Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13/05/2025 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell ‘ interesse di NOME COGNOME, la quale ha espiato un periodo di pena in eccesso pari a mesi due e giorni dieci di reclusione a seguito del riconoscimento in fase esecutiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 671 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEa continuazione tra i due reati oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e RAGIONE_SOCIALEa conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena complessiva da espiare.
La COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., escludendo il diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione patita in eccesso a seguito RAGIONE_SOCIALEa rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in fase esecutiva; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che siffatto diritto si estende anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione; che, nel caso di specie, l’errore nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena è consistito nella mancata tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALEe riduzioni di pena spettanti al condannato; che la detenzione patita in eccesso rispetto a quella dovuta deve essere equiparata alla detenzione illegittima ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla riparazione, nonché vizio di motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato ha violato il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, negando il diritto alla riparazione per una situazione sostanzialmente identica a quella RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiusta; che, invero, non vi sono ragioni per distinguere tra detenzione ingiusta derivante da misura cautelare illegittima e quella derivante da esecuzione di pena in eccesso; che la natura indennitaria RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione giustifica l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘istituto a tutti i casi di detenzione ingiusta , indipendentemente dalla fase processuale in cui si verifica.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ed erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. Rappresenta che tale disposizione non esclude il diritto alla riparazione per la detenzione patita in eccesso, ma si limita ad escludere la duplicazione di benefici per lo stesso periodo detentivo; che, nel caso di specie, la detenzione patita in eccesso non è stata computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma rappresenta un surplus detentivo non dovuto, per cui non rientra nell’esclusione prevista dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto alla riparazione per errore giudiziario e l’applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 643 cod. proc. pen. Evidenzia che la detenzione patita in eccesso a seguito di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena in fase esecutiva configura un errore nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, assimilabile all’errore giudiziario, di talchè la Corte territoriale ha errato nel non considerare la possibilità di applicare in via analogica l’art. 643 cod. proc. pen.
In data 27/11/2025, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. I primi tre motivi -che, per essere tutti relativi all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., possono essere trattati congiuntamente -non sono consentiti, perché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.
Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l ‘ ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, derivi da un errore RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità che procede all ‘ emissione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, La Mantia, Rv. 287737 -01, con riferimento all’ intervenuta revoca RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine di esecuzione, dichiarato inefficace dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in quanto notificato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza diretta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al “rito degli irreperibili”, con conseguente decorrenza dei termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di misura alternativa; Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 287112 -01, con riferimento alla mancata sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordine di esecuzione per l ‘ erronea applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all ‘ art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall ‘ art. 9, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 -01, con riferimento alla ritenuta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da soggetto condannato per peculato, fondata sull ‘ erronea applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall ‘ art. 1, comma 6, lett. b) RAGIONE_SOCIALEa legge 9 gennaio 2019, n. 3; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282247 -01, con riferimento alla detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l ‘ ordinanza che aveva escluso il diritto all ‘ indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo RAGIONE_SOCIALE ‘ istante nell ‘ eccepire l ‘ “abolitio criminis” e l ‘ intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all ‘ omessa rilevazione RAGIONE_SOCIALEe medesime evenienze da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151 -01, con riferimento ad una fattispecie di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene applicate con due sentenze di patteggiamento per gli stessi fatti e di successivo accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ istanza proposta al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione di revoca RAGIONE_SOCIALEa sentenza che aveva applicato la pena più grave, nella quale la Corte ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subito dopo la presentazione di tale istanza;
Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271689 -01, con riferimento al periodo di detenzione domiciliare eccedente quello risultante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata).
È stato, altresì, condivisibilmente precisato che l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, COGNOME, Rv. 281735 -01; Sez. 4 n. 57203/2017 cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa condanna e definitività RAGIONE_SOCIALEa pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito RAGIONE_SOCIALEa complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, n.m.).
In altri termini, l ‘errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi di diritto, in quanto non ha affatto negato la sussistenza del diritto alla riparazione per l ‘ ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà sia correlata a vicende successive alla condanna e relative alle modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena. Ha solo evidenziato che il diritto alla riparazione presuppone un errore RAGIONE_SOCIALE ‘ autorità che emette l ‘ ordine di esecuzione, che nel caso di specie non si è verificato, in quanto l’Ufficio di Procura preso atto del provvedimento con il quale il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati oggetto del decreto di esecuzione di pene concorrenti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 671 cod. proc. pen . ed aveva conseguentemente rideterminato la pena -ha provveduto immediatamente a comunicare la
variazione RAGIONE_SOCIALEa pena residua da espiare ed a scarcerare la COGNOME.
Peraltro, la detenzione patita è conseguenza RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ iter procedimentale avviato in sede esecutiva, che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, il riconoscimento del la continuazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 671 cod. proc. pen., circostanza questa che esclude in radice l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, fonte RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
Orbene, con tali stringenti argomentazioni i motivi non si misurano, ignorandole del tutto.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 -01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 -01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 -01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 -01).
1.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In proposito, premesso che sovrappone indebitamente la riparazione per ingiusta detenzione e quella determinata da ll’errore giudiziario, è sufficiente osservare che anche l’ipotesi di cui all’art. 643 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un errore, che come si è sopra argomentato -nel caso di specie non è ravvisabile.
All’inammissibilità de l ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 -01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte -in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis
mutandis , risultano pertinenti anche nel caso di specie -hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886 -01, in motivazione).
In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME