Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 321 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 321 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FABRIZIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da costui subita dal 4 ottobre 2017 al 18 dicembre 2019 in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., quale partecipe RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE operante in Svizzera.
1.1.L’istante era accusato di aver fatto parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE locale di RAGIONE_SOCIALE capeggiata da NOME COGNOME. La misura cautelare e a stata disposta con ordinanza del 12 novembre 2014, eseguita, a seguito di estradizione dalla Svizzera, in data 4 ottobre 2017.k
1.2. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 26 marzo 2019, COGNOME aveva condannato NOME alla pena di anni 12 di reclusione. COGNOME
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 3 novembre 2021, lo aveva assolto dal reato su-indicato perché il fatto non sussiste, in applicazione dei principi affermati dalla Prima Sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella sentenza n. 51489 del 29/11/2019 riguardante altri affiliati alla medesima «locale». La sentenza di assoluzione non aveva escluso che COGNOME fosse affiliato alla «locale di RAGIONE_SOCIALE», ma aveva ritenuto che, essendo il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. configurabile / anche con riferimento alle articolazioni territoriali di una mafia storica, solo quando tali articolazioni si avvalgono, nel territorio d appartenenza, RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione derivante da un riconoscibile collegamento organico funzionale con la casa-madre e spendono in quei territorio la «fama criminale» ereditata dalla casa-madre, nel caso in esame, tale fattispecie delittuosa non COGNOME sussisteva, COGNOME non essendosi realizzata la c.d. esteriorizzazione del metodo mafioso.
1.3. La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ravvisato nella condotta del soggetto istante profili di colpa gravi, ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del difensore, formulando un unico f articolato motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di un comportamento gravemente colposo ascrivibile al ricorrente. L’ordinanza impugnata, secondo il ricorrente, omette di considerare che la sentenza assolutoria è intervenuta in quanto è stato ritenuto che non jgtv – A il sodalizio mafioso, concordemente a tutte le altre decisioni giurisdizionali che hanno riguardato le presunte articolazioni straniere RAGIONE_SOCIALE‘ndrangheta e che sono originate da quel filone investigativo. Al momento RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura, il quadro giurisprudenziale era ormai univoco nel senso RAGIONE_SOCIALEa non ravvisabilità del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. con riferimento ad articolazioni RAGIONE_SOCIALEa consorteria quale quella in esame. Infatti, pronunciandosi sul ricorso presentato da due soggetti accusati di fare parte RAGIONE_SOCIALEa medesima associazione mafiosa, la seconda sezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione aveva rilevato i con due distinte ordinanze , un contrasto giurisprudenziale in ordine alla sufficienza RAGIONE_SOCIALEa capacità potenziale RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione perché potesse dirsi esistente una associazione mafiosa, rimettendo la questione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente, tuttavia, non aveva ritenuto necessaria la rimessione, affermando che “l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, una capacità di intimidazione non solo potenziale ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propricpi fini la volontà di quanti vengono in contatto con i suoi componenti”. La prima àezione penale RAGIONE_SOCIALEa Corte, pronunciandosi sulla struttura
mafiosa in cui veniva collocato l’imputato, ha escluso la possibilità di inquadrarla nel paradigma normativo di cui all’art. 416 bis cod. pen. per la mancanza di esteriorizzazione RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dunque, ha eluso gli argomenti RAGIONE_SOCIALEa difesa volti a segnalare come la custodia cautelare subita fosse ingiusta, dal momento che, laddove il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela si fosse adeguato alla interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla posizione dei coindagati, alcuna misura poteva essere disposta. Nel momento in cui era intervenuta la misura custodiale nei confronti di COGNOME, non esisteva una pluralità di indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità che si era ormai attestata nel senso RAGIONE_SOCIALEa non configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per i quale era stata applicata la misura cautelare.
Il difensore ricorda che, nel caso di ingiustizia formale, la possibilità di negare il diritto alla riparazione in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa condotta sinergica del richiedente rimane preclusa quando il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione pervenga alla conclusione che le condizioni per emettere la misura difettavano ab origine e ciò sulla base degli stessi elementi che erano a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Nel caso di specie, mancavano già ab initio le condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, poiché l’organizzazione in cui era collocato COGNOME non presentava i crismi propri RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa.
Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte / con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, COGNOME ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.
Per meglio delineare l’oggetto del presente giudizio, si deve ricordare che l’art. 314 cod. proc. pen. disciplina due differenti ipotesi di riparazione a seguito di ingiusta detenzione.
2.1.Ai sensi del primo comma, chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (c.d ingiustizia sostanziale).
Ai sensi del secondo comma, lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (c.d. ingiustizia formale).
2.1.1.Nel primo caso viene in rilievo una sentenza di assoluzione quale esito di un processo, a seguito di istruttoria o comunque diversa valutazione del compendio probatorio da parte del giudice del merito rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa cautela. In tale ipotesi il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, pe stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilir con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 7 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663). Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento all sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Rv. 276458). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.2 Nel secondo caso viene in rilievo, sia in caso di proscioglimento, sia in caso di condanna, l’accertamento con decisione irrevocabile RAGIONE_SOCIALEa illegittimità ab origine RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare detentiva per difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità di cui ai richiamati articoli. L’ ingiustizia formale, secondo un più risalente indirizz
RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, doveva risultare da una decisione irrevocabile sul provvedimento cautelare in fase (o, comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche cautelare) (Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Rv. 213231; Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Rv. 236989). Tale risalente orientamento è stato superato da altre più recenti sentenze che hanno affermato sussistere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all’esito del giudizio di merito in ragione RAGIONE_SOCIALEa diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (Sez 4 n. 39535 del 29/5/2014, Rv. 261408; Sez 4 n. 43458 del 15/10/2013, Rv. 257194; Sez.4 n. 23896 del 9/4/2008, Rv. 240333), ovvero nei casi di diversa qualificazione del fatto contestato nell’imputazione come reato punibile con pene edittali inferiori a quelle indicate nell’art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038; Sez 4 n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; Sez. 4 n. 44596 del 16/4/2009, Rv. 245437; Sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Rv. 240332). In particolare, si è affermato che la nozione di “decisione irrevocabile” di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all’esito del giudizio di merito, sempre che da essa si evinca la mancanza, sin dall’origine, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura.
Sempre in tema di ingiustizia formale, le Sezioni Unite hanno chiarito che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, ma tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, cit; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, Rv. 270099).
Nel caso di specie, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto sussistente la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, richiamando alcune condotte, emerse attraverso attività di intercettazione e videoregistrazione, il cui accadimento fattuale non era stato escluso dalla sentenza di assoluzione e in particolare:
la partecipazione attiva del ricorrente alle riunioni del sodalizio che si tenevano all’interno di un bar e l’adesione ai riti propri RAGIONE_SOCIALEa consorteria, identici quelli adottati dai “locali” di ‘ndrangheta esistenti in Calabria;
la pluriennale appartenenza del ricorrente all’associazione, espressamente “confessata” nel corso di una RAGIONE_SOCIALEe conversazioni registrate;
la conoscenza da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe “cariche sociali”, dei “gradi” del sodalizio, RAGIONE_SOCIALEe dinamiche interne al medesimo e RAGIONE_SOCIALEo stretto legame tra la “locale” svizzera e quella calabrese;
la prospettazione da parte del COGNOME, nel corso dei dialoghi intercettati, di programmi e linee di azione finalizzati alla crescita del gruppo, unita alla consapevolezza del carattere illecito RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione comprovata dalla preoccupazione manifestata per eventuali pedinannenti da parte RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine.
Il giudizio di merito – ha proseguito la Corte- non aveva smentito tali fatti storici, ma ne aveva valutato l’insufficienza ai fini RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di penale responsabilità: pur essendo stata esclusa la configurabilità di un organismo ‘ndranghetistico in territorio svizzero, tuttavia la condotta direttamente posta in essere dall’odierno istante doveva ritenersi connotata da colpa grave, stante il ruolo attivo svolto nel sodalizio avente carattere illecito, in quanto riproducente tutte le caratteristiche di una associazione mafiosa, pur in assenza di esteriorizzazione del metodo.
2.3. Il percorso argomentativo adottato non si presta a censure.
In coerenza con l’orientamento di questa Corte in casi sovrapponibili a quello oggetto del presente ricorso, infatti, si deve ribadire: che diversi orientamenti interpretativi, specie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra loro, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l’imputazione e al giudice di disporre la misura cautelare e che il consolidamento di un indirizzo nel senso RAGIONE_SOCIALEa non configurabilità di un reato, piuttosto che di un altro che, invece, si era espresso per la sua sussistenza, non può dare luogo, in caso di esito assolutorio, al riconoscimento del diritto alla riparazione (in tale senso Sez. 4 n.24006 del 24 maggio 2023, Rv 284648); che l’evoluzione giurisprudenziale relativa alla applicazione di una fattispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determinato comportamento costituisca ragione di prevedibile intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, quale possibile indice RAGIONE_SOCIALEa commissione di un reato e possa, per questo, essere considerato gravemente imprudente (in tal senso / Sez. 4, n. 51607 del 24 ottobre 2023, n.m pag. 11).
Non ricorre, dunque, nel caso di specie ? un’ipotesi di ingiustizia formale, giacché l’esito assolutorio è avvenuto in esito al processo, sulla base di una valutazione del compendio probatorio in atti da parte del giudice del merito, che ha ritenuto di aderire all’ orientamento giurisprudenziale nel senso RAGIONE_SOCIALEa non configurabilità del reato. La gravità del quadro indiziario non è stata smentita nella fase cautelare e non è stato accertato con decisione definitiva che la misura
cautelare fosse stata disposta in difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.: piuttosto l’esito assolutorio è intervenuto a seguito di una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie, ritenute dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela valevoli ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione insufficienti ai fini RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità.
Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché la condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che appare congruo liquidare in euro mille.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.