Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1907 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1907 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Piazza Armerina il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Caltanissetta.
Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona RAGIONE_SOCIALEa Sostituta NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare degli arresti domiciliari, applicatagli giusto provvedimento del Gip del Tribunale di Enna del 21 novembre 2017 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto sostanza stupefacente del tipo hashish a soggetti non identificati.
L’ordinanza genetica , confermata dal Tribunale del riesame, era stata annullata con rinvio, da questa Corte di legittimità, stante l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEa prognosi relativa alla concedibilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione RAGIONE_SOCIALEa pena. Nelle more, tuttavia, il Tribunale di Enna, aveva revocato la misura cautelare.
Nei confronti di NOME, il 6 marzo 2024, era pronunciata sentenza di non doversi procedere in relazione al fatto ascrittogli, riqualificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso l’ordinanza specifica ta in epigrafe è stato proposto ricorso nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘NOME, articolando un unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. In tesi difensiva, il ricorrente è stato prosciolto previa riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condotta originariamente contestata nella fattispecie di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Da quanto detto discenderebbe che ove la condotta fosse stata correttamente inquadrata ab origine nell’ ipotesi ‘lieve’ poi ritenuta, nessuna misura cautelare sarebbe stata applicata.
Sotto altro profilo rileva il ricorrente che l ‘art. 273 , co. 2, cod. proc. pen. stabilisce che la misura non deve essere applicata nel caso in cui sussista una causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Con motivazione che non merita le censure mosse, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen.
Contrariamente a quanto si assume con il ricorso va, innanzitutto, rilevato che non ricorre l ‘ ipotesi di cui all ‘ art. 314, comma 2, cod. proc. pen. che si configura quando una persona, prosciolta per qualsiasi causa o anche condannata, sia stata sottoposta, nel corso del procedimento, a misura cautelare privativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e si sia accertato, con decisione irrevocabile, che la misura era stata disposta o mantenuta «senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280».
Sul concetto di decisione irrevocabile di cui all’art. 314 comma 2 cod. proc. pen. è costante l’orientamento espresso di questa Corte che ricomprende non solo le decisioni adottate nella fase cautelare ma anche quelle prese all’esito del giudizio di merito purché siano idonee ad incidere, sin dall’origine sulle condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura. Ne consegue che è stata ritenuta ricorrere una ‘ingiustizia formale’ nel caso in cui , nel giudizio di merito, il fatto, diversamente
qualificato come reato punibile con pene inf eriori a quelle previste dall’art. 280, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038).
Nel caso in esame la disposizione di cui all ‘ art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione non essendo stato accertato, con decisione irrevocabile, che la misura cautelare sia stata applicata in difetto dei presupposti di legge.
Infatti, il ricorrente, con l ‘ ordinanza genetica è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, titolo cautelare consentito, in costanza dei requisiti di legge, anche con riferimento alla fattispecie di cui all ‘ art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così come riqualificata la condotta originariamente contestata, all ‘ esito del giudizio, in quanto rispettosa dei limiti edittali previsti.
Sotto altro profilo va ricordato che il diritto alla riparazione non è previsto in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza.
Nel caso di specie, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità ha argomentato che nel caso di specie la prescrizione è maturata a novembre del 2023 a fronte RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEa misura intervenuta il 7 febbraio 2018 (Sez. 4, n. 29849 del 07/10/2020, Rv. 280050 -01 secondo cui «In tema di ingiusta detenzione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, fra le quali anche l’assenza di una causa estintiva del reato, sia al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione. Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva rigettato l’istanza di riparazione fondata sulla intervenuta prescrizione del reato, limitandosi a valutare la insussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa estintiva solo al momento di adozione RAGIONE_SOCIALEa misura e non in quello RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione)».
A tale proposito va ricordato che il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto, esercitabile anche al fine di giovarsi RAGIONE_SOCIALEa precondizione alla quale l’art. 314 cod. proc. pen. subordina l’accoglibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione (Sez. 4, 10481 del 21/01/2025 non mass. che in motivazione afferma «Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l’interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reati prescritti, avrebbe difatti dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere e ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare».
Né una tale scelta avrebbe posto l’istante in una situazione di irragionevole pregiudizio, «stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l’utilità di poter coltivare successivamente l’azione di ristoro per l’ingiusta detenzione; trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una perciò stesso, si deve correttamente rinunciare all’altra» (Sez. Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata). In proposito si è osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, comunque, una valutazione di merito, per quanto limitata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEe cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. che già di per sé consente di escludere l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione , valutazione che nel caso di specie è duplice perché ha riguardato anche la riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie originariamente contestata nella previsione di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in seguito alle valutazioni di merito affidate all ‘ esclusivo apprezzamento del giudice del fatto senza che sussistessero le condizioni per dichiarare, in sede cautelare, l’estinzione del reato o RAGIONE_SOCIALEa pena (Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314).
Né, ancora, può sostenersi, come fa il ricorrente, che il AVV_NOTAIO non avrebbe potuto applicare la misura in quanto in astratto sussisteva, all ‘ atto RAGIONE_SOCIALE ‘ emissione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza, una «causa di estinzione del reato, tra le quali si annovera la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena».
In proposito è qui il caso di riaffermare il principio secondo cui «in tema di ingiusta detenzione, con riferimento all ‘art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell ‘ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena sia stata negativa ma all ‘esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso» (Sez. 4, n. 1862 del 07/01/2016, Rv. 265582 – 01 che in parte motiva ha precisato che l ‘ art. 314, comma 2, cod. proc. pen. non richiama l ‘art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. ma l ‘art. 273 cod. proc. pen. oltre che l’art. 280 cod. proc. pen. e l ‘argomento appare decisivo in quanto non è la prognosi sulla concedibilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena il presupposto del diritto alla riparazione, ma l’esistenza al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza cautelare, o durante il tempo RAGIONE_SOCIALEa sua esecuzione, di una causa di estinzione del reato, «che nel caso RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena interviene indefettibilmente solo quando la misura è cessata, vale a dire con la sentenza di condanna a pena sospesa».
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al versamento RAGIONE_SOCIALEa
somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende oltre che alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dal MRAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dal MRAGIONE_SOCIALE resistente per questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro mille.
Deciso il 26 novembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME