Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36227 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere dal 15 gennaio 2002 al 15 gennaio 2003 (per complessivi 365 giorni), originariamente impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 15 gennaio 2002, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A); 629, comma 2, cod. pen. e 7 I. 12 luglio 1991, n. 203 (capi C e D); 2, 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895 e 71. n. 203 del 1991 (capo E).
GLYPH Con sentenza del. 19 luglio 2012, quindi, il Tribunale di Crotone aveva assolto il COGNOME dai reati di estorsione rubricati ai capi C e D, invece condannando l’imputato ad anni cinque di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A), altresì dichiarando di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla fattispecie contestatagli sub E per precedente giudicato.
Con sentenza del 22 gennaio 2018, irrevocabile il 6 ottobre 2018, il COGNOME era stato, infine, assolto dalla Corte di appello di Catanzaro anche in ordine al residuo reato rubricato al capo A.
Per la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, le sentenze di merito, pur avendo escluso, con la formula per non avere commesso il fatto, la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe ipotesi delittuose contestate al COGNOME, hanno comunque accertato la sussistenza di assidue frequentazioni da parte di quest’ultimo con appartenenti alla cosca mafiosa facente capo a COGNOME NOME, peraltro intrattenendo rapporti strettamente confidenziali direttamente con quest’ultimo, circostanze vieppiù corroborate dalla commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, sia pur con riferimento a un periodo immediatamente successivo a quello in contestazione, di specifiche condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, per come, tra l’altro, avvalorato dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenute del tutto credibili e attendibili da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, inoltre ha conferito significativo rilievo, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., alla circostanza che il COGNOME, durante il periodo in contestazione, avesse detenuto e portato illegalmente numerose armi, anche da guerra, così da integrare i reati rispetto ai quali il Tribunale di Crotone – per come in precedenza osservato – aveva dichiarato di non doversi procedere nei
suoi confronti per precedente giudicato, posto che per la detenzione di quelle stesse armi era già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ostativo al riconoscimento del beneficio invocato.
A dire del ricorrente, infatti, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non si sarebbe adeguato ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, operando un travisamento degli atti giudiziari sottoposti alla sua valutazione.
In modo particolare, il suo coinvolgimento nella detenzione e porto di armi di cui alla condanna inflittagli nel precedente giudizio – nel quale le suddette condotte non erano state contestate con l’aggravante del metodo o RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa – non avrebbe potuto rappresentare una condotta gravemente colposa di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., considerato che la custodia cautelare era stata applicata nei suoi confronti per i diversi reati di partecipazione ad associazione mafiosa e di estorsione aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 I. n. 203 del 1991.
Sotto altro profilo, poi, il ricorrente avrebbe intrattenuto frequentazioni con COGNOME NOME, e con altri appartenenti alla sua consorteria mafiosa, solo in ragione di rapporti di natura personale e familiare, senza interferire in alcun modo con le attività illecite da tali ultime perpetrate.
Del tutto privo di rilievo, infine, sarebbe stato anche il ritenuto coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘istante in talune successive condotte di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto perpetrate circa cinque anni dopo i fatti in EmiliaRomagna, e quindi senza che vi fosse stato alcun tipo di connessione con i reati per cui era stata disposta l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale per cui ha richiesto la riparazione per ingiusta detenzione.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiestolcon memoria scritta ,che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non potendo mai investire il merito RAGIONE_SOCIALEa stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).
Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere .ribadito che la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen, prevede, al primo comma, che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave».
3.1. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr., sul punto, Sez. 4, n. 4106 del 13/01/2021, M., Rv. 280390-01; Sez. 4, n. 34181 del 05/11/2002, Guadagno, Rv. 226004-01).
3.2. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentb riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a
tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637-01).
3.3. Poiché, inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del suddetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, determini, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
3.4. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato, quindi, che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (così, espressamente, Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419-01).
3.5. Le Sezioni Unite, poi, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664-01). Più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha precisato che / in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia’ ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente
colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606-01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalle sentenze assolutorie di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale RAGIONE_SOCIALE‘istante, così da risultare idonei ad integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con. cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. a condotte quali: l’assidua frequentazione avuta dal COGNOME con soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa capeggiata da COGNOME COGNOME, anche intrattenendo rapporti strettamente confidenziali con il boss; la detenzione e il porto illegale di numerose armi, anche da guerra, da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante nel periodo in contestazione, ~t o e (5 per cio condannato in un precedente giudizio, tanto da indurre il Tribunale di Crotone a dichiarare di non doversi procedere nei suoi confronti per essere già stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile; la consumazione da parte del COGNOME, sia pure in un periodo successivo a quello in contestazione, di condotte illecite in tema di spaccio di sostanze stupefacenti e di ripartizione dei proventi di attività criminose, alla stregua di quanto, tra l’altro, avvalorato dalle credibili e attendibili dichiarazioni rese da parte di alcuni collaboratori di giustizia.
Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile al COGNOME in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato indennizzo.
Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che il provvedimento impugnato si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale ad una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall’autorità giudiziaria al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e sino al momento di cessazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l’esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.
In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ed alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo giudizio di legittimità, da liquidarsi in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro 1.000,00.
Così deciso in Roma I’ll giugno 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il resident