Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3819 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3819 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 08/01/2025 R.G.N. 37265/2024
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 30/10/1973 avverso l’ordinanza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 22 febbraio 2010 al 25 agosto 2010 in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i delitti di cui agli artt. 81, comma 2, 644, commi 1 e 5, cod. pen., concluso con sentenza assolutoria in primo grado per talune ipotesi di usura e in appello per un’altra ipotesi con sentenza divenuta irrevocabile il 15 maggio 2020.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza per mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il giudice della riparazione ha fondato la decisione su alcune condotte erroneamente ritenute accertate nel giudicato penale assolutorio. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto accertato che il COGNOME ha erogato la somma di euro 7.000 a fronte delle 21 cambiali consegnate dalla vittima per un totale di euro 14.700. L’erogazione della somma di euro 7.000 non risulta accertata in alcuna parte della sentenza assolutoria, dalla quale emerge che le cambiali erano corrispettivo di un prestito in contanti, che alla data della denuncia l’esposizione debitoria del Russo nei confronti del Santonicola ammontava a circa euro 17.000 e che Russo precisava che il suo debito nei confronti del Santonicola ammontava a euro 13.000. ¨ sfuggito alla Corte che la stessa imputazione indicava un prestito inizialmente corrisposto di euro 11.200 e non di euro 7.000. Inoltre, il giudicato penale assolutorio ha riconosciuto un ruolo basilare, per provare l’accordo usurario, al documento in carta rosa e all’interpretazione che il Russo ne aveva dato; tale documento era oggetto di sequestro probatorio annullato dal Tribunale del Riesame. Si tratta di un documento che Ł stato dichiarato patologicamente inutilizzabile dal giudice della cognizione, così come le dichiarazioni del Russo che
ne chiarivano e interpretavano il contenuto. La Corte territoriale, pur apparentemente osservando il giudicato penale assolutorio, in sostanza lo critica definendo erronea la decisione. Un’ulteriore affermazione errata si rinviene nel provvedimento impugnato laddove si sostiene essere certo che il COGNOME si sia spinto a chiedere a NOME di cedergli in pagamento il furgone e abbia espressamente affermato, discorrendo con terzi, in relazione al ritardo del NOME nei pagamenti delle cambiali: «questo aspetta che qualcuno gli faccia del male?». Nella sentenza di assoluzione non risulta tale accertamento, derivandone il vizio di motivazione apparente in quanto fondata su presupposti inesistenti. La condotta indicata come ostativa non risulta accertata nel giudicato penale di assoluzione e, inoltre, l’errore del giudice della cautela Ł stato determinato dall’utilizzo di un elemento di prova patologicamente inutilizzabile costituito dal documento sequestrato, di importanza basilare e determinante secondo il giudice della cautela.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte territoriale ha, in primo luogo, sottolineato come la misura cautelare domiciliare sia stata adottata in quanto tale NOME aveva denunciato di avere ricevuto denaro in prestito a tassi usurari da COGNOME NOME garantendo la restituzione del capitale e degli interessi usurari mediante la sottoscrizione di 12 cambiali a scadenza mensile dell’importo di euro 700 ciascuna; a tale denuncia si aggiungevano i risultati delle intercettazioni telefoniche e tra presenti, dai quali emergeva che COGNOME sollecitava il COGNOME a onorare le cambiali proponendogli anche la datio in solutum del furgone e mostrando una reazione minacciosa con l’affermazione ‘questo aspetta che qualcuno gli faccia del male?’.
Tali fatti non sono stati esclusi dal giudice della cognizione, che ha pronunciato l’assoluzione per mancanza di prova delle condizioni alle quali il denaro Ł stato mutuato; ciò che risulta non provato, e che il giudice della riparazione non avrebbe potuto valorizzare, Ł il tasso usurario. Il richiamo contenuto a pag. 6 dell’ordinanza alle intercettazioni in quanto rinvenibili alle pagg. 4 -5 della sentenza assolutoria risulta frutto di mero errore materiale, irrilevante ai fini del presente giudizio; questa Corte Ł, infatti, chiamata a verificare che il giudice della riparazione non abbia valorizzato quali condotte ostative comportamenti espressamente esclusi nella motivazione della sentenza di assoluzione.
La doglianza difensiva, secondo la quale il giudice della riparazione avrebbe posto a fondamento della decisione fatti inesistenti, non Ł condivisibile. Va, infatti, chiarito che tali non possono considerarsi le su indicate conversazioni intercettate, il cui contenuto Ł stato chiaramente desunto dall’ordinanza cautelare, sol perchØ semplicemente non riportate nella sentenza assolutoria.
Nel corso delle conversazioni si era fatto riferimento a un documento cartaceo di colore rosa ove erano annotate le somme da corrispondere. Il giudice della riparazione, premesso che tale documento non poteva essere utilizzato in quanto dichiarato patologicamente inutilizzabile del giudice della cognizione penale, ha valorizzato la circostanza che nel giudicato penale Ł stata effettivamente accertata l’esistenza di un rapporto di mutuo tra COGNOME, in veste di mutuante, e COGNOME, in veste di mutuatario, ritenendo che la narrazione del denunciante, non giudicato inattendibile, avesse fatto emergere che il Russo, tra il luglio 2008 e il luglio 2009, aveva consegnato a Santonicola 21 cambiali da 700,00 euro ciascuna per un totale di euro 14.700,00 a saldo del
mutuo.
Tale dato fattuale Ł rinvenibile a pag. 3 della sentenza assolutoria.
Le doglianze difensive risultano condivisibili laddove viene evidenziato che il giudice della riparazione ha ritenuto provato, senza che tale assunto trovi chiaro riferimento nel giudicato assolutorio, che COGNOME abbia erogato esclusivamente la somma di euro 7.000 girando a terzi, dunque coprendo con proprie finanze, l’assegno scoperto firmato da terzi e consegnatogli dal Russo. Si tratta, tuttavia, di un passo della decisione che non integra alcun vizio rilevante ai sensi dell’art. 606 cod.proc. pen. in quanto non Ł idoneo a scardinare il costrutto logico del provvedimento impugnato. L’ordinanza Ł, infatti, sostenuta da plurimi elementi fattuali, tra i quali le sollecitazioni a saldo mosse dal COGNOME nei confronti del Russo, anche con tono minaccioso o con richiesta di datio in solutum di un bene strumentale indispensabile per l’attività commerciale della vittima.
Tale condotta, valutata unitamente alla sollecitazione rivolta dal COGNOME al Russo affinchŁ rilasciasse in suo favore 21 cambiali, Ł stata ritenuta idonea a indurre in errore il giudice della cautela circa la gravità indiziaria a carico del COGNOME, indipendentemente dal documento dichiarato patologicamente inutilizzabile. In particolare, la Corte Ł pervenuta a tale conclusione spiegando che il COGNOME aveva preteso e ottenuto dal Russo la sottoscrizione e la consegna di 21 cambiali per complessivi euro 14.700 in un anno senza curarsi di documentare il titolo di tale richiesta; non era sottoscritto alcun contratto, non vi era una nota scritta idonea a documentare le condizioni del contratto di mutuo, non vi erano ricevute di consegna del denaro da parte del COGNOME a firma del Russo.
La condotta extra – processuale descritta nell’ordinanza impugnata risulta, pertanto, coerente con il tenore della sentenza assolutoria, ove si consideri che tale giudizio di compatibilità riguarda non solo gli elementi positivamente accertati ma anche gli elementi di indagine a disposizione del giudice della cautela non espressamente esclusi. Nel ricorso si tenta di evidenziare il vizio della motivazione comparando gli elementi richiamati nell’ordinanza esclusivamente con il giudicato assolutorio, trascurando che al giudice della riparazione Ł consentito valorizzare tutti gli elementi dei quali disponeva il giudice della cautela, purchØ, come detto, non espressamente esclusi nella loro valenza fattuale dal giudice della cognizione.
L’assunto che il giudice della riparazione abbia trascurato di valutare l’efficacia sinergica dei comportamenti considerati gravemente colposi rispetto all’adozione del provvedimento cautelare non Ł condivisibile, giacchØ l’intera motivazione si incentra sulla prova di resistenza degli elementi non esclusi dal giudicato assolutorio, depurati del contenuto del documento dichiarato patologicamente inutilizzabile nel giudizio di merito e utilizzato, invece, a fondamento della misura cautelare.
La motivazione espressa, in tal senso, Ł tutt’altro che apparente e, anzi, congruamente sorretta da un ragionamento che resiste alle doglianze del ricorrente. Pur in assenza del documento dichiarato inutilizzabile, secondo il giudice della riparazione, il giudice della cautela si sarebbe determinato ad adottare il provvedimento sulla base delle dichiarazioni del denunziante corroborate dal tenore delle intercettazioni telefoniche e dalla totale assenza di un titolo giustificativo dell’obbligazione assunta dalla vittima.
Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza
confrontarsi con i motivi di ricorso, sicchØ non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 – 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.
Così Ł deciso, 08/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME