Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8629 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8629 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME, attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 3 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia in ordine al delitto di usura.
La vicenda cautelare processuale che ha interessato il NOME muoveva dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 210 cod. proc. pen., nell’ambito di un diverso procedimento penale che vedeva costui imputato per il reato di truffa. NOME (titolare RAGIONE_SOCIALE‘autosalone ‘RAGIONE_SOCIALE) aveva dichiarato di essere stato vittima del reato di usura continuata in concorso, realizzata mediante plurime condotte messe in atto da NOME COGNOME, grazie alla indispensabile collaborazione, tra altre, di NOME COGNOME. Gli elementi di accusa a carico di quest’ultimo si basavano, oltre che sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, su una serie di prove documentali, tra cui, in particolare, gli accertamenti contabili e fiscali effettuati dalla Guardia di finanza, nonché su una nutrita serie di intercettazioni telefoniche.
2.1. Nello specifico, COGNOME aveva ricevuto dal RAGIONE_SOCIALE un prestito pari ad euro 15.000, che non riusciva a restituire alla scadenza. Prendeva quindi avvio un vorticoso giro di autovetture che venivano dapprima cedute in pagamento da COGNOME al COGNOME, poi da questi commercializzate mediante l’ausilio di altri soggetti, tra i quali, in particolare, il COGNOME che, dalle indagini, risultava essere di fatto in società con il RAGIONE_SOCIALE. Per la riuscita RAGIONE_SOCIALE‘operazione, il gruppo facente capo al RAGIONE_SOCIALE si avvaleva di una serie di autosaloni conniventi che intrattenevano rapporti commerciali con la società RAGIONE_SOCIALEo COGNOME. Nella prospettazione accusatoria, il NOME, in esecuzione di imposizioni del COGNOME, si sarebbe fatto carico di una serie di veicoli, individuati come provenienti dallo COGNOME, provvedendo a commercializzarli e ad incassare il prezzo RAGIONE_SOCIALEe vendite. Gli accertamenti incrociati, effettuati dalla Guardia di finanza presso i vari autosaloni coinvolti, determinavano nel NOME, così come nel COGNOME e nel correo NOME COGNOME, cospicue preoccupazioni, così come emergenti dalle molteplici conversazioni telefoniche intercettate, al punto che il primo consigliava lo COGNOME di fornire idonee giustificazioni plausibili agli organi accertatori.
Con sentenza del 14 settembre 2018, il Tribunale di Vibo Valentia assolveva il NOME con la formula ‘ perché il fatto non sussiste ‘, reputando ‘lacunosi’ gli elementi a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputat o, in particolare osservando che le testimonianze acquisite non consentivano di riferire univocamente il prelevamento gratuito RAGIONE_SOCIALEe automobili ovvero la riconducibilità di tale attività di prelevamento gratuito ad un patto usurario e che le grosse lacune documentali RAGIONE_SOCIALEa contabilità impedivano una ricostruzione affidabile del
movimento di denaro. Concludeva pertanto nel senso RAGIONE_SOCIALEa carenza RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità RAGIONE_SOCIALE‘attività di commercializzazione svolte dal NOME alle ipotizzate attività di usura del COGNOME.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro ha proposto ri corso il di fensore RAGIONE_SOCIALE‘istante che solleva un unico motivo con cui deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sostenendo, in particolare, come gli elementi di fatto e le risultanze probatorie, poste fondamento RAGIONE_SOCIALEa motivazione, siano erronei e contrastanti con quanto emergente RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria. La Porsche Cayenne a cui si riferisce l’ordinanza gravata non sarebbe mai stata acquistata dal NOME, né tantomeno da lui rivenduta, di talché l’unico elemento oggettivo che poteva costituire indizio sull’esistenza di rapporti commerciali o di altra natura tra lo COGNOME e il NOME si appalesa inesistente. Anche con riferimento agli accertamenti contabili RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza, la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata contrasterebbe con quanto emerso nel corso del procedimento ed affermato dalla sentenza assolutoria. Questa ha invero evidenziato un quadro di totale disordine e di irregolarità amministrative ascrivibili a tutte le parti coinvolte, compresa la persona offesa. Con riguardo all ‘ asserita fibrillazione tra i soggetti coinvolti nel momento in cui venivano svolte le indagini finanziarie, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia ha evidenziato il numero esiguo dei contatti e l’irrilevanza dei riferimenti contenuti nelle conversazioni. La difesa, infine, ricorda come la Corte di appello di Catanzaro abbia accolto l’istanza di equa riparazione per ingiusta detenzione del COGNOME che, all’evidenza, ricopriva una posizione processuale più grave di quella RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
In data 10/11/2025, è pervenuta, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come è noto, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso
materiale probatorio acquisito agli atti, con il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 – dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957).
Nel caso di specie, l ‘ ordinanza impugnata ha reputato la condotta del ricorrente connotata da colpa grave, ostativa all’invocato indennizzo, valorizzando circostanze di fatto non smentite dalla sentenza assolutoria che su di esse ha operato una valutazione di insufficienza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilit à penale.
La circostanza per cui la Porsche C ayenne non sarebbe stata acquistata dall’istante ma da altro soggetto, unico profilo concreto coltivato nel ricorso con una prospettazione differente da quella ritenuta dalla Corte territoriale, non incide sulla tenuta del provvedimento impugnato, perché il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha preso in considerazioni plurimi elementi congruamente ritenuti idonei a disvelare la condotta gravemente colposa del ricorrente e ad ingenerare nell’ Autorità giudiziaria un ‘ apparenza di colpevolezza rispetto al reato contestato che qui si richiamano in estrema sintesi: una gestione amministrativa e contabile fortemente lacunosa e certamente irregolare relativa alla commercializzazione RAGIONE_SOCIALEe auto tra i soggetti coinvolti ); l’estrema preoccupazione mostrata in misura maggiore proprio dal NOME per i controlli incrociati effettuati dalla Guardia di finanza; le conversazioni tra i coindagati (compreso quindi l’odierno ricorrente) intensificatesi proprio in concomitanza con i controlli fiscali eseguiti presso gli autosaloni; le fitte intercettazioni dalle quali è emerso come il l ‘ odierno ricorrente, confrontandosi con il COGNOME, avesse percepito tutta la gravità RAGIONE_SOCIALEa situazione, avvertendo la necessità di giustificare i titoli di provenienza RAGIONE_SOCIALEe auto, i mancati passaggi di proprietà, le incongruenze tra le fatture e i prezzi e tutte le altre incompletezze documentali, relative proprio a quelle autovetture che la persona offesa COGNOME aveva indicato come forzosamente sottratte al suo autosalone al fine di onorare un credito usurario vantato dal COGNOME; il contatto, al quale aveva provveduto il COGNOME, tra lo NOME e il NOME; il linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate, tale da giustificarsi solo «con l’intento di celare situazioni opache».
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME