Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3587 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE;
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, condannava il RAGIONE_SOCIALE a pagare la somma di euro 167.314,29.
1.1. NOME COGNOME, sottoposto dal 3 marzo 2012 al 20 marzo 2012 alla misura degli arresti domiciliari, era indiziato del reato di cui all’art. 416 cod. pen. e di alcuni reatifine. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 12 dicembre 2019 (divenuta irrevocabile il 2 settembre 2020), dichiarava prescritto il capo 1 (reato associativo) per il quale era stato cautelato e lo assolveva per i restanti reati.
Avverso l’ordinanza del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ricorre il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha articolato quattro motivi:
3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge per mancanza di presupposti previsti dall’art. 314 cod. proc. pen. per il riconoscimento del diritto all’equa riparazione, evidenziando come non abbia diritto all’indennizzo in esame chi, come l’istante, sia destinatario di sentenza che accerta l’estinzione del reato commesso per sopravvenuta prescrizione;
3.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta esistenza del presupposto di non aver concorso con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita. L’assenza di questo presupposto costituisce una condizione RAGIONE_SOCIALE‘azione che va verificata dal giudice. La Corte territoriale da atto di alcune condotte RAGIONE_SOCIALE‘istante che hanno certamente inciso sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, rappresentate dal ritrovamento del materiale indiziante, utilizzato dal sodalizio criminale, presso il laboratorio e l’abitazione di NOME COGNOME; dall’aver fornito un aiuto di natura familiare al fratello coimputato. Preso atto RAGIONE_SOCIALE‘apporto fornito da NOME COGNOME, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione omette di spiegare per quale ragione la scelta di aiutare il fratello con la detenzione di materiale sospetto presso il proprio laboratorio e abitazione non sia condotta gravemente colposa e determinante l’intervento cautelativo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità. A ciò dovendosi aggiungere l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel qualificare l’apporto al vincolo associativo RAGIONE_SOCIALE‘istante come ‘un mero aiuto di natura familiare, privo di reale consapevolezza’. Il ricorrente sostiene che quanto affermato dalla Corte di appello contrasta con quanto accertato dal Tribunale di Reggio Calabria in merito all’esistenza di un’associazione finalizzata alla falsificazione di documenti e certificati e al ruolo ricoperto da NOME COGNOME nella suddetta associazione. Si evidenzia come dalla sentenza assolutoria emerga che
l’imputato deteneva presso luoghi di propria pertinenza materiali non compatibili con l’attività ufficialmente esercitata e riconducibili all’attività criminosa RAGIONE_SOCIALE‘associazione. Il ricorrente afferma che la sentenza assolutoria è ben chiara nel definire il ruolo ricoperto dall’odierno istante nell’associazione, richiamandone alcune pagine. L’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘istante non deriva quindi RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza del fatto contestato ma RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 416 cod. pen.: l’apporto prestato da NOME COGNOME non può pertanto considerarsi come un’ mero aiuto di natura familiare’ in quanto questa definizione contrasta con l’accertamento del suo ruolo all’interno RAGIONE_SOCIALE‘associazione;
3.3. Con il terzo motivo, si deduce mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incensuratezza;
3.4. Mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen. nella quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo immotivatamente aumentato con il richiamo al c.d. strepitus fori.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
In data 29 settembre 2025, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dirimente (e assorbente rispetto agli altri motivi) è il tema posto dal primo motivo. Giova ricordare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte per il quale ‘In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, non sussiste il diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione RAGIONE_SOCIALEa querela, salvo che la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile o irrogata nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza’ ( ex multis , Sez. 4 n. 15000 del 19/02/2009, Cicione e altro, Rv. 243210): evenienza non ravvisabile nel caso di specie. Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fattispecie in esame il richiedente si è giovato di una pronuncia di prescrizione alla quale non ha inteso rinunciare, pur avendone il diritto (art. 156 cod. pen.), esercitabile anche al fine di giovarsi RAGIONE_SOCIALEa precondizione alla quale l’art. 314 cod. proc. pen. subordina l’accoglibilità
RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione. Qualora il richiedente avesse voluto perseguire l’interesse alla riparazione del periodo di restrizione cautelare sofferto, in presenza di reato prescritto, avrebbe invero dovuto, rinunciando alla prescrizione, chiedere ed ottenere sentenza che, assolvendolo nel merito, al tempo stesso avrebbe conclamato l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare. Né questa scelta avrebbe posto l’instante in una situazione di irragionevole pregiudizio, stretto tra la necessità di assicurarsi, comunque, un esito penalmente favorevole e l’utilità di poter coltivare successivamente l’azione di ristoro per l’ingiusta detenzione; trattasi di due esigenze aventi lo stesso rango valoriale, di talché assicurandosi il soddisfacimento di una di esse, per ciò stesso si deve correttamente rinunciare all’altra (Sez. 4, n. 30404 del 05/07/2022, Maggi, non massimata). Al riguardo, si è altresì osservato che il proscioglimento per prescrizione richiede, pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica RAGIONE_SOCIALEa inesistenza RAGIONE_SOCIALEe cause previste dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di per sé, di escludere l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, COGNOME, Rv. 248076).
Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui va altresì demandata la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME