimento all’esistenza di costanti e continui rapporti con gli altri indagati, alcuni dei quali poi effettivamente condannati per il traffico di sostanze stupefacenti nel medesimo giudizio di merito, alla accertata presenza di NOME COGNOME in compagnia di tali soggetti, coindagati nel procedimento a suo carico, al l’assenza di volontà di discos tarsi dalle condotte illecite del sodalizio criminale, al fatto che, dimorando con il fratello nell’abitazione che costituiva il centro RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio, l’Oko non poteva essere ignaro di quanto vi avveniva, pur non essendo penalmente responsabile.
A ciò la Corte ha aggiunto come gli elementi che avevano causato l’emissione e la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del provvedimento cautelare, ossia evidenti e robusti contatti ambigui con altri soggetti dediti alla detenzione e al traffico illegale di sostanze stupefacenti, non avessero trovato alcuna smentita per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
Nel ricorso difetta ogni riferimento a tale passo RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo secondo il quale la giurisprudenza costante RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità qualifica come ostativa al diritto alla riparazione la condotta connivente ( ex plurimis , Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391 -01; Sez. 3, n.22060 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275970 -02).
E ‘ condivisibile l ‘ assunto difensivo che censura l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale secondo la quale gli elementi a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela sarebbero stati smentiti solo in sede dibattimentale, emergendo come pacifica la circostanza che la sentenza assolutoria è stata emessa all’esito di rito abbreviato . Ciò nonostante, le doglianze svolte dal ricorrente non possono trovare accoglimento in quanto si tratta di errore di diritto che, ai sensi del l’art. 619 cod. proc. pen., può essere emendato da questa Corte in quanto inidoneo a determinare un diverso esito RAGIONE_SOCIALEa decisione, alla luce RAGIONE_SOCIALEa motivazione richiamata al paragrafo che precede.
Il ricorso si incentra, in altre parole, su una parte RAGIONE_SOCIALEa motivazione descrittiva degli elementi gravemente indiziari emersi nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante senza in alcun modo attingere il nucleo centrale RAGIONE_SOCIALEa motivazione del provvedimento impugnato, difettando per tale ragione di specificità. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende. Così deciso il 6 marzo 2025