Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40769 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1233/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 07/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME AMOROSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nel procedimento promosso da NOME COGNOME, n. Locri il DATA_NASCITA per la riparazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita dal 21/10/2015 al 08/06/2020;
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio calabria
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o sia comunque rigettato.
1.Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per lÕannullamento RAGIONE_SOCIALEÕordinanza del 13 febbraio 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria che,
pronunciando in sede rescissoria, lo ha condannato al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 220.880,803 per lÕingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 21 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015, nonchŽ fino allÕ8 giugno 2020 in regime di arresti domiciliari perchŽ ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui allÕart. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, reato dal quale è stato irrevocabilmente assolto con sentenza n. 348 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte di appello.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALEÕart. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione mancante e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto del non aver concorso con dolo o colpa grave alla instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare subita, presupposto che – afferma – deve essere accertato dÕufficio, indipendentemente dalle deduzioni RAGIONE_SOCIALEe parti. La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata si limita a riprodurre lo schema argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione senza operare un autonomo accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale concorso di colpa del detenuto e contraddice i principi giurisprudenziali di legittimitˆ cui invece dichiara di ispirarsi. LÕordinanza, in particolare, non spiega perchŽ i comportamenti non valorizzabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa condanna (la frequentazione con un membro RAGIONE_SOCIALEÕassociazione) non lo possano essere a fini ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo. LÕassoluzione del COGNOME prosegue – è stata decisa per mancanza di prova RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione al sodalizio pur nellÕindiscutibile coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEo stesso nelle attivitˆ RAGIONE_SOCIALEa cosca. LÕattiva partecipazione alla esazione del corrispettivo per la cessione di sostanze stupefacenti costituisce condotta utilmente scrutinatile ai fini dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo nel quadro di insieme dei rapporti con il NOME e il COGNOME, ci˜ che pu˜ aver indotto in errore il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Anche la conversazione intercorsa il 3 novembre 2013 con NOME, pur ritenuta penalmente insignificante dalla sentenza assolutoria, ci˜ nondimeno dimostra il comportamento ambiguo del COGNOME che riceveva indicazioni per il compimento di attivitˆ illecite e non si era opposto. Di tale conversazione lÕordinanza impugnata non si cura affatto.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALEÕart. 315 cod. proc. pen. e la mancanza e la contraddittorietˆ RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella quantificazione RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo. Osserva che la somma indennizzabile ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALEÕart. 315 cod. proc. pen. consente il ristoro di tutti i danni ipotizzabili, anche di ordine personale, familiare e patrimoniale, incluso il danno da incensuratezza o allÕimmagine. La Corte di appello non ha spiegato la ragione per la quale ha liquidato una somma aggiuntiva per lÕincensuratezza, nŽ ha spiegato perchŽ non concorrono profili di colpa, pur nella forma lieve, che giustificano piuttosto una riduzione RAGIONE_SOCIALEÕindennizzo.
2.Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con cui ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari inammissibile o comunque rigetti il ricorso.
3.Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso e, per lÕeffetto, lÕannullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEÕordinanza impugnata.
1.Il ricorso è fondato.
2.Con sentenza Sez. 4, n. 47335 del 21/11/2024, la Corte di cassazione ha annullato lÕordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria che, per quanto di interesse, aveva rigettato la domanda di riparazione per lÕingiusta detenzione sofferta da NOME COGNOME a seguito RAGIONE_SOCIALEa applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa misura coercitiva personale RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, e quindi degli arresti domiciliari, perchŽ gravemente indiziato del reato di cui allÕart. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di uno o più delitti previsti dallÕart. 73 d.P.R. n. 309, cit.
Si legge nella pronuncia rescindente che Çla Corte territoriale ritenuto perfezionato il presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, per avere il COGNOME mantenuto costanti contatti illeciti con soggetti poi ritenuti come appartenenti ad un organismo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, specificamente, con NOME COGNOME. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fatto richiamo al contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con la quale pure il COGNOME era stato assolto in relazione alla fattispecie associativa, facendo espresso rimando al contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate e intercorse con il NOME (facenti riferimento al traffico di sostanze stupefacenti) oltre che ai comprovati rapporti personali con NOME NOMENOME) Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quindi fatto riferimento alle conclusioni del giudice di merito, nella parte in cui aveva ritenuto che sussistessero plurimi indizi RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza del COGNOME all’associazione, ma che non fossero emersi elementi di prova in ordine alla consapevolezza di aderire a un programma criminoso; nel fare riferimento a tale conclusioni, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha quindi fatto propria l’argomentazione logica in base alla quale i comportamenti del COGNOME, giˆ posti alla base del titolo cautelare, fossero univocamente riconducibili solo a un rapporto personale con il NOME.
Richiamata la copiosa giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimitˆ secondo cui la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicitˆ e pu˜, dunque,
integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, ci˜ nondimeno, la pronuncia rescindente ha precisato che Çse (É) in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attivitˆ illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve per˜ anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalitˆ con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualitˆ di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 2209840)È.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non aveva fatto buon governo di tali principi non avendo spiegato le ragioni per le quali le frequentazioni con il NOME dovessero ritenersi aver concorso a determinare la detenzione. In particolare, la Corte di appello aveva Çdato conto RAGIONE_SOCIALEa vicinanza del COGNOME rispetto a un singolo membro RAGIONE_SOCIALE‘associazione e al carattere illecito dei rapporti intrattenuti con il medesimo, ma senza adeguatamente esplicitare quali state le condotte – qualificabili come gravemente colpose – da porre in diretto rapporto sinergico con l’evento rappresentato dalla detenzione cautelareÈ, nŽ ÇRAGIONE_SOCIALE‘effettiva contiguitˆ del ricorrente rispetto al complessivo contesto associativo, in relazione al quale è stata disposta la detenzione del medesimoÈ. Tanto più, aggiungeva il Giudice rescindente, che il dato RAGIONE_SOCIALEa frequentazione non era stato coniugato con la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del complessivo contesto illecito, consapevolezza che era stata del tutto esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
Venivano altres’ censurati aspetti contraddittori RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui erano stati valorizzati due specifici comportamenti citati nella sentenza di assoluzione.
La Corte di cassazione ha fatto riferimento: a) all’episodio in relazione al quale il COGNOME (il 25/03/2015) era stato tratto in arresto, collegato al dato RAGIONE_SOCIALEa detenzione di armi e sostanza stupefacente rinvenute nella vettura di proprietˆ RAGIONE_SOCIALEa moglie del NOME e in relazione al quale il COGNOME era stato peraltro assolto per la mancanza di prova in ordine alla riconducibilitˆ allo stesso RAGIONE_SOCIALEa detenzione; episodio che, in sede di motivazione, la Corte territoriale aveva ritenuto come oggettivo riscontro rispetto al contesto criminale in cui sarebbe stato coinvolto il COGNOME stesso; b) all’elemento – testualmente tratto dalla sentenza di
merito – relativo alla valenza da attribuire al viaggio intrapreso con il NOME il 24/01/2014 e finalizzato all’acquisto di sostanza stupefacente nei confronti di altro gruppo criminale, avendo lo stesso giudice del merito (sulla base del complesso RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni poste alla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione) escluso l’interpretabilitˆ RAGIONE_SOCIALE‘episodio come denotativo RAGIONE_SOCIALE‘effettivo coinvolgimento nelle complessive dinamiche criminali RAGIONE_SOCIALE‘associazione.
3.Il Giudice rescissorio sostiene che non sono rinvenibili in capo al COGNOME comportamenti connotati da dolo o colpa grave direttamente correlati allÕimputazione associativa per la quale egli ha sub’to la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertˆ. Sostiene la Corte di appello che Çi dati fattuali evidenziati da questa Corte nellÕordinanza annullata risultano smentiti dal giudice RAGIONE_SOCIALEÕassoluzione o comunque non sono stati ritenuti significativi sotto il profilo associativo, alla luce del dato dirimente per cui i contatti ed i rapporti controindicati tenuti dal COGNOME sono intervenuti con un unico soggetto legato al sodalizio criminoso e pertanto non risultano valorizzabili sotto il profilo associativo, per come peraltro giˆ osservato dal giudice AVV_NOTAIO che aveva ritenuto non provata la consapevolezza in capo allÕistante di far parte di un gruppo organizzato dedito al traffico di stupefacentiÈ.
3.1.Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la natura apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
3.2.Il rilievo è fondato.
3.3.La Corte di appello non ha soddisfatto le richieste del giudice rescindente poichŽ non solo non ha spiegato se ed in che modo la frequentazione con il NOME possa aver colpevolmente concorso a dare causa alla detenzione del COGNOME ma si è limitata a sostenere che le condotte di questi non sono state ritenute idonee, con valutazione a integrare il delitto associativo per il quale egli fu detenuto in via cautelare.
3.4.SennonchŽ, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve effettuare la propria autonoma valutazione sulla condotta del prosciolto con giudizio dovendo accertare non se tale condotta integri gli estremi di un reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchŽ in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilitˆ come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. tesoro in proc. De NOME, Rv. 222263 – 01).
3.5.LÕordinanza impugnata ha omesso di fare questa valutazione che, come sostiene il RAGIONE_SOCIALE ricorrente, è carente sul punto.
3.6.La sentenza assolutoria non ha escluso la sussistenza dei fatti che hanno comportato lÕassoluzione del COGNOME dal reato a lui ascritto: lo riconosce la stessa ordinanza impugnata (pag. 2). LÕerrore in cui essa cade è esattamente uguale e contrario a quella RAGIONE_SOCIALEÕordinanza rescissa, non rilevando, in sede di riparazione, la
materiale sussistenza di tali condotte ma se esse siano connotate da dolo o colpa grave da parte di chi le ha tenute in relazione causale alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertˆ. LÕingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertˆ è indennizzabile solo se i comportamenti che vi hanno dato causa sono immuni da dolo o colpa grave, dovendo intendersi per gravemente colposo il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato caratterizzato da spiccata leggerezza e macroscopica trascuratezza mediante azioni od omissioni denotanti vizio di coscienza e tali da porre in essere un meccanismo di imputazione del fatto praticamente non dissimile dal dolo (Sez. 4, n. 179 del 24/01/1997, Caronna, Rv. 207261 – 01).
3.7.Ed invero, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunitˆ, ragionevolmente ritenuta in pericolo. PoichŽ inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertˆ personale o nella mancata revoca di uno giˆ emesso (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 – 01).
3.8.La sentenza rescindente ha affermato che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta s’ ad essere interpretata come indizio di complicitˆ e pu˜ integrare la colpa grave ostativa alla riparazione (si veda la copiosa giurisprudenza ivi citata) e che tuttavia è necessario verificare in concreto quale sia la relazione di causalitˆ tra tali comportamenti e la misura cautelare (ingiustamente) applicata. Il compito affidato al giudice rescissorio era perci˜ quello di spiegare (sul piano del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa) le ragioni per le quali tali frequentazioni avessero concorso a determinare la detenzione.
3.9.LÕodierna ordinanza, come detto, risolve la questione sostenendo che i comportamenti tenuti dal COGNOME non erano stati ritenuti significativi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale RAGIONE_SOCIALEa sua appartenenza al sodalizio ma non era questo il
punto perchŽ è fuori discussione che tali comportamenti vi furono, essendo stato demandato al giudice rescissorio il compito di valutare, in concreto, la relazione causale di tali comportamenti con la custodia subita e il grado di colpa o il dolo nei termini autorevolmente spiegati da Sez. U, Sarnataro, cit.
3.10.La fondatezza del primo motivo rende superfluo lÕesame del secondo.
3.11.Ne consegue che lÕordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimitˆ.
Cos’ deciso in Roma, il 07/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME