Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Torino con ordinanza del 22 febbraio – 2 marzo 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato ristretto in custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, per un periodo complessivo di cinque mesi e sei giorni superiore rispetto alla sanzione definitivamente inflitta allo stesso con sentenza del Tribunale di Asti del 10 marzo 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1900 e 388 cod. pen. Essendo stata una parte di tale periodo di cinque mesi e sei giorni detratta per fungibilità, sarebbero comunque residuati, ad avviso del ricorrente, tre mesi e dieci giorni di pena espiata sine titulo.
La Corte di appello, tuttavia, aderendo alla analitica ricostruzione dell’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che la pena in eccesso di cinque giorni e sei mesi di reclusione, in relazione a due distinte condanne, è stata scontata in regime di affidamento in prova, a partire dal 20 novembre 2013 in poi, e che l’affidamento in prova non è indennizzabile, come da orientamento di legittimità.
Quanto alla rideterminazione, su istanza difensiva, della pena pecuniaria non riscossa, pari a 45.000,00 euro, in 180 giorni di libertà controllata, si è osservato che non è indennizzabile la pena espiata in regime di libertà controllata.
Donde il rigetto della richiesta di riparazione.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME AVV_NOTAIO COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 5, comma 5, Cedu, e 9, comma 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici) per quanto riguarda la indennizzabil della privazione della libertà alle vittime di arresti o di detenzioni illegali.
Ricostruiti gli antefatti, si sottopone l’ordinanza a censura, in quanto, ad avviso del ricorrente, alla luce dell’art. 5, comma 5, Cedu, il cui testo si richiama, dovrebbero ritenersi indennizzabili tutte le “detenzioni”. Si invoca il principio affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996.
Per quanto riguarda specificamente l’affidamento in prova ai Servizi sociali, si richiama il precedente di Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, COGNOME, Rv. 267928, secondo cui «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è indennizzabile anche il periodo trascorso, senza avervi dato (o concorso a darvi) causa per dolo o colpa grave, in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva».
4.
Per quanto attiene, invece, alla libertà controllata, si sottolinea il caratter afflittivo delle relative prescrizioni, ossia il divieto di allontanarsi dal Comune domicilio e l’obbligo di presentarsi una volta al giorno presso i Carabinieri.
Essendo stata, dunque, violata la richiamata normativa sovranazionale, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 29 maggio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
1.1.Quanto al primo motivo, il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, COGNOME) è rimasto isolato. Le successive sentenze, infatti, hanno – condivisibilmente – puntualizzato quanto segue:
«In tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non implicante privazione della libertà personale» (Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273425; esattamente in termini, Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277559; più recentemente Sez. 4, n. 24032 del 24/05/2023, COGNOME, non mass., ha affermato -sub n. 8 del “considerato in diritto”, p. 5, che «Errata in diritto, anche alla luce di recenti pronunce di legittimità, è l’equiparazione dell’affidamento in prova al servizio sociale a un titolo detentivo posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’affidamento in prova al servizio sociale è considerato, ai fini dell riparazione per ingiusta detenzione, misura alternativa non implicante privazione della libertà personale».
1.2. Quanto alla libertà controllata, ha evidenziato – condivisibilmente – il P.G. nella sua requisitoria come tale modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689) contenutisticamente non comporti una limitazione della libertà personale paragonabile al carcere o agli arresti domiciliari.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/06/2024.