Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
lette le conclusioni dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e, in subordine, il rigetto.
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Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza emessa in data 14 settembre 2023, in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte, giusta sentenza n. 7690 del 9/11/2022, (a seguito di precedente rinvio giusta sentenza n. 13883 del 19/2/2020 pronunciata dalla Quarta Sezione penale) la Corte di appello di Napoli ha ritenuto di confermare la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME.
Avverso l’ordinanza, l’AVV_NOTAIO, difensore della COGNOME, ha proposto ricorso articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione; la Corte territoriale non si sarebbe uniformata ai principi enunciati dalle due sentenze di rinvio, in violazione dell’art. 627 co. 3 cod. proc. pen. in quanto, dopo avere operato una sintesi delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte, ha rigettato la richiesta di ripazione mutuando argomenti dalla prima e dalla seconda ordinanza di rigetto, ritenendo la ricorrenza di condizioni ostative al riconoscimento del diritto e in specie:
un comportamento extraprocessuale gravemente colposo consistito nella stessa condotta posta dai giudici del primo rinvio a fondamento dell’ordinanza di rigetto n. 46/2020 ossia che la COGNOME, commercialista del gruppo NOME e moglie di NOME NOME, nella veste di commercialista avrebbe rappresentato costi di impresa fittizi e “fatto scomparire” documentazione contabile della società “perché nessuno vuole passare un guaio” e ciò perché “i conti non tornano: vi sono effettivamente flussi finanziari non giustificabili con le entrate ufficiali degli NOME“, co evidente riferimento al “nero”.
un comportamento processuale gravemente colposo della donna consistito nella circostanza che, in sede di interrogatorio di garanzia, la COGNOME “negava di aver conosciuto alcuno della famiglia COGNOME all’epoca della contestazione” i cui capitali illeciti avevano fatto ingresso nelle attiv economiche del marito e dei fratelli soci.
Il giudice del rinvio avrebbe individuato i comportamenti ostativi recuperandoli solo dalla sentenza di primo grado e non anche da quella di appello. Ciò a dispetto di quanto argomentato di quanto si legge nella sentenza della Quarta Sezione di questa Corte: “l’inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termi asolutamente contraddittori
rispetto alle conclusioni su cui si fonda l’esito assolutorio del giudizio appello” che aveva escluso “qualsiasi profilo di responsabilità dell’imputata non solo in relazione alla ipotesi associativa ma altresì in relazione a operazioni di illecito reinvestimento di capitali provenienti da attività ille di terzi soggetti”.
La Corte della riparazione ha poi valorizzato le intercettazioni la cui valenza era stata neutralizzata nel giudizio di assoluzione che aveva concluso nel senso della “assoluta estraneità dell’imputata al programma e al presunto contesto associativo”.
La Corte disattendendo i rilievi formulati dalla sentenza rescindente n. 47690/2022 che riteneva necessario accertare se “l’unica condotta extraprocessuale colposa individuata nel giudizio di rinvio come ostativa all’accoglimento dell’istanza di riparazione fosse stata considerata dal giudice della cautela” dava risposta positiva assumendo che a pag. 12 dell’ordinanza impugnata la condotta gravemente colposa ritenuta in capo alla COGNOME come sussistente, sarebbe stata presa in considerazione dal giudice della cautela nel’adozione dell’ordinanza n. 463/2011 di applicazione della misura cautelare con riferimento al capo D). Ciò in quanto il nuovo materiale istruttorio completava quello già esistente all’atto dell’emissione della precedente ordinanza n. 412/1011 ritenuto in precedenza carente sotto il profilo soggettivo del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. Si trattava intercettazioni ambientali riportate nella ordinanza del 28/6/2011 che avrebbe evidenziato il ruolo rivestito dalla COGNOME e la piena condivisione degli scopi dell’associazione. Aveva tra l’altro evidenziato la Suprema Corte come “nell’apparato motivazionale della ordinanza n. 463 non fosse neppure stata richiamata la conversazione ambientale sulla cui scorta era stato ricostruito il comportamento processuale ostativo al riconoscimento dell’indennizzo posto a fondamento anche dell’ordinanza gravata”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo la difesa, la Corte territoriale ha del pari violato il disposto dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen. ritenendo di dare riposta al secondo questito posto dalla Suprema Corte motivando in modo pressocché identico alla ordinanza annullata con la sentenza n. 47690/2020 ma prima ancora con la sentenza n. 13883/2022 che aveva chiarito come fosse necessario tenere distinta la condotta della commercialista che, a fronte di afflussi di capitali in nero, procedeva ad una sistemazione contabile di tali poste con finalità elusive rispetto alla fattispecie associativa e a complesse operazioni fittizie di reinvestimento e riciclaggio che presuppongono la consapevolezza della provenienza dell poste affluite nella società e nella illiceità dei perseguiti dai soci occulti.
Ne consegue, secondo la difesa, che il tema della rilevanza della condotta della COGNOME, quale commercialista che avrebbe reso la propria prestazione professionale per la sistemazione contabile di flussi di capitali a nero, a fini del rigetto dell’istanza di riparazione è già stata oggetto apprezzamento della domanda di riparazione. Né viene spiegato in che modo questi addebiti di opacità attribuiti alla COGNOME abbiano indotto in errore i Giudice della cautela, dato che, in quella sede, a fondamento del giudizio sono state poste prove diverse dalle intercettazioni che hanno registrato gli asseriti comportamenti ostativi della COGNOME ed in particolare le dichiarazioni rese da due coindagati (COGNOME e COGNOME) facendo ricorso al canone di giudizio del “non poteva non sapere”.
2.2. Ulteriore profilo di illegittimità è ravvisabile laddove il Giudice de rinvio individua, tra i comportamenti ostativi, l’assunto già riportato nella ordinanza n. 46/2022, oggetto del primo annullamento, l’avere la COGNOME dichiarato falsamente, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, di conoscere NOME COGNOME ritenendo che la stessa avrebbe avuto efficienza causale sul mantenimento della misura. L’affermazione si porrebbe in contrasto con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, confermativa dell’assoluzione di primo grado, laddove si afferma che la COGNOME era estranea alle dinamiche imprenditoriali, alle strategie del gruppo e che non aveva legami con altri soci.
2.3. Con il secondo motivo la difesa lamenta la contraddittorietà del provvedimento rispetto al contenuto delle sentenze di assoluzione di primo e secondo grado e a quello dell’ordinanza n. 187/2020 poi rescissa, riprendendo pedissequamente la motivazione della ordinanza della Corte territoriale n. 46/2020 che non resiste alla rilevazione del vizio denunciato.
2.4. Con il terzo motivo si rileva che nessuna attinenza poteva avere il fatto che nella redazione della consulenza (aprile 2011) la COGNOME avesse avuto contezza di provviste economiche non giustificate affluite nella società, rispetto all’applicazione della misura peraltro in ordine a delitt consumati anni prima (1999/2006). Non si tratta di comportamento direttamente correlato ai fatti per cui è stata emessa la misura cautelare (associazione per delinquere, riciclaggio di soldi della camorra e contrabbando di sigarette) ma di una condotta che nell’ottica dell’ordinanza gravata sarebbe diretta ad occultare le prove della commissione di asserite condotte delittuose, quindi, al più, dirette a sviare l’attività investigativa
Si chiede, dunque, l’annullamento senza rinvio, riconoscendo alla COGNOME il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione o in subordine, l’annullamento con rinvio declinando i principi cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME AVV_NOTAIO, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio.
L’avvocatura COGNOME Generale dello Stato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e in subordine il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalla lettura della sentenza pronunciata dalla Quarta Sezione penale si evince come sia stata indicata con valenza assorbente la non utilizzabilità delle risultanze escluse nel giudizio assolutorio “come è avvenuto nel presente giudizio in relazione al contenuto delle intercettazioni indizianti” chiarendo, inoltre, che “è risultato nella specie neutralizzato il presupposto fondante gli addebiti di opacità che si riferiscono alla prestazione lavorativa resa, condotta che sarebbe risultata eccentrica rispetto alla contestazione relativa all’associazione e al riciclaggio”.
Dalla lettura della sentenza della Terza Sezione penale si evince che l’ordinanza reiettiva pronunciata dai primi giudici di rinvio, non è stata adeguatamente motivata relativamente alla conversazione n. 122 del 31 gennaio 2011 laddove si coglierebbe che la donna, moglie e commercialista di uno dei coimputati, accortasi che nel patrimonio della società del marito affluivano flussi finanziari non giustificabili e di origine incerta, ha procedu a distruggere la documentazione contabile probante e ad esporre costi fittizi in bilancio per nascondere gli elementi sospetti, tenendo una condotta ben più grave di una mera sistemazione contabile mostrando di avere percepito la natura illecita.
La motivazione dei giudici della riparazione, sarebbe risultata carente, alla luce del fatto che la prima richiesta di misura cautelare formulata nei confronti della COGNOME era stata rigettata nonostante le intercettazioni e che, in un secondo momento, veniva applicata la misura cautelare sulla scorta dei sopravvenuti indizi rappresentati da “nuovi documenti sia di tipo documentale che dichiarativo”. Secondo la sentenza della Terza Sezione, il vizio di motivazione si palesava laddove non era spiegato il modo in cui il
comportamento avrebbe contribuito a determinare una apparenza di reità in relazione alla specifica ipotesi criminosa.
L’ordinanza della Corte della riparazione non merita le censure mosse dalla difesa.
3.1. Nel provvedimento in esame, la Corte di appello di Napoli, ha preso le mosse dalle ipotesi di accusa mosse alla COGNOME (416 cod. pen. finalizzata alla commissione di delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e impiego di denaro, di trasferimento fraudolento di calori nonché dell’art. 648 ter cod. pen.) ha poi, di seguito estrapolato dalla sentenza di primo grado gli argomenti posti a fondamento della assoluzione della COGNOME ed ha risposto sistematicamente ai segmenti richiesti dalla Corte di Cassazione.
3.2. Il primo di essi era rappresentato dalla necessità del confronto con le ordinanze cautelari n. 312/11 e 463/11, la prima reiettiva e la seconda di accoglimento della richiesta avanzata dall’Ufficio di Procura.
Hanno ritenuto i giudici della riparazione, con motivazione affatto illogica né in violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen., che con l’ordinanza n. 412/2011 il GIP, dando atto che la COGNOME era indicata tra quei professionisti che “pongono le loro conoscenze ed esperienze professionali a disposizione del gruppo per la realizzazione degli scopi sociali e soprattutto per la salvaguardia dei profitti… per la posizione della COGNOME si rimanda a tutte le conversazioni riportate”, aveva tuttavia ritenuto che gli elementi offerti non fossero sufficienti a sostenere la consapevolezza della COGNOME della provenienza del denaro utilizzato nelle aziende del clan COGNOME RAGIONE_SOCIALE.
L’ordinanza COGNOME n. COGNOME 463/2011 COGNOME dava COGNOME atto COGNOME delle COGNOME indagini COGNOME svolte successivamente ed in particolare delle nuove acquisizioni sia di tipo documentali, in seguito alle perquisizioni eseguite, che di tipo dichiarativo.
3.2. Non è rispondente al vero l’argomento secondo il quale nella seconda ordinanza, quella di accoglimento della richiesta di misura, il GIP non avrebbe fatto riferimento alle intercettazioni ambientali effettuate nell’ufficio della RAGIONE_SOCIALE che si occupava della contabilità della società riconducibile agli RAGIONE_SOCIALE. Nella detta ordinanza, invero, il GIP, a pagina 2, richiamava tutte le intercettazioni ambientali eseguite, quelle che da sole non erano state ritenute sufficienti a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita del denaro.
In altri termini gli ulteriori elementi dichiarativi e documentali venivano considerati, in uno a quelli preesistenti, idonei a configurare un quadro indiziario che veniva definito “robusto” con riferimento al reato di cui all’ar 648 ter cod. pen., avuto – peraltro – riguardo alla circostanza rilevata che la COGNOME aveva cominciato ad occuparsi della gestione ammnistrativa della RAGIONE_SOCIALE già nel 2003.
In quest’ottica la Corte della riparazione ha esaminato tutti gli elementi in possesso del GIP al momento della adozione della seconda ordinanza, sia quelli acquisiti in precedenza (ivi comprese le intercettazioni) che quelli aggiuntisi nel prosieguo delle indagini (documentali e dichiarativi).
3.4 Il confronto con le due ordinanze veniva individuato dalla Corte nel reiterato richiamo a “tutte le intercettazioni riportate nell’ordinanza n 28/6/2011” come dire che le due ordinanze non potevano che essere lette congiuntamente.
Per tale motivo la Corte in sede di rinvio, ai fini della individuazione della condotta colposa extraprocessuale ritenuta a carico della COGNOME ha attinto tanto dalla prima quanto dalla seconda ordinanza cautelare, che alla prima espressamente rinviava quanto alle intercettazioni, integrate dal materiale successivamente acquisito.
Non va sottaciuto poi come l’ordinanza n. 463/11 dava atto dello stabile inserimento della COGNOME nella compagine associativa facente capo ai tre fratelli NOME e richiamava le intercettazioni ambientali realizzate nell’uffi della RAGIONE_SOCIALE per evidenziare il ruolo rilevante rivestito dalla COGNOME e la piena condivisione degli scopi della compagine.
E’ appena il caso di ricordare che “in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato abbia concorso a darvi cusa con dolo o colpa grave deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire con valutazione “ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 3359 del 22/9/2016 dep. 2017, La Fornara, Rv. 268962).
Ancora, questa Corte ha ripetutamente rammentato che nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, può darsi rilievo
agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare trattandosi di una evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo solo in quest’ultima il criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 2145 del 13/1/2021, COGNOME, Rv. 280246; Sez. 4 n. 34438 del 2/7/2019, Messina, Rv. 276859).
Posta tale premessa la Corte della riparazione, con motivazione affatto illogica ha argomentato come a fronte di una contestazione di riciclaggio di denaro proveniente da delitto, la condotta della COGNOME, tesa a nascondere l’ingresso di somme di denaro di incerta provenienza (se non addirittura illecite in quanto provenienti da evasione fiscale) è certamente tesa a creare l’apparenza di una attività dissimulatoria.
Si è, dunque, ritenuto tale contegno come particolarmente grave in considerazione dell’attività di commercialista svolta dalla donna. La Corte della riparazione ha ritenuto che “evasione fiscale e riciclaggio nell’analisi finanziaria comune si mostrano come fenomeni strettamente connessi. E’ di comune esperienza, infatti, come gli illeciti tributari siano strumenti piuttosto versatili, spesso inseriti in un contesto criminale più ampio e messi in atto per celare l’origine illecita delle risorse”.
3.6 I giudici della riparazione, ai fini della individuazione de comportamento extraprocessuale della COGNOME, hanno rilevato che l’attività diretta anche solo all’evasione fiscale posta in essere “è legittimamente apparsa”, prima agli investigatori e, poi, al giudice della cautela, quale strumento idoneo a precostituire fondi illeciti da reinserire nel circuit economico.
A tal fine, sono state riprese anche le dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME in dibattimento allorquando, alla domanda relativa a cosa l’avesse preoccupata nel constatare che “i conti non tornavano”, rispondeva “che il nero potesse essere scambiato per denaro riciclato” (pag. 372- 374 della sentenza del Tribunale di Napoli il 18/12/2013, resa irrevocabile dalla sentenza di secondo grado).
Ha ritenuto, dunque, la Corte, con motivazione che non merita le censure dedotte, comportamento gravemente ostativo della COGNOME l’avere concorso nella doppia qualità di commercialista e di moglie di NOME, quantomeno alla formazione del nero, condotta questa già di per sé quantomeno scorretta, negligente, imprudente e violativa di norme di legge
ove non addirittura costituente reato nel caso di superamento delle soglie previste.
Condotta questa che è stata ritenuta idonea a concorrere nell’errore del giudice tenuto ad intervenire per la repressione di reati.
Non è superfluo rammentare che ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario” venendo in rilievo solo l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione e quella funzionale tra la durata della custodia e l’eventuale misura della pena; con la conseguenza che intanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta” in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa giacchè l’indennizzo perderebbe la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica posta alla base dell’istituto (Così Sez. U. n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606)
Come pure va ribadito che il “giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione impegnando piani di indagine diversa che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli att ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764).
Proprio perché i giudizi sono autonomi il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta ex ante, non può ignorare il quadro iniziano complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della peale responsabilità.
Nel caso in esame la Corte nell’individuare il profilo ostativo, ha individuato condotte extraprocessuali che, al netto delle intercettazioni che come detto non erano state affatto escluse dal giudice della cautela né neutralizzate dalla sentenza di assoluzione, la stessa COGNOME ha invero, ammesso sia pure ai fini della “preoccupazione” che il nero potesse essere “scambiato per denaro riciclato”. Il tutto, mentre su consiglio di un penalista, si approntava una relazione da parte della COGNOME e di altro commercialista, nell’ambito di una indagine avente ad oggetto il reato di riciclaggio.
La circostanza, poi, dedotta dalla difesa secondo la quale la Corte della riparazione si sarebbe attenuta solo al decisum del Tribunale al quale la Corte si è conformata, non è argomento decisivo ove si consideri che l’appello proposto dal P.M. non era stato neppure coltivato e che il giudice
di appello, si è uniformato alla sentenza di primo grado, rendendola così definitiva.
Non si ravvisano, dunque, nella motivazione della Corte della riparazione i vizi denunciati dalla ricorrente.
5.Del pari non meritevoli di accoglimento i motivi dedotti con riferimento alla individuata condotta ostativa processuale.
Condividendo le conclusioni della Procura Generale sul punto, non sono condivisibili gli argomenti spesi dalla difesa sin da pagina 33. Il fatto che l’ordinanza n. 46/22 non abbia fatto riferimento al comportamento processuale rimane superato dall’annullamento dell’ordinanza medesima rimanendo ancora necessario il confronto con le notazioni critiche svolte dalla sentenza n. 13883/2020 ai paragrafi 7- 7.1..
In detti paragrafi si era evidenziato come il giudice distrettuale non aveva evidenziato in che termini l’assenza di tempestivi chiarimenti in ordine ai rapporti intrattenuti ton NOME COGNOME potesse avere influito al manentimento dlela misura.
Sul COGNOME punto, COGNOME proprio COGNOME la COGNOME Quarta COGNOME Sezione, COGNOME aveva COGNOME richiamato giusrusprudenza secondo la quale le dichiarazioni mendaci in sede di interrogatorio di garanzia dal soggetto sottoposto a misura cautelare possono assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condizione ostativa quandò à -big-larve avu .to i sritidenza causala della libertà perso.nale. Dopo avere richiamato le dichiarazioni della COGNOME nella parte in cui negava di avere conosciuto il COGNOME, evidenziava come la sentenza assolutoria non aveva affatto neutralizzato la circostanza della falsità della dichiarazione laddove si era precisato che “sulla base delle intercettazioni è certamente possibile smentire su un punto l’imputata COGNOME: ella conosceva certamente NOME COGNOME ed era chiaramente al corrente anche dell’esistenza dei rapporti economici con gli RAGIONE_SOCIALE“.
E per quanto l’imputata abbia cercato di limitare nel tempo tali conoscenze, contestualizzandole al momento della diffusione della notizia delle indagini, tuttavia le intercettazioni telefoniche sopra riportate in c ella parla chiaramente con NOME COGNOME di NOME COGNOME e quelle in cui quest’ultimo parla chiaramente della COGNOME con NOME COGNOME non lasciano dubbio alcuno sul fatto che la stessa fosse perfettamente a conoscenza dell’esistenza del rapporto societario (par. 373 della sentenza del Tribunale di Napoli resa il 18/12/20213).
Dunque la falsità delle dichiarazioni è circostanza che è rimasta accertata dalla sentenza di assoluzione e tale comportamento di omessa leale collaborazione con il Giudice al quale non forniva gli elementi in suo
possesso, per allontanare da sé l’ipotesi contestata dell’investimento dei capitali illeciti del COGNOME nel ristorante RAGIONE_SOCIALE, ha avuto una sicura efficienza causale nel mantenimento della misura cautelare nei confronti della donna, alla luce dell’intero compendio, ivi compreso quello intercettivo, del quale il giudice della cautela disponeva.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riparare princip giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità ‘aia parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta -il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spgs.e processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero.
Deciso il 6 giugno 2024
Il Consigli COGNOME estensore
Arena
NOME COGNOME