Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47330 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47330 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 19/09/1984
avverso l’ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha ri la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla privazione della libertà personale, nella della custodia in carcere e, successivamente, in quella degli arresti domic relazione ad un procedimento nel quale era gravemente indiziato dei reati di c artt. 110, 56, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. legge 12 luglio 1991, n. 203.
Avverso l’anzidetta ordinanza la difesa del COGNOME propone rico sollevando due motivi.
2.1. Con il primo, deduce violazione di legge, nonché manifesta illogi contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte territoriale posto a rigetto le frequentazioni con pregiudicati appartenenti alla criminalità orga desunte da intercettazioni tra terzi irrilevanti ai fini investigativi, da un’in personale e da quanto sostenuto da alcuni collaboratori di giustizia. In par l’intercettazione tra terzi (i congiunti NOME e NOME COGNOME) non offre la alcuna frequentazione; quella con NOME COGNOME è breve e neutra; le dichiarazio collaboratori di giustizia, non avendo mai avuto alcun riscontro né essend sottoposte ad alcun confronto, non possiedono alcuna forza dimostratrice, tratt comunque di narrati che non hanno avuto alcuna valenza perché assenti nel proce conclusosi con l’assoluzione. L’ordinanza di misura cautelare, infatti, non me nessuno dei collaboratori indicati dal Giudice della riparazione; non si vede, p come possano aver inciso e determinato un comportamento doloso o colposo da cu possa essere derivata la privazione della libertà personale. Il Giudice della ri non ha fornito, si sostiene, adeguata motivazione della loro oggettiva inidon essere interpretate come indizi di complicità;
2.2. Con il secondo motivo, la difesa propone eccezione di incostituzionalità p dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 1 e 2, 76 Cost.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ri rigettato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difens concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo. Il Giudice della riparazione ha ritenuto ost all’indennizzo, perché connotata da colpa grave, la condotta dell’istante rappre dalla sua stretta frequentazione con affiliati alla consorteria mafiosa capeg NOME COGNOME ed operante in Cosenza e nel territorio della provincia e, p specifico, con NOME COGNOME, elemento di spicco di detta consorteria, e con COGNOME, entrambi autori dell’estorsione in danno di NOME COGNOME, esercent macelleria, e condannati in via definitiva per tale delitto, oggetto del proc penale nei confronti del COGNOME. Ha evidenziato come la costante frequentazi del COGNOME con il COGNOME e il COGNOME sia emersa dai dialoghi tra COGNOME – condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso – e il figlio NOMECOGNOMENOME, durante i colloqui in carcere; ha ricordato che, nel corso di un’interc ambientale, captata a bordo dell’autovettura Fiat 500 in uso al COGNOME, interloquendo con il COGNOME, commentava l’operato del COGNOME; ha dato conto come l’identificazione del COGNOME con lo pseudonimo “Maverick” sia emersa alcuni colloqui carcerari, nonché dalla circostanza, affermata in un colloquio in tra i COGNOME padre e figlio e confermata dalle indagini, dell’acquisto da p COGNOME di un veicolo Audi A3 Sportback. Oltre ad evocare intercettazioni che riferirebbero di un suo coinvolgimento nella raccolta dei proventi delle est l’ordinanza impugnata ha diffusamente richiamato le dichiarazioni dei collaborat giustizia (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME confermano lo stretto legame e le assidue frequentazioni dell’istante con affi clan “Ruà-Lanzino”, in specie i predetti COGNOME e COGNOME, responsabili dell’estor danno di NOME COGNOME. Il ricorso investe l’ordinanza impugnata in particolare quest’ultimo specifico profilo. Sostiene il ricorrente che le anzidette dichiar collaboratori di giustizia non sono state oggetto di alcun riscontro o confro risultando menzionate nell’ordinanza di misura cautelare, derivandone la mancanz causalità rispetto alla stessa. Sul punto, il Giudice della riparazione – ne esercizio dei suoi poteri officiosi di accertamento dei fatti costitutivi o pre diritto GLYPH alla GLYPH riparazione GLYPH (Sez. 4, n. 9948 del 25/11/2008, dep. 2009, GLYPH Gongu, Rv. 243701, secondo cui “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il gi indipendentemente dalle richieste od allegazioni delle parti, dispone di poteri per l’accertamento della sussistenza delle cause ostative del dolo e della colpa Sez. 4, n. 4377 del 10/12/2002, dep. 2003, Min. Finanze in proc. COGNOME Rv. 226062) – ha affermato che tali «consistenti» dichiarazioni, involg COGNOME, sono state rese in interrogatori i cui verbali sono stati acq Corte di Cassazione – copia non ufficiale
presente procedimento di riparazione. Rispetto ad essi non risulta essere inte opposizione della difesa del richiedente che si è unicamente doluto del fatt tratterebbe di dichiarazioni prive di rapporto sinergico con la detenzione. L’a tuttavia infondato in diritto perché il rapporto sinergico si pone con la condo con gli elementi di prova. La Corte territoriale ha richiamato le dichiaraz collaboratori, che lo indicavano come inserito nel clan “Ruà-Lanzino”, a supporto prova delle frequentazioni ambigue intrattenute dal ricorrente. Sono le frequent ambigue ad essere in rapporto causale con la detenzione, non gli elementi dai esse vengono desunte. L’impostazione difensiva sul punto è quindi del tutto err
Rispetto a tali frequentazioni, l’ordinanza impugnata ha correttamente applic principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, di riparazione per l’ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277475); integra invero gli estremi della colpa grave osta riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in conco tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibil indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280547).
In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazion essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell’adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell’a illecita è stata desunta dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella m attività che, sia pur dichiarata priva di rilevanza penale, non è stata esclusa d della cognizione.
2.1.11 secondo motivo è privo di pregio. Il ricorrente sostiene, in termini apodittici, che sia incostituzionale, perché violativa degli artt. 2, 3, 13, 27 2 e 76 Cost., la limitazione posta dall’art. 314 comma 1, cod. proc. pen., che cir il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione a coloro che non vi abbia concorso a darvi causa per dolo o colpa grave, affermando che detto diritto comunque, indipendentemente da qualsiasi causa ostativa, in ragione dell’acce incolpevolezza. Si tratta di assunto manifestamente infondato. Esso, infatti, no conto del presupposto a base dell’istituto, rappresentato dall'”ingiustiz detenzione, conseguendone che, in tanto la privazione della libertà personale considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darv attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’inde verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo ratio
solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nic 257606). Il principio, infatti, rinviene un limite nel dovere di responsabilit cittadini, i quali non possono invocare benefici tesi a ristorare pregiudizi da colposamente o dolosamente cagionati.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della delle ammende. Le spese in favore del Ministero resistente non sono dovute, a che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sente Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo), in riferimento a t forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese proc riferibili alla fase di legittimità in favore dell’Avvocatura generale dello dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richi dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza con specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. N per le spese al Ministero resistente.
Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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